Posticipo del requisito anagrafico per ottenere l'assegno sociale
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ((e all'articolo 19)) della
legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.