Patto eterno confederale - agosto 1291

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Patto eterno confederale
1291

In nome del Signore, Amen. Egli è prender cura di ciò che è onesto e provvedere all'utilità pubblica il fondare, in tempo di quiete e di pace, i patti sopra solide basi. Si sappia dunque universalmente che gli uomini della valle d'Uri e la comunità della valle di Svitto e quella degli uomini d'Unterwalden della valle inferiore, considerando la malizia del tempo, e per esser meglio in grado di difendere e di conservare in buono stato sé, i loro beni ed i loro diritti, hanno promesso in buona fede di assistersi reciprocamente d'aiuto, di consiglio e di favori, tanto riguardo alle persone che alle cose, dentro e fuori delle valli, con tutti i mezzi in loro potere, contro tutti ed ognuno che ad essi o ad uno di essi facese violenza o causasse torto o molestia macchinando qualche male contro le persone o le cose. Ed ogni comunità (universitas) promette di soccorrere l'altra in simili casi e, dove fosse necessario, di respingere a proprie spese, secondo le circostanze, le aggressioni ostili, e di vendicare le ingiurie, e tutto ciò sulla fede del giuramento e senza riserva, rinnovando con le presenti l'antica confederazione già giurata; colla riserva tuttavia che ciascuno di loro sarà tenuto, secondo la propria condizione, di prestare al suo signore l'obbedienza e i servigi che gli sono dovuti.

Abbiamo pure d'avviso unanime promesso, statuito e ordinato di non ricevere alcun giudice che abbia acquistata la carica per qualsiasi prezzo o denaro, e che non sia abitante delle nostre valli. Se poi nascessero dissensi fra confederati, i più prudenti fra loro intervengano a sedare la discordia fra le parti, come sembrerà loro meglio; e se una parte non rispettasse il loro giudizio, gli altri confederati le si dichiarino contrari.

Soprattutto poi resta convenuto fra loro che chi avrà ucciso un altro con premeditazione e senza colpa della vittima, debba, se viene preso, perder la vita, salvoché possa provare la sua innocenza, come esige la sua nefanda colpa; e se fosse fuggito, non possa più ritornare a casa. Chi ricetta o protegge un tal malfattore, deve essere bandito dalla valle, finché sarà richiamato dagli alleati. Se poi taluno, di giorno o nel silenzio della notte, metterà dolosamente il fuoco nella proprietà d'un confederato, non sarà più considerato come concittadino; e chi favorirà o proteggerà nelle valli un tal malfattore, dovrà risarcire egli stesso il danno. E se un confederato spoglierà un altro delle sue cose, o gli recherà danno in qualsiasi modo, tutto quello che il colpevole possiede nelle valli dovrà servire ad indennizzare la persona lesa. Inoltre nessuno si approprierà il pegno di un altro, salvoché questo fosse manifestamente suo debitore o fideiussore, ed anche in tal caso ciò non deve farsi senza speciale permesso del proprio giudice. Ognuno deve anche obbedire al suo giudice e, qualora fosse necessario, manifestare chi sia il giudice nella valle sotto la giurisdizione del quale si trova.

E se vi fosse chi non volesse ottemperare al giudizio, e per questa pertinacia alcuno dei confederati soffrisse danno, tutti sono tenuti a costringere il prefato contumace a dar soddisfazione. Se poi scoppiasse guerra o discordia fra alcuni confederati, e una parte de' litiganti non volesse accettare sentenza di giudice o soddisfazione, i confederati difenderanno l'altra.

Tutti gli obblighi qui sopra stipulati sono stati assunti nell'interesse comune per durare, se il Signore lo consente, in perpetuo. In fede di che, questo istrumento è stato steso sulla domanda dei predetti e munito dei sigilli delle tre prefate comunità e valli.

Fatto l'anno del Signore 1291, in principio del mese di agosto.

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