Presa di ostaggi - Convenzione, UNGA, 17 dicembre 1979

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Assemblea Generale delle Nazioni Unite

1979 diritto diritto Presa di ostaggi Intestazione 11 settembre 2008 25% diritto

Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 34/146 del 17 dicembre 1979
1979
Depositario: UNSG.
Ratifica italiana: L. 26 novembre 1985, n. 718 (G.U. n. 292 del 12 dicembre 1985).


L'Assemblea Generale,

Considerato che il progressivo sviluppo del diritto internazionale e la sua codifica contribuiscono all'applicazione degli scopi e dei principi indicati dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite,

Convinta della necessità di concludere, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, una Convenzione Internazionale contro la presa di ostaggi,

Richiamando la sua Risoluzione 31/103 del 15 Dicembre 1976, con la quale insediava la Commissione Ad Hoc per la stesura di una Convenzione Internazionale contro la presa di ostaggi e le richiedeva di stendere il più presto possibile una Convenzione Internazionale contro la presa di ostaggi,

Richiamando inoltre le sue Risoluzioni 32/148 del 16 Dicembre 1977 e 33/19 del 29 Novembre 1978,

Avendo considerato la bozza di Convenzione preparata dalla Commissione Ad Hoc in esecuzione delle summenzionate Risoluzioni,

Adotta ed apre alla firma ed alla ratifica o all'accessione la Convenzione Internazionale contro la presa di ostaggi, il cui testo è annesso alla presente risoluzione.

105^ Assemblea Generale

17 Dicembre 1979

ANNESSO

Convenzione Internazionale contro la presa di ostaggi

Gli Stati Parte della Convenzione,

Considerati gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite riguardanti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e la promozione di relazioni amichevolo e di cooperazione fra gli Stati,

Riconoscendo, in particolare, che ognuno ha il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della persona, come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall'Accordo internazionale sui Diritti Civili e Politici,

Riaffermando il principio di uguali diritti e di autodeterminazione dei popoli come incastonato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione sui Principi del Diritto Internazionale riguardanti le Relazioni Pacifiche e la Cooperazione fra Stati in sintonia con la Carta delle Nazioni Unite, nonché in altre rilevanti risoluzioni dell'Assemblea Generale,

Considerato che la presa di ostaggi è un'offesa di grave rilevanza alla comunità internazionale e che, in sintonia con le previsioni di questa Convenzione chiunque commetta un atto di presa di ostaggi dovrà essere perseguito o estradato,

Convinti che sia urgentemente necessario sviluppare la cooperazione internazionale fra Stati sviluppando ed adottando misure efficaci per la prevenzione, il perseguimento e la punizione di tutti gli atti di presa di ostaggi quale manifestazione del terrorismo internazionale,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

  1. Commette l'infrazione di presa di ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque s'impadronisce di una persona (di seguito chiamata "ostaggio") o la detiene e minaccia di ucciderla, di ferirla o di continuare a detenerla allo scopo di costringere una parte terza, ossia un gruppo di persone, a compiere un atto qualsiasi o ad astenersene come condizione esplicita o implicita della liberazione dell'ostaggio.
  2. 2. Commette del pari un'infrazione ai sensi della presente Convenzione, chiunque:
    1. tenta di commettere un atto di presa di ostaggio, o
    2. si rende complice di una persona che commette e tenta di commettere un atto di presa di ostaggio.

Articolo 2

Ogni Stato parte reprime le infrazioni previste nell'art. 1 con pene appropriate che tengano conto della natura grave di tali infrazioni.

Articolo 3

  1. Lo Stato parte sul cui territorio è detenuto dall'autore dell'infrazione prende tutte le misure che reputa appropriate per migliorare la sorte dell'ostaggio, specie per assicurare la sua liberazione e, all'occorrenza, facilitare la sua partenza dopo la liberazione.
  2. Se un oggetto ottenuto dall'autore dell'infrazione a causa della presa di ostaggi perviene nelle mani di uno Stato parte, quest'ultimo lo restituisce non appena possibile, all'ostaggio o alla parte terza indicata nell'art. 1, secondo il caso, oppure alle loro autorità appropriate.

Articolo 4

Gli Stati parti collaborano nella prevenzione delle infrazioni nell'art. 1, in particolare:

  1. prendendo tutte le misure possibili allo scopo do prevenire la preparazione, sui rispettivi territori, di tali infrazioni destinate ad essere commesse all'interno o all'esterno del loro territorio, comprese le misure volte a vietare sul loro territorio le attività illegali degli individui, dei gruppi e delle organizzazioni che incoraggiano, fomentano, organizzano o commettono atti di presa di ostaggi;
  2. scambiandosi informazioni e coordinando le misure amministrative o di altro genere da prendere, all'occorrenza, per prevenire la perpetrazione di tali infrazioni.

