R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3201 - Approvazione delle diffide per il riscatto delle ferrovie delle nuove provincie Trieste-Parenzo e Gorizia-Aidussina

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Regno d'Italia

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Approvazione delle diffide per il riscatto delle ferrovie delle nuove provincie Trieste-Parenzo e Gorizia-Aidussina
1924
G.U. di pubblicazione: 18 febbraio 1924, n. 41


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA


Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie a trazione meccanica e sugli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R. decreto 20 settembre 1922, n. 1455, col quale le disposizioni contenute nel cennato testo unico e tutte le altre vigenti nel Regno relative alle ferrovie concesse all'industria privata vennero estese ai territori annessi allo Stato italiano in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il decreto 26 ottobre 1897 B.L.I., n. 254, col quale, in base ad analoga autorizzazione Sovrana, il Ministro delle ferrovie del cessato impero d'Austria aveva impartito la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia secondaria da Gorizia ad Aidussina (Valle del Vippacco);

Visti i decreti 15 aprile 1899 B.L.I., n. 77 e 13 maggio 1907 B.L.I., n. 120, coi quali, in base ad altra autorizzazione Sovrana, veniva concessa dal predetto Ministro delle ferrovie la costruzione e l'esercizio di una ferrovia secondaria da Trieste a Parenzo;

Visto l'art. 41 del Trattato di pace fra le Potenze alleate e associate e l'Austria firmato a San Germano il 10 settembre 1919;

Viste le diffide notificate addì 17 e 22 novembre 1923 per il riscatto delle cennate ferrovie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata addì 17 novembre 1923 per il riscatto della ferrovia Gorizia-Aidussina (Valle del Vippacco), concessa col decreto del Ministro delle ferrovie del cessato impero d'Austria 26 ottobre 1897 B.L.I., n. 254, restando in tal modo risoluta la concessione fatta col decreto medesimo.

Art. 2.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata addì 22 novembre 1923 per il riscatto della ferrovia Trieste-Parenzo, concessa coi decreti 15 aprile 1899 B.L.I., n. 77, e 13 maggio 1907 B.L.I., n. 120, del Ministro delle finanze del cessato impero d'Austria, restando in tal modo risoluta la concessione fatta coi decreti medesimi.

Art. 3.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione dei riscatti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il presente decreto, andrà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI – CARNAZZA – DE' STEFANI.


Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 188. – GRANATA.