Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea - Trattato, Lisbona, 13 dicembre 2007/Protocolli/B1

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B. Protocolli da allegare al trattato di Lisbona

Protocollo n. 1 che modifica i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di modificare i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per adattarli alle nuove regole definite dal trattato di Lisbona,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato di Lisbona:

ARTICOLO 1


1) I protocolli in vigore alla data di entrata in vigore del presente trattato e che sono allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono modificati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

A. MODIFICHE ORIZZONTALI


2) Le modifiche orizzontali previste all'articolo 2, punto 2) del trattato di Lisbona sono applicabili ai protocolli di cui al presente articolo, ad eccezione delle lettere d), e) e j).

3) Nei protocolli di cui al punto 1) del presente articolo:

a) l'ultimo capoverso del preambolo che cita il trattato o i trattati a cui è allegato il protocollo in questione è sostituito da "HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea". La presente lettera non si applica al protocollo sulla coesione economica e sociale né al protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.


Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, il protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese e il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono allegati anche al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;


b) i termini "delle Comunità" sono sostituiti da "dell'Unione" e i termini "le Comunità" sono sostituiti da "l'Unione"; se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale.


4) Nei protocolli seguenti i termini "del trattato", 'dal trattato" e "il trattato" sono sostituiti, rispettivamente, da "dei trattati", "dai trattati" e "i trattati" e il riferimento al trattato sull'Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un riferimento ai trattati:

a) protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- articolo 1 (compreso il rinvio al trattato UE e al trattato CE)
b) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- articolo 1.1, secondo comma nuovo
- articolo 12.1, primo comma
- articolo 14.1 (seconda menzione del trattato)
- articolo 14.2, secondo comma
- articolo 34.1, secondo trattino
- articolo 35.1
c) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
- articolo 3, seconda frase
d) protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca
- punto 2, che diventa 1, seconda frase
e) protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
- sesto capoverso diventato quinto
- articolo 1
f) protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
- sesto capoverso diventato settimo capoverso
g) protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca
- disposizione unica
h) protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri
- disposizione unica
i) protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio
- articolo 3.


5) Nei protocolli e allegati seguenti, i termini "del trattato" sono sostituiti da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea:
- articolo 3.1; - articolo 21.1;
- articolo 4; - articolo 25.2;
- articolo 6.3; - articolo 27.2;
- articolo 7; - articolo 34.1, parole introduttive;
- articolo 9.1; - articolo 35.3;
- articolo 10.1; - articolo 41.1, che diventa 40.1, primo comma;
- articolo 11.1; - articolo 42, che diventa 41;
- articolo 14.1 (prima menzione del trattato); - articolo 43.1, che diventa 42.1;
- articolo 15.3; - articolo 45.1, che diventa 44.1;
- articolo 16, primo comma; - articolo 47.3, che diventa 46.3.
b) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
- articolo 1, frase introduttiva;
c) protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea:
- articolo 1, prima frase
d) protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
- punto 6, che diventa 5, secondo comma;
- punto 9, che diventa 8, frase introduttiva;
- punto 10, che diventa 9, lettera a) seconda frase;
- punto 11, che diventa 10;
e) protocollo sulla coesione economica e sociale:
- quindicesimo capoverso, che diventa undicesimo;
f) allegati I e II:
- titolo dei due allegati


6) Nei protocolli seguenti, i termini "del trattato" sono sostituiti da "di detto trattato":

a) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- articolo 3.2; - articolo 11.2;
- articolo 3.3; - articolo 43.2, che diventa 42.2;
- articolo 9.2; - articolo 43.3, che diventa 42.3;
- articolo 9.3; - articolo 44, che diventa 43, secondo comma;
b) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
- articolo 2, frase introduttiva;
c) protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea:
- articolo 2; - articolo 4, prima frase;
- articolo 3; - articolo 6;
d) protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
- punto 7, che diventa 6, secondo comma;
- punto 10, che diventa 9, lettera c).


7) Nei protocolli seguenti, i termini ", che delibera a maggioranza semplice," sono inseriti dopo "il Consiglio":

a) protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- articolo 4, secondo comma
- articolo 13, secondo comma
b) protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
- articolo 7, che diventa 6, primo comma, prima frase.


8) Nei protocolli seguenti i termini "Corte di giustizia delle Comunità europee", "Corte di giustizia" o "Corte" sono sostituiti da "Corte di giustizia dell'Unione europea":

a) protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- articolo 1 - articolo 1 dell'allegato
- articolo 3, quarto comma
b) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- articolo 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 e 35.6
- articolo 36.2
c) protocollo che fissa le sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol
- articolo unico, lettera d);
d) protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
- articolo 12, che diventa 11, lettera a);
- articolo 21, che diventa 20, prima menzione;
e) protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda:
- articolo 2;
f) protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
- secondo capoverso, che diventa terzo capoverso.
B. MODIFICHE SPECIFICHE


PROTOCOLLI ABROGATI

9) I protocolli seguenti sono abrogati:

a) protocollo concernente l'Italia (1957);
b) protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri (1957);
c) protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo (1992);
d) protocollo sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (1992);
e) protocollo sul Portogallo (1992);
f) protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea (1997), che è sostituito da un nuovo protocollo con lo stesso titolo;
g) protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997), che è sostituito da un nuovo protocollo con lo stesso titolo;
h) protocollo sulla protezione e il benessere degli animali (1997), il cui testo diventa l'articolo 6ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
i) protocollo sull'allargamento dell'Unione europea (2001);
j) protocollo relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea (2001).


STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

10) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è così modificato:

a) nel preambolo, primo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel resto del protocollo i termini "del trattato CE" sono sostituiti da "del trattato sul funzionamento dell'Unione europea"; in tutto il protocollo i rinvii ad articoli del trattato CEEA abrogati dal protocollo nº 2 allegato al presente trattato sono soppressi e il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale;

b) negli articoli seguenti, il termine "Corte" è sostituito da "Corte di giustizia":
- articolo 3, secondo comma - articolo 52
- articolo 4, quarto comma - articolo 54, primo comma, prima frase (i termini "di giustizia" sono soppressi al terzo e quarto comma)
- articolo 5, secondo comma
- articolo 6, primo comma
- articoli 10, 11, 12 e 14 - articolo 56, primo comma
- articolo 13, primo comma, prima menzione; - articolo 57, primo comma
- articolo 58, primo comma
- articolo 15, prima frase - articolo 59, prima frase
- articolo 16, primo comma - articolo 60, secondo comma
- articolo 17, primo comma - articolo 61, primo comma
- articolo 18, terzo comma - articolo 62, primo comma
- articolo 19, primo comma - articolo 62bis, primo comma
- articolo 20, primo comma - articolo 62ter, primo comma, seconda frase
- articolo 21, primo comma
- articolo 22, primo comma - articolo 63
- articolo 23, primo comma, prima frase (i termini "di giustizia" sono soppressi al quarto comma)  
- articolo 24, primo comma - articolo 64, primo comma diventato secondo comma, prima frase
- articoli 25 e 27
- articolo 29, primo comma - allegato, articolo 3, paragrafo 2, seconda frase
- articoli da 30 a 32, 35, 38, 41 e 43
- articolo 39, primo comma; - allegato, articolo 6, paragrafo 1, seconda frase
- articolo 40, primo comma;
- articolo 44, primo comma, prima menzione; - allegato, articolo 8, paragrafo 1, prima frase;
- articolo 46, primo comma
- articolo 51, primo comma


c) all'articolo 2, i termini "..., in seduta pubblica," sono sostituiti da "..., davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica";

d) all'articolo 3, secondo comma e all'articolo 4, quarto comma è aggiunta la frase seguente: "Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.";

e) all'articolo 6, primo comma è aggiunta la frase seguente: "Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.";

f) nella denominazione del titolo II sono aggiunti i termini "della Corte di giustizia";

g) all'articolo 13, primo comma, prima frase i termini "Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere ..." sono sostituiti da "Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere, ...";

h) nella denominazione del titolo III sono aggiunti i termini "dinanzi alla Corte di giustizia";

i) l'articolo 23 è così modificato:

i) al primo comma, prima frase, i termini "dall'articolo 35, paragrafo 1, del trattato UE," sono soppressi. Alla seconda frase, i termini "...nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni." sono sostituiti da "... nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.";

ii) al secondo comma i termini "e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto ..." sono sostituiti da "...e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto ...";
j) all'articolo 24, secondo comma i termini ", agli organi o agli organismi" sono inseriti dopo "istituzioni";

k) all'articolo 40, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.";

l) all'articolo 42 i termini ", organi e organismi" sono inseriti dopo "le istituzioni";

m) all'articolo 46, è aggiunto il nuovo comma seguente: "Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.";

n) la denominazione del titolo IV è sostituita da "IL TRIBUNALE";

o) all'articolo 47, il primo comma è sostituito da "L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri".

p) all'articolo 51, primo comma, lettera a), terzo trattino, il rinvio all'articolo 202, terzo trattino, è sostituito dal rinvio all'articolo 249 C, paragrafo 2 e alla lettera b) il rinvio all'articolo 11 A è sostituito dal rinvio all'articolo 280 F, paragrafo 1. Al secondo comma i termini "o dalla Banca centrale europea" sono soppressi;

q) l'articolo 64 è così modificato:

i) è inserito il nuovo primo comma seguente:

"Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo."

ii) al comma diventato secondo comma, prima frase, i termini "Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto ..." sono sostituiti da "Fino all'adozione di tali norme ..."; la seconda frase è sostituita dalla seguente: "In deroga agli articoli 223 e 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.";

r) nell'allegato I del protocollo, all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase i termini "della funzione pubblica" sono inseriti dopo "Tribunale"; ai paragrafi 2 e 3 i termini "a maggioranza qualificata" sono soppressi;

s) (non riguarda la versione italiana).


STATUTO DEL SEBC E DELLA BCE

11) Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è così modificato:

a) nel preambolo, primo capoverso, il rinvio all'articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
b) il titolo del capo I è sostituito dal seguente: "SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI"
c) l'articolo 1.1 è scisso in due commi formati ciascuno da una delle due frasi e resta senza numero. Il primo comma è sostituito dal seguente: "Conformemente all'articolo 245 bis, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema."; all'inizio del secondo comma i termini "essi assolvono ..." sono sostituiti da "Il SEBC e la BCE assolvono ...";
d) l'articolo 1.2 è soppresso;
e) all'inizio dell'articolo 2 i termini "Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del trattato" sono sostituiti da "Conformemente agli articoli 105, paragrafo 1 e 245bis, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea". Alla fine della seconda frase dopo "del trattato" sono aggiunti i termini "dell'Unione europea". Alla fine della terza frase dopo "del trattato" sono aggiunti i termini "sul funzionamento dell'Unione europea";
f) all'articolo 3.1, secondo trattino, i termini "dell'articolo 111 del trattato" sono sostituiti da "dell'articolo 188 O di detto trattato";
g) all'articolo 4, lettera b) il termine "competenti" è soppresso;
h) all'inizio dell'articolo 9.1 i termini "conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato" sono sostituiti da "conformemente all'articolo 245bis, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
i) l'articolo 10 è così modificato:
i) all'articolo 10.1 i termini " ... degli Stati membri la cui moneta è l'euro." sono inseriti alla fine;
ii) all'articolo 10.2, primo trattino, alla fine della prima frase i termini "...Stati membri che hanno adottato l'euro" sono sostituiti da "... Stati membri la cui moneta è l'euro.", al terzo comma i termini "degli articoli 10.3, 10.6 e 41.2" sono sostituiti da "degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3";
iii) l'articolo 10.6 è soppresso; j) all'articolo 11.2, primo comma, i termini ", di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo," sono sostituiti da "dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata";
k) all'articolo 14.1 i termini ", al più tardi alla data di istituzione del SEBC," sono soppressi.
l) all'articolo 16, prima frase, i termini "in euro" sono inseriti dopo "...banconote...";
m) all'articolo 18.1, primo trattino, i termini "..., in valute sia comunitarie che di altri paesi," sono sostituiti da "..., in euro o in altre valute,";
n) all'articolo 25.2 i termini "alle decisioni del Consiglio" sono sostituiti da "ai regolamenti del Consiglio"
o) all'articolo 28.1, parte iniziale, i termini "..., che diventa operativo al momento della sua istituzione," sono soppressi;
p) all'articolo 29.1, il comma introduttivo è sostituito dal seguente: "Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del: ..."; il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001%.";
q) all'articolo 32.2, parte iniziale, i termini "Fatto salvo l'articolo 32.3," sono soppressi e all'articolo 32.3 i termini "dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria" sono sostituiti da "dopo l'introduzione dell'euro,";
r) all'articolo 34.2, i primi quattro commi sono soppressi;
s) all'articolo 35.6, i termini "dai trattati e" sono inseriti prima dei termini "... dal presente statuto";
t) l'articolo 37 è abrogato e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
u) l'articolo 41, che diventa articolo 40, è così modificato:
i) all'articolo 41.1, che diventa articolo 40.1, i termini "... possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione ..." sono sostituiti da "... possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione ..." e i termini "all'unanimità" sono soppressi; l'ultima frase è soppressa;
ii) è inserito il nuovo articolo 40.2 seguente, e l'attuale articolo 41.2 diventa 40.3: "40.2. L'articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.";
v) all'articolo 42, che diventa articolo 41, la parte di frase "..., immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, ..." è soppressa e i termini "a maggioranza qualificata" e "deliberando" sono soppressi;
w) agli articoli 43.1, 43.2 e 43.3, che diventano 42.1, 42.2 e 42.3, il rinvio all'articolo 122 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis; all'articolo 43.3, che diventa articolo 42.3, il rinvio agli articoli 34.2 e 50 è soppresso e all'articolo 43.4, che diventa 42.4, il rinvio all'articolo 10.1 è sostituito da un rinvio all'articolo 10.2;
x) all'articolo 44, che diventa articolo 43, primo comma, i termini "quei compiti propri dell'IME" sono sostituiti da "i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 118bis, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e i termini alla fine "nella terza fase" sono sostituiti da "dopo l'introduzione dell'euro"; al secondo comma il rinvio all'articolo 122 è sostituito dal rinvio all'articolo 117bis ;
y) all'articolo 47.3, che diventa articolo 46.3, i termini "... rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, ..." sono sostituiti da "... rispetto all'euro, ..."; z) gli articoli 50 e 51 sono abrogati e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza; aa) all'articolo 52, che diventa articolo 49, i termini "conformemente all'articolo 116bis, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inseriti dopo i termini "In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, ...". ab) (non riguarda la versione italiana).


STATUTO DELLA BEI

12) Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti è così modificato:

a) nell'intero protocollo, il rinvio agli articoli "del trattato" è sostituito da un rinvio agli articoli "del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
b) nel preambolo, ultimo comma, i termini "al trattato stesso" sono sostituiti da "al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
c) all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;
d) all'articolo 3, la frase introduttiva è sostituita da "Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca sono gli Stati membri." e l'elenco degli Stati è soppresso;
e) all'articolo 4, paragrafo 1, la cifra del capitale della Banca è sostituita da "164 808 169 000 EUR", le cifre relative agli Stati membri seguenti sono sostituiti come indicato qui di seguito e il secondo comma è soppresso:
Polonia 3 411 263 500 Bulgaria 290 917 500
Repubblica ceca 1 258 785 500 Lituania 249 617 500
Ungheria 1 190 868 500 Cipro 183 382 000
Romania 863 514 500 Lettonia 152 335 000
Slovacchia 428 490 500 Estonia 117 640 000
Slovenia 397 815 000 Malta 69 804 000
f) l'articolo 5 è così modificato:
i) al paragrafo 2, la nuova frase seguente è aggiunta alla fine: "I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro.";
ii) al paragrafo 3, primo comma, i termini "... nei confronti dei suoi mutuanti" sono soppressi e, al secondo comma, i termini "... e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni" sono soppressi;
g) gli articoli 6 e 7 sono abrogati e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
h) l'articolo 9, che diventa articolo 7, è così modificato:
i) al paragrafo 2, i termini "..., massimo per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune" sono sostituiti da "... conformemente agli obiettivi dell'Unione";
ii) al paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito da "b) ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca,", il testo della lettera d) è sostituito da "d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1," e alla lettera g) i termini "i poteri e le" sono sostituiti da "gli altri poteri e" e i termini "... previsti dagli articoli 4, 7, 14, 17, 26 e 27" sono sostituiti da "... conferiti dal presente statuto";
i) l'articolo 10, che diventa articolo 8, è così modificato:
i) la terza frase è soppressa;
ii) sono inseriti i due nuovi commi seguenti:

"La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto.

Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimità.";


j) l'articolo 11, che diventa articolo 9, è così modificato:
i) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione. Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.";
ii) al paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.";
iii) al paragrafo 5, seconda frase, i termini "all'unanimità" sono soppressi;
k) l'articolo 13, che diventa articolo 11, è così modificato:
i) al paragrafo 3, secondo comma, i termini "... la concessione di crediti" sono sostituiti da "... la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti";
ii) al paragrafo 4, i termini "... circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti" sono sostituiti da "... sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie";
iii) al paragrafo 7, prima frase, i termini "I funzionari e gli impiegati" sono sostituiti da "I membri del personale". La frase seguente è aggiunta alla fine: "Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale.";
l) l'articolo 14, che diventa articolo 12, è così modificato:
i) al paragrafo 1, il termine "tre" è sostituito da "sei" e i termini "... verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca" sono sostituiti da "... verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca";
ii) il paragrafo 2 è sostituito dai tre nuovi paragrafi seguenti:

"2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.

4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.";
m) all'articolo 15, che diventa articolo 13, i termini "banca d'emissione" sono sostituiti da "banca centrale nazionale";
n) l'articolo 18, che diventa articolo 16, è così modificato:
i) al paragrafo 1, primo comma, i termini "... concede crediti," sono sostituiti da "... concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie,"; i termini "progetti d'investimenti" sono sostituiti da "investimenti" e il termine "europei" è soppresso; al secondo comma, i termini "..., per deroga concessa all'unanimità dal consiglio dei governatori," sono sostituiti da "..., con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori," i termini "crediti per progetti di investimenti" sono sostituiti da "finanziamenti per investimenti" e il termine "europei" è soppresso;
ii) al paragrafo 3, i termini "il progetto" sono sostituiti da "l'investimento" e la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: "o alla solidità finanziaria del debitore" ed è aggiunto il nuovo secondo comma seguente:

"Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attività speciale.";
iii) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250% del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.

L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite.

A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.

Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.";
o) all'articolo 19, che diventa articolo 17, paragrafo 1, i termini "... le commissioni di garanzia" sono sostituiti da "... le commissioni e gli altri oneri" e i termini "e i propri rischi" sono inseriti dopo "coprire le proprie spese"; al paragrafo 2, i termini "del progetto" sono sostituiti da "dell'investimento".
p) l'articolo 20, che diventa articolo 18, è così modificato:
i) nella frase introduttiva, i termini "di prestito e di garanzia" sono sostituiti da "di finanziamento".
ii) al paragrafo 1, lettera a), i termini "di progetti" e "il progetto" sono sostituiti, rispettivamente, da "di investimenti" e "l'investimento", i termini "nel caso di altri investimenti" sono inseriti dopo "appartenenti ai settori produttivi oppure," e, nella parte finale, i termini "nel caso di altri progetti" sono soppressi; alla lettera b), i termini "del progetto" sono sostituiti da "dell'investimento";
iii) al paragrafo 2 è aggiunto il nuovo secondo comma seguente:

"Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia.";
iv) al paragrafo 6, il termine "progetto" e i termini "il progetto stesso" sono sostituiti, rispettivamente, da "investimento" e "l'investimento stesso".
v) è aggiunto il nuovo paragrafo 7 seguente:

"7. In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.";
q) l'articolo 21, che diventa articolo 19, è così modificato:
i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.";
ii) al paragrafo 2, i termini "il progetto" sono sostituiti da "l'investimento";
iii) ai paragrafi 3 e 4, prima frase, i termini "domande di prestiti o di garanzie" sono sostituiti da "operazioni di finanziamento";
iv) al paragrafo 4, nella prima frase, il rinvio all'articolo 20 è sostituito dal rinvio agli articoli 18 e 20, che diventano 16 e 18; nella seconda frase, i termini "della concessione del prestito o della garanzia" sono sostituiti da "del finanziamento" e i termini "il progetto di contratto" sono sostituiti da "la corrispondente proposta"; nell'ultima frase, i termini "del prestito o della garanzia" sono sostituiti da "del finanziamento";
v) ai paragrafi 5 e 7 i termini "il prestito o la garanzia" sono sostituiti da "il finanziamento", e al paragrafo 6 i termini "il prestito o la garanzia richiesta" sono sostituiti da "il finanziamento in questione";
vi) è aggiunto il nuovo paragrafo 8 seguente:

"8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.";
r) all'articolo 22, che diventa articolo 20, al paragrafo 1, il termine "internazionali" è soppresso e il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.

Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo 116bis, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.";
s) all'articolo 23, che diventa articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i termini "... emessi sia direttamente sia dai suoi debitori" sono soppressi e al paragrafo 3 i termini "la loro banca di emissione" sono sostituiti da "le banche centrali nazionali";
t) all'articolo 25, che diventa articolo 23, i termini "la cui moneta non sia l'euro" sono inseriti dopo i termini "Stati membri" al paragrafo 1, prima frase e al paragrafo 2; al paragrafo 1, prima frase, i termini "nella moneta di un altro Stato membro" sono soppressi, al paragrafo 3 i termini "in oro o in valute convertibili" sono soppressi e al paragrafo 4 il termine "progetti" è sostituito da "investimenti";
u) all'articolo 26, che diventa articolo 24, i termini "o i suoi prestiti speciali" sono soppressi;
v) all'articolo 27, che diventa articolo 25, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente alla fine: "Vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.";
w) all'articolo 29, che diventa articolo 27, primo comma, i termini "dell'Unione europea" sono aggiunti alla fine, come pure la seguente frase: "La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale"; al secondo comma, i termini "o prevedere una procedura arbitrale" sono soppressi; i termini "dalle giurisdizioni" sono sostituiti da "dagli organi giurisdizionali".
x) l'articolo 30, che diventa articolo 28, è sostituito dal seguente:
"Articolo 28


1. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.

2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1. lo statuto ne definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.

3. La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.

4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica agli organismi di cui al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.".


PROTOCOLLO SULLE SEDI

13) Il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol è così modificato:

a) nel titolo del protocollo e del preambolo il termine "organi," è inserito prima di "organismi"; nel titolo i termini "nonché di Europol" sono soppressi;
b) nel preambolo, primo visto, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il rinvio all'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è soppresso; il secondo visto è soppresso;
c) alla lettera d) il riferimento al Tribunale di primo grado è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza;
d) alla lettera i), il riferimento all'Istituto monetario europeo è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza.


PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE

14) Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è così modificato:

a) nel considerando del preambolo, il rinvio all'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito da un rinvio all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, con abbreviazione CEEA, e i termini "dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti" sono sostituiti da "l'Unione europea e la CEEA";
b) l'articolo 5 è abrogato e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
c) all'articolo 7, che diventa articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato;
d) all'articolo 13, che diventa articolo 12, la parte di frase all'inizio "Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, ..." è sostituita da "Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate,";
e) all'articolo 15, che diventa articolo 14, la parte di frase all'inizio "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce ..." è sostituita da "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono ...";
f) all'articolo 16, che diventa articolo 15, la parte di frase all'inizio "Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ..." è sostituita da "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria ...";
g) all'articolo 21, che diventa articolo 20, i termini "..., nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, ..." sono soppressi;
h) all'articolo 23, che diventa articolo 22, l'ultimo comma è soppresso;
i) la formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo", la data e l'elenco dei firmatari sono soppressi.


PROTOCOLLO SUI CRITERI DI CONVERGENZA

15) Il protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea è così modificato:

a) nel titolo del protocollo, i termini "di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea" sono soppressi;
b) nel preambolo, primo capoverso, i termini "... processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ..." sono sostituiti da "... processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga ...";
c) all'articolo 3, seconda frase, i termini "... nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro." sono sostituiti da "... nei confronti dell'euro.";
d) all'articolo 6, i termini ", dell'IME" sono soppressi; e) (non riguarda la versione italiana).


PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO

16) Il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è così modificato:

a) nell'intero protocollo, i termini "... passare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ...", "...passare alla terza fase..." sono sostituiti da "... adottare l'euro ..."; i termini "... passa alla terza fase ..." sono sostituiti da "... adotta l'euro ..."; i termini "... nella terza fase ..." sono sostituiti da "... dopo l'introduzione dell'euro ...";
b) nel preambolo, è inserito il nuovo secondo capoverso seguente: "TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria,";
c) al punto 1, il primo e il terzo comma sono soppressi;
d) il testo del punto 2 è sostituito dal seguente: "2. I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.";
e) il punto 3 è soppresso e i punti successivi sono rinumerati di conseguenza;
f) il punto 5, che diventa punto 4, è così modificato:
i) alla prima frase, l'enumerazione degli articoli è sostituita da "L'articolo 245 bis, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo 245 bis, paragrafo 5, l'articolo 97 ter, secondo comma, l'articolo 104, paragrafi 1, 9 e 11, l'articolo 105, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 106, gli articoli 108, 109, 110 e 111bis, l'articolo 115 C, l'articolo 117bis, paragrafo 3, l'articolo 188 O e l'articolo 245 ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ...";
ii) è inserita la nuova seconda frase seguente: "Lo stesso vale per l'articolo 99, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale.";
g) al punto 6, che diventa punto 5, è inserito il nuovo primo comma seguente: "Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo." E all'inizio del comma seguente, i termini '116, paragrafo 4," sono soppressi;
h) il primo comma del punto 7, che diventa punto 6, è sostituito dal seguente: "6. Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati all'articolo 116bis, paragrafo 4, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica l'articolo 116bis, paragrafo 4, secondo comma di detto trattato.". Al secondo comma i termini "agli articoli 112, paragrafo 2, lettera b, e 123, paragrafo 1, " sono sostituiti da "all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b";
i) al punto 9, che diventa punto 8, lettera a), i termini "passare a tale fase" sono sostituiti da "adottare l'euro";
j) al punto 10, che diventa punto 9, il testo del comma introduttivo è sostituito dal seguente: "Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso: ...". Alla lettera a) il rinvio all'articolo 122, paragrafo 2 è sostituito dal rinvio all'articolo 117bis, paragrafi 1 e 2;
k) al punto 11, che diventa punto 10, i termini "degli articoli 101 e 116, paragrafo 3," Sono sostituiti dai termini "dell'articolo 101" e alla fine i termini "... non passi alla terza fase." sono sostituiti da "... non adotti l'euro.".


PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA

17) Il protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca è così modificato:

a) nel preambolo, il primo capoverso è soppresso, al secondo capoverso, che diventa il primo, i termini "... alla partecipazione danese alla terza fase dell'Unione economica e monetaria," sono sostituiti da "... alla rinuncia danese all'esenzione," ed è inserito il nuovo secondo capoverso seguente: "TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,";
b) i punti 1 e 3 sono soppressi e gli altri punti sono rinumerati di conseguenza;
c) al punto 2, che diventa punto 1, la prima frase è sostituita da "La Danimarca usufruisce di un'esenzione, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993.";
d) al punto 4, che diventa 2, il rinvio all'articolo 122, paragrafo 2 è sostituito dal rinvio all'articolo 117bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


PROTOCOLLO SCHENGEN

18) Il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea è così modificato:

a) nel titolo del protocollo, i termini "sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito ..." sono sostituiti da "sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito ...";
b) il preambolo è così modificato:
i) al primo capoverso, l'ultima parte di frase "..., mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia," è sostituita da "..., sono stati integrati nell'ambito dell'Unione europea dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997;";
ii) il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne;";
iii) il terzo capoverso è soppresso;
iv) al quinto capoverso, che diventa quarto capoverso, i termini "... non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati ..." sono sostituiti da "... non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen ..." e, alla fine, i termini "... di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi," sono sostituiti da "... di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis;";
v) al sesto capoverso, che diventa quinto capoverso, i termini alla fine "... e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza" sono soppressi;
vi) al settimo capoverso, che diventa sesto capoverso, i termini alla fine "... Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996," sono sostituiti da "... Stati entrambi vincolati dall'Unione nordica dei passaporti, unitamente agli Stati nordici membri dell'Unione europea,";
c) all'articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen.";
d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2

L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.";
e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3

La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.";
f) all'articolo 4, primo comma, i termini "..., i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen," sono soppressi;
g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5

1. Le proposte e le iniziative basate sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito non abbiano notificato per iscritto al Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

2. Laddove si ritenga che l'Irlanda o il Regno Unito, a norma di una decisione di cui all'articolo 4, abbiano effettuato la notifica, tanto l'una che l'altro possono nondimeno notificare al Consiglio per iscritto, entro tre mesi, che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso l'Irlanda o il Regno Unito non partecipano all'adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest'ultima notifica, la procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen è sospesa fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o fino al ritiro di tale notifica in qualunque momento durante tale procedura.

3. Allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura proposta, per quanto ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione è adottata in conformità dei seguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia partecipazione possibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis di Schengen e rispettandone la coerenza. La Commissione presenta la proposta quanto prima dopo la notifica di cui al paragrafo 2. Il Consiglio, se necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro mesi dalla proposta della Commissione.

4. Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno Stato membro può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso il Consiglio europeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.

5. Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i casi, il Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell'adozione della misura. La Commissione delibera entro la data di tale adozione. Nell'adottare la decisione, la Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.";
h) all'articolo 6, primo comma, prima frase, i termini alla fine " ,in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996" sono soppressi;
i) l'articolo 7 è abrogato e l'articolo 8 diventa articolo 7;
j) l'allegato è abrogato.


PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

19) Il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda è così modificato:

a) nel titolo del protocollo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) all'articolo 1, primo comma, lettera a), i termini "di Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo" sono sostituiti da "di Stati membri";
c) all'articolo 1, primo e secondo comma, all'articolo 2 e all'articolo 3, secondo comma, il rinvio all'articolo 14 è sostituito dal rinvio agli articoli 22 bis e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

20) Il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda è così modificato:

a) nel titolo del protocollo, i termini "rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia" sono aggiunti alla fine;
b) nel preambolo secondo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) all'articolo 1, prima frase, i termini "... a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "... a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea"; la seconda frase è soppressa ed è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
d) all'articolo 2, i termini "... disposizione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "... disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e i termini "... l'acquis comunitario" sono sostituiti da "l'acquis comunitario e dell'Unione";
e) l'articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:
i) al primo comma, prima frase, i termini "... a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "... a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e la seconda frase è soppressa;
ii) i nuovi commi seguenti sono aggiunti dopo il secondo comma:

"Le misure adottate in applicazione dell'articolo 61 C del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte terza, titolo IV di detto trattato.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";
f) agli articoli 4, 5 e 6, i termini "... del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "... della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
g) all'articolo 4, seconda frase, il rinvio all'articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal rinvio all'articolo 280 F, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
h) è inserito il nuovo articolo 4bis seguente:
"Articolo 4 bis
1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l'Irlanda, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.
2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortare il Regno Unito o l'Irlanda a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.
Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, il Regno Unito o l'Irlanda non hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante per essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.
Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che il Regno Unito o l'Irlanda si facciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazione alla misura in vigore.
4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.";
i) all'articolo 5, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: "..., salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.";
j) all'articolo 6, i termini "... pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso l'articolo 68 " sono sostituiti da "... pertinenti disposizioni dei trattati";
k) è inserito il nuovo articolo 6bis seguente:
"Articolo 6bis
Il Regno Unito o l'Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato laddove il Regno Unito o l'Irlanda non siano vincolati da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16 B.";
l) all'articolo 7, i termini "Gli articoli 3 e 4" sono sostituiti da "Gli articoli 3, 4 e 4bis" e i termini "... protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito ..." sono sostituiti da "... protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito ...";
m) all'articolo 8, i termini "presidente del" sono soppressi; n) è inserito il nuovo articolo 9 seguente: "Articolo 9 Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente protocollo non si applica all'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".


PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

21) Il protocollo sulla posizione della Danimarca è così modificato:

a) il preambolo è così modificato:
i) i tre nuovi capoversi seguenti sono inseriti dopo il secondo capoverso:
"CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,
DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,
PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca";
ii) al penultimo capoverso, i termini "...protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito...." sono sostituiti da "...protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito...";
b) all'articolo 1, primo comma, prima frase, i termini "del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
c) all'articolo 1, la seconda frase del primo comma è soppressa ed è aggiunto il nuovo comma seguente:

"Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";
d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
Nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; . nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.";
e) è inserito il nuovo articolo 2 bis seguente:
"Articolo 2 bis
L'articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato.";
f) l'articolo 4 diventa articolo 6;
g) l'articolo 5, che diventa articolo 4, è così modificato:
i) in tutto l'articolo, il termine "decisione" è sostituito da "misura";
ii) al paragrafo 1, i termini "... di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "... volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella presente parte" e i termini "... Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, nonché l'Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione." sono sostituiti da "... Stati membri vincolati da detta misura.";
iii) al paragrafo 2 i termini "...gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea esamineranno..." sono sostituiti da "... gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno...";
h) l'articolo 6, che diventa articolo 5, è così modificato:
i) alla prima frase, i termini "...degli articoli 13, paragrafo 1 e 17 del trattato sull'Unione europea" sono sostituiti da "...dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 28 A e degli articoli da 28 B a 28 E del trattato sull'Unione europea" e l'ultima parte di frase "..., ma non impedirà lo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in questo settore" è soppressa;
ii) è inserita la terza frase seguente: "La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore.";
iii) alla nuova quarta frase, la nuova parte di frase seguente è aggiunta alla fine: "..., né quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari.";
iv) sono inseriti i due nuovi commi seguenti:

"Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";
i) dopo la denominazione "PARTE III" é inserito l'articolo 6, che riprende il testo dell'articolo 4;
j) la denominazione "PARTE IV" è inserita prima dell'articolo 7;
k) è inserito il nuovo articolo 8 seguente:
"Articolo 8
1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8 sono rinumerati di conseguenza.
2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.";
l) al protocollo è aggiunto il nuovo allegato seguente:
"ALLEGATO

Articolo 1
Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.
Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 2
In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.
Articolo 3
1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.
2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.
Articolo 4
La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all'articolo 280 F, paragrafo 1 di detto trattato.
Articolo 5
1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tale paese.
2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione della Danimarca alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.
Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.
Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che la Danimarca si faccia carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.
4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.;
Articolo 6
1. La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura che sviluppa l'acquis di Schengen.
Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere. 2.
Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa volta a sviluppare tale misura, purché tale proposta o iniziativa sviluppi l'acquis di Schengen.
Articolo 7
La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato laddove non sia vincolata da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16 B.
Articolo 8
Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.
Articolo 9
Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti."


PROTOCOLLO SULL'ASILO PER I CITTADINI DELL'UNIONE

22) Il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è così modificato:

a) il preambolo è così modificato:
i) il primo capoverso è sostituito dal seguente: "CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;";
ii) è inserito il nuovo secondo capoverso seguente: "CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;";
iii) al secondo capoverso, diventato terzo capoverso, il rinvio all'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito da un rinvio all'articolo 6, paragrafi 1 e 3;
iv) al terzo capoverso, diventato quarto capoverso, il rinvio all'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito da un rinvio all'articolo 1bis;
v) al terzo e al quarto capoverso, che diventano quarto e quinto, il termine "principi" è sostituito da "valori"; al quarto capoverso diventato quinto, il rinvio all'articolo 309 del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea
vi) al quinto capoverso, diventato sesto, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
vii) il settimo capoverso, che diventa ottavo, è soppresso;
b) l'articolo unico è così modificato:
i) alla lettera b), dopo i termini "...il Consiglio" sono inseriti i termini "o, se del caso, il Consiglio europeo" e i termini "in merito" sono sostituiti da "al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;";
ii) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

"c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;".


PROTOCOLLO SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

23) Il protocollo sulla coesione economica e sociale è così modificato:

a) in tutto il protocollo, i termini "coesione economica e sociale" sono sostituiti da "coesione economica, sociale e territoriale";
b) il preambolo è così modificato:
i) il primo, secondo, quinto, sesto e quattordicesimo capoverso sono soppressi
ii) è inserito il nuovo primo capoverso seguente: "RICORDANDO che l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo 2 C, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;";
iii) il quarto capoverso, che diventa terzo, è sostituito dal seguente: "RICORDANDO che l'articolo 161 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'istituzione di un fondo di coesione;";
iv) all'undicesimo capoverso, che diventa ottavo, i termini alla fine "... e sottolineano l'importanza dell'inclusione della coesione economica e sociale negli articoli 2 e 3 del trattato" sono soppressi;
v) al quindicesimo capoverso, che diventa undicesimo, i termini "... da istituire entro il 31 dicembre 1993..." sono soppressi;
vi) all'ultimo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


ALTRI PROTOCOLLI

24) Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, nel primo capoverso del preambolo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

25) Nel protocollo sulla Francia, i termini "... nei suoi territori d'oltremare..." sono sostituiti da "... nella Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna ...".

26) Nel protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne, il rinvio all'articolo 62, punto 2, lettera a), del titolo IV del trattato è sostituito dal rinvio all'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

27) Nel dispositivo del protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea la parte di frase finale "entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam" è soppressa.

28) Nel protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, all'ultimo comma del preambolo, i termini "che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

29) Nel protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, all'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, i termini "... con decisione presa a maggioranza qualificata" sono soppressi.

30) Il protocollo sull'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea è così modificato:

a) nel titolo del protocollo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) nella disposizione unica, i termini "sul funzionamento dell'Unione europea" sono inseriti dopo i termini "dell'articolo 141 del trattato".



31) Nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, i termini "trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e l'articolo 2 è soppresso.

32) Il protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee è così modificato:

a) il protocollo è denominato "Protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese";
b) i termini "Nessuna disposizione del trattato sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee ..." sono sostituiti da "Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica...".


33) Il protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio è così modificato:

a) nel preambolo, i primi due capoversi sono sostituiti dal nuovo primo capoverso seguente: "RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;";
b) all'articolo 1, il paragrafo 1 è soppresso e gli altri due paragrafi sono rinumerati di conseguenza;
c) l'articolo 2 è scisso in due commi, il primo dei quali finisce con i termini "... compresi i principi essenziali.". L'articolo è inoltre così modificato:
i) al primo comma, i termini "deliberando all'unanimità su proposta della Commissione " sono sostituiti da "deliberando secondo una procedura legislativa speciale" e il termine "consultazione" è sostituito da "approvazione";
ii) al secondo comma, i termini "e le appropriate procedure decisionali, in particolare per l'adozione degli orientamenti ..." sono sostituiti da "Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti ...";
d) l'articolo 4 è abrogato.
ARTICOLO 2


1. Agli articoli del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti e del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, come modificati dal trattato di Lisbona, si applica la nuova numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente protocollo. I rinvii agli articoli di detti protocolli contenuti in tali protocolli sono adattati conformemente a dette tabelle.

2. I riferimenti ai capoversi dei protocolli di cui all'articolo 1, punto 1, o agli articoli di detti protocolli, compresi i loro paragrafi o commi, come rinumerati o riordinati dal presente protocollo e contenuti in altri protocolli o atti di diritto primario sono adattati conformemente al presente protocollo. Tali adeguamenti riguardano anche eventuali casi in cui la disposizione in questione sia abrogata

3. I riferimenti a capoversi e articoli, compresi i paragrafi o i commi, dei protocolli di cui all'articolo 1, punto 1, come modificati dalle disposizioni del presente protocollo e contenuti in altri strumenti o atti si intendono fatti ai capoversi e articoli, compresi i paragrafi o commi, di detti protocolli come rinumerati o riordinati conformemente al presente protocollo.