Articolo 5

  1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza a conoscere le infrazioni previste nell'art. 1, che siano commesse:
    1. sul proprio territorio o a bordo di navi o aeromobili immatricolate in detto Stato;
    2. da uno qualsiasi dei propri cittadini, o se detto Stato lo giudica opportuno, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio;
    3. per costringerlo a compiere un atto qualsiasi o ad astenersene; o
    4. contro un ostaggio che è cittadino dello Stato stesso, quando quest'ultimo lo giudichi opportuno.
  2. Del pari, ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la sua competenza a conoscere le infrazioni previste nell'art. 1, nel caso in cui l'autore presunto dell'infrazione si trovi sul suo territorio e che lo Stato non lo estradi verso uno qualsiasi degli Stati indicati nel par. 1 del presente articolo.
  3. La presente Convenzione non esclude una competenza penale esercitata in virtù della legislazione interna.

Articolo 6

  1. Se giudica che le circostanze lo giustifichino, ogni Stato parte sul cui territorio si trova l'autore presunto dell'infrazione assicura, conformemente alla propria legislazione, la detenzione di detta persona per il tempo necessario a che abbia inizio l'azione penale o una procedura di estradizione. Detto Stato dovrà procedere immediatamente ad una indagine preliminare volta a stabilire i fatti.
  2. La detenzione o le altre misure indicate nel par. 1 del presente articolo sono notificate senza indugio direttamente o per il tramite del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
    1. allo Stato in cui l'infrazione è stata commessa;
    2. allo Stato che è stato oggetto della costrizione e del tentativo di costrizione;
    3. allo Stato di cui la persona fisica o morale che è stata oggetto delle costrizione o del tentativo di costrizione ha la nazionalità;
    4. allo Stato di cui l'ostaggio ha la nazionalità o sul cui territorio ha la sua abituale residenza;
    5. allo Stato di cui l'autore presunto dell'infrazione ha la nazionalità o, se esso è apolide, allo Stato sul cui territorio esso ha la sua abituale residenza;
    6. all'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione;
    7. a tutti gli altri Stati interessati.
  3. Ogni persona nei cui confronti sono prese le misure indicate nel par. 1 del presente articolo ha diritto:
    1. di comunicare senza indugio con il rappresentante competente più vicino dello Stato di cui essa ha la nazionalità o che è diversamente abilitato a stabilire tale comunicazione o se si tratta di una persona apolide, dello Stato sul cui territorio essa ha la sua residenza abituale;
    2. di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.
  4. I diritti indicati nel par. 3 del presente articolo devono esercitarsi nel quadro delle leggi e regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova l'autore presunto dell'infrazione, restando inteso tuttavia, che dette leggi e regolamenti debbono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del par. 3 del presente articolo.
  5. Le disposizioni dei par. 3 e 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto dello Stato parte, che abbia stabilito la propria competenza conformemente al par. 1 b. dell'art. 5, di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con l'autore presunto dell'infrazione e a fargli visita.
  6. Lo Stato che procede all'indagine preliminare indicata nel par.1 del presente articolo comunica rapidamente le conclusioni agli Stati e all'organizzazione citati nel par. 2 del presente articolo indicando se intende esercitare la propria competenza.

Articolo 7

Lo Stato parte nel quale è stata iniziata un'azione penale contro l'autore presunto dell'infrazione ne comunica, conformemente alle sue leggi, il risultato definitivo al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

Articolo 8

  1. Lo Stato parte sul cui territorio è scoperto l'autore presunto dell'infrazione, se non lo estrada sottopone il caso, senza eccezione alcuna, sia stata o no l'infrazione commessa sul suo territorio, alle proprie autorità competenti all'esercizio dell'azione penale secondo una procedura conforme alla legislazione di detto Stato. Dette autorità prendono le loro decisioni alle stesse condizioni di qualsiasi altra infrazione di diritto comune di natura grave conformemente alle leggi di detto Stato.
  2. Ogni persona contro cui è stata iniziata un'azione a causa di una delle infrazioni previste nell'art.1 gode della garanzia di un trattamento equo a tutti gli stadi della procedura, compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previste dalla legge dello Stato sul cui territorio essa si trova.

Articolo 9

  1. Non sarà accolta una richiesta di estradizione avanzata in virtù della presente Convenzione nei riguardi di un autore presunto dell'infrazione, se lo Stato parte richiesto a motivi concreti per ritenere:
    1. che la richiesta di estradizione relativa ad una infrazione prevista nell'art. 1 è stata presentata allo scopo di perseguire e punire una persona a motivo della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua origine etnica o delle sue opinioni politiche; o
    2. che la posizione di detta persona rischia di subire un pregiudizio:
      1. per uno qualsiasi dei motivi indicati nell'alinea a. del presente paragrafo, o
      2. per il motivo che le autorità competenti dello Stato qualificate per esercitare i diritti di protezione non possono comunicare con essa.
  2. Riguardo alle infrazioni definite nella presente Convenzione, le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione applicabili fra gli Stati parti sono modificate fra detti Stati parti nella misura in cui esse sono incompatibili con la presente Convenzione.

Articolo 10

  1. Le infrazioni previste nell'art. 1 sono di diritto comprese fra i casi di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso fra gli Stati parti. Gli Stati parti si impegnano a comprendere dette infrazioni fra i casi di estradizione in ogni trattato di estradizione che sarà concluso fra di essi.
  2. Se uno Stato parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro stato parte con il quale non è legato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto ha la libertà di considerare la presente Convenzione come costituente la base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda le infrazioni previste nell'art. 1. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello stato richiesto.
  3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni previste nell'art.1 come casi di estradizione fra di essi, alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  4. Fra gli Stati parti, le infrazioni previste nell'art. 1 sono considerate, ai fini dell'estradizione, come se siano state commesse sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del par. 1 dell'art. 5.

Articolo 11

  1. Gli Stati parti si concedono la più larga assistenza giudiziaria possibile in ogni azione penale relativa alle infrazioni previste nell'art. 1 compreso ciò che riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui essi dispongono e che sono necessari ai fini della procedura.
  2. Le disposizioni del par. 1 del presente articolo non modificano gli obblighi relativi all'assistenza giudiziaria stipulati in ogni altro trattato.

Articolo 12

Nella misura in cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime della guerra o i Protocolli aggiunti a dette Convenzioni sono applicabili ad un atto particolare di presa di ostaggi, e nella misura in cui gli Stati parti della presente Convenzione sono tenuti, in virtù di dette Convenzioni, di perseguire e di consegnare l'autore della presa di ostaggi la presente Convenzione non si applica ad un atto di presa di ostaggi commesso nel corso di conflitti armati ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli relativi, compresi i conflitti armati indicati nel par. 4 dell'art. 1 del I Protocollo del 1977, nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli a disporre di sé stessi, consacrati nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernente le relazioni amichevoli e la cooperazione ra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 13

La presente Convenzione non è applicabile quando l'infrazione è commessa sul territorio di un solo Stato, l'ostaggio e l'autore presunto dell'infrazione hanno la nazionalità di detto stato e l'autore viene scoperto sul territorio dello Stato stesso.

Articolo 14

Nulla nella presente Convenzione può essere interpretato nel senso di giustificare la violazione dell'integrità territoriale o dell'indipendenza politica di uno Stato in contravvenzione della Carta delle Nazioni unite.

Articolo 15

Le disposizioni della presente Convenzione non modificheranno l'applicazione dei trattati sull'asilo, in vigore alla data di adozione di detta Convenzione, per ciò che riguarda gli Stati che sono parti di detti trattati; ma uno Stato parte della presente Convenzione non potrà invocare detti trattati nei confronti di un altro Stato parte della presente Convenzione che non sia parte di detti trattati.

Articolo 16

  1. Qualsiasi controversia fra due o più Stati parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia risolta mediante negoziato è sottoposta all'arbitrato, su richiesta di uno di essi. Se, entro i sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti non riescono a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi di essi può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
  2. Ogni stato potrà, al momento in cui firmerà la presente Convenzione, la ratificherà o vi aderirà, dichiarare che esso non si considera legato dalle disposizioni del par. 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno legati dalle disposizioni verso uno Stato parte che avrà formulato tale riserva.
  3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva conformemente alle disposizioni del par. 2 del presente articolo, potrà, in ogni momento togliere detta riserva mediante notifica indirizzata al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 17

  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1980 nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
  2. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 18

  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno e aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 19

  1. Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 20

L'originale della presente Convenzione di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà tenere copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi hanno firmato la Convenzione che è stata aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.