Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Nizza, 26 febbraio 2001/Dichiarazioni 1

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Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Nizza, 26 febbraio 2001/Atto

Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Nizza, 26 febbraio 2001/Dichiarazioni 2 IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Atto Dichiarazioni 2

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1. Dichiarazione relativa alla politica europea di sicurezza e di difesa

Conformemente ai testi approvati dal Consiglio europeo di Nizza sulla politica europea di sicurezza e di difesa (relazione della presidenza e relativi allegati), l'obiettivo dell'Unione europea è che tale politica sia rapidamente operativa. Una decisione in tal senso sarà adottata dal Consiglio europeo quanto prima possibile nel corso del 2001 e al più tardi dal Consiglio europeo di Laeken/Bruxelles in base alle disposizioni vigenti del trattato sull'Unione europea. Pertanto l'entrata in vigore del trattato di Nizza non costituirà una condizione preliminare.

2. Dichiarazione relativa all'articolo 31, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La Conferenza rammenta che:

  • la decisione di istituire un'unità (Eurojust) composta di procuratori, giudici o funzionari di polizia di pari competenza distaccati da ogni Stato membro, con il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale e di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, figura nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999;
  • la Rete giudiziaria europea è stata istituita mediante l'azione comune 98/428/GAI adottata dal Consiglio il 29 giugno 1998 (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).

3. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza rammenta che il dovere di cooperazione leale che deriva dall'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea e che regola le relazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie regola anche le relazioni tra le istituzioni comunitarie stesse. Per quanto riguarda le relazioni tra le istituzioni, allorché risulta necessario, nel quadro di tale dovere di cooperazione leale, agevolare l'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono concludere accordi interistituzionali. Tali accordi non possono né modificare né completare le disposizioni del trattato e possono essere conclusi unicamente con l'accordo di queste tre istituzioni.

4. Dichiarazione relativa all'articolo 21, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza invita le istituzioni e gli organi di cui all'articolo 21, terzo comma o all'articolo 7 a provvedere affinché la risposta dovuta a qualsiasi richiesta scritta di un cittadino dell'Unione venga inviata a quest'ultimo entro un termine ragionevole.

5. Dichiarazione relativa all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea

Le Alte Parti Contraenti esprimono il loro accordo affinché il Consiglio, nella decisione che deve adottare in virtù dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino:

  • stabilisca di deliberare, a decorrere dal 1° maggio 2004, secondo la procedura di cui all'articolo 251 per adottare le misure previste all'articolo 62, punto 3) e all'articolo 63, punto 3), lettera b);
  • stabilisca di deliberare secondo la procedura di cui all'articolo 251 per adottare le misure previste all'articolo 62, punto 2), lettera a), a decorrere dalla data in cui sia conseguito un accordo sul campo di applicazione delle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone.

Il Consiglio si adopererà inoltre per rendere la procedura di cui all'articolo 251 applicabile, dal 1o maggio 2004 o al più presto dopo tale data, agli altri settori previsti dal titolo IV o ad alcuni di essi.

6. Dichiarazione relativa all'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza rammenta che le decisioni in materia di assistenza finanziaria previste all'articolo 100 e rispondenti al principio del «non salvataggio finanziario» («no bail-out») sancito all'articolo 103 devono essere conformi alle prospettive finanziarie 2000-2006 e, in particolare, al punto 11 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, nonché alle corrispondenti disposizioni degli accordi interistituzionali e prospettive finanziarie futuri.

7. Dichiarazione relativa all'articolo 111 del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza conviene che le procedure siano tali da consentire a tutti gli Stati membri della zona euro di essere pienamente implicati in ogni tappa della preparazione della posizione della Comunità a livello internazionale per quanto concerne le questioni che rivestono particolare importanza per l'Unione economica e monetaria.

8. Dichiarazione relativa all'articolo 137 del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza conviene che ogni spesa effettuata a norma dell'articolo 137 sia da imputare alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie.

9. Dichiarazione relativa all'articolo 175 del trattato che istituisce la Comunità europea

Le Alte Parti Contraenti sono determinate a far sì che l'Unione europea svolga un ruolo motore nel promuovere la protezione dell'ambiente nell'Unione nonché, sul piano internazionale, nel perseguire lo stesso obiettivo a livello mondiale. Occorre avvalersi pienamente di tutte le possibilità offerte dal trattato per conseguire tale obiettivo, anche attraverso incentivi e strumenti orientati al mercato e volti a promuovere lo sviluppo sostenibile.

10. Dichiarazione relativa all'articolo 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza conferma che, fatte salve le altre disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, gli aiuti alla bilancia dei pagamenti dei paesi terzi non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 181 A.

11. Dichiarazione relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza rammenta che le disposizioni di cui all'articolo 191 non implicano alcun trasferimento di competenze alla Comunità europea e lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti norme costituzionali nazionali.

Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo tramite il bilancio delle Comunità europee non può essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale.

Le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici si applicano, su una stessa base, a tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento europeo.

12. Dichiarazione relativa all'articolo 225 del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza invita la Corte di giustizia e la Commissione a procedere con la massima sollecitudine a un esame complessivo della ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado, in particolare in materia di ricorsi diretti, e a presentare adeguate proposte in modo che possano essere esaminate dalle istanze competenti fin dall'entrata in vigore del trattato di Nizza.

13. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza ritiene che le disposizioni essenziali della procedura di riesame di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 debbano essere definite nello statuto della Corte di giustizia. Tali disposizioni dovrebbero precisare in particolare:

  • il ruolo delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di assicurare la tutela dei loro diritti;
  • l'effetto della procedura di riesame sull'esecutività della decisione del Tribunale di primo grado;
  • l'effetto della decisione della Corte di giustizia sulla controversia tra le parti.

14. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza ritiene che il Consiglio, quando adotterà le disposizioni dello statuto necessarie all'attuazione dell'articolo 225, paragrafi 2 e 3, debba istituire una procedura che assicuri che il funzionamento concreto di tali disposizioni costituirà oggetto di una valutazione al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza.

15. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza ritiene che la Corte, nei casi eccezionali in cui decida di riesaminare una decisione del Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali, debba deliberare con procedura d'urgenza.

16. Dichiarazione relativa all'articolo 225 A del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza chiede alla Corte di giustizia e alla Commissione di preparare quanto prima un progetto di decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale competente a deliberare in primo grado in materia di controversie tra la Comunità e i suoi agenti.

17. Dichiarazione relativa all'articolo 229 A del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza ritiene che l'articolo 229 A lasci impregiudicata la scelta del quadro giurisdizionale eventualmente definito per la trattazione del contenzioso relativo all'applicazione degli atti adottati in base al trattato che istituisce la Comunità europea che creano titoli comunitari di proprietà industriale.

18. Dichiarazione relativa alla Corte dei conti

La Conferenza invita la Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo a migliorare il quadro e le condizioni della loro cooperazione, mantenendo nel contempo la rispettiva autonomia. A tal fine il presidente della Corte dei conti può istituire un comitato di contatto con i presidenti delle istituzioni nazionali di controllo.

19. Dichiarazione relativa all'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

La Conferenza conta che sia presentata quanto prima una raccomandazione ai sensi dell'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

20. Dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea

(1)

La posizione comune che gli Stati membri adotteranno in occasione delle conferenze di adesione per quanto riguarda la ripartizione dei seggi del Parlamento europeo, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio, la composizione del Comitato economico e sociale e la composizione del Comitato delle regioni sarà conforme alle tabelle seguenti per un'Unione con 27 Stati membri.

(1) Le tabelle figuranti in questa dichiarazione tengono conto unicamente degli Stati candidati con i quali i negoziati di adesione sono stati effettivamente avviati.

1. PARLAMENTO EUROPEO
Stato membro Seggi al PE
Germania 99
Regno Unito 72
Francia 72
Italia 72
Spagna 50
Polonia 50
Romania 33
Paesi Bassi 25
Grecia 22
Repubblica ceca 20
Belgio 22
Ungheria 20
Portogallo 22
Svezia 18
Bulgaria 17
Austria 17
Slovacchia 13
Danimarca 13
Finlandia 13
Irlanda 12
Lituania 12
Lettonia 8
Slovenia 7
Estonia 6
Cipro 6
Lussemburgo 6
Malta 5
Totale 732
2. PONDERAZIONE DEI VOTI IN SEDE DI CONSIGLIO
Membro del Consiglio Voti ponderati
Germania 29
Regno Unito 29
Francia 29
Italia 29
Spagna 27
Polonia 27
Romania 14
Paesi Bassi 13
Grecia 12
Repubblica ceca 12
Belgio 12
Ungheria 12
Portogallo 12
Svezia 10
Bulgaria 10
Austria 10
Slovacchia 7
Danimarca 7
Finlandia 7
Irlanda 7
Lituania 7
Lettonia 4
Slovenia 4
Estonia 4
Cipro 4
Lussemburgo 4
Malta 3
Totale 345

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno duecentocinquantotto voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno duecentocinquantotto voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.

3. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Stato membro Membri
Germania 24
Regno Unito 24
Francia 24
Italia 24
Spagna 21
Polonia 21
Romania 15
Paesi Bassi 12
Grecia 12
Repubblica ceca 12
Belgio 12
Ungheria 12
Portogallo 12
Svezia 12
Bulgaria 12
Austria 12
Slovacchia 9
Danimarca 9
Finlandia 9
Irlanda 9
Lituania 9
Lettonia 7
Slovenia 7
Estonia 7
Cipro 6
Lussemburgo 6
Malta 5
Totale 344
4. COMITATO DELLE REGIONI
Stato membro Membri
Germania 24
Regno Unito 24
Francia 24
Italia 24
Spagna 21
Polonia 21
Romania 15
Paesi Bassi 12
Grecia 12
Repubblica ceca 12
Belgio 12
Ungheria 12
Portogallo 12
Svezia 12
Bulgaria 12
Austria 12
Slovacchia 9
Danimarca 9
Finlandia 9
Irlanda 9
Lituania 9
Lettonia 7
Slovenia 7
Estonia 7
Cipro 6
Lussemburgo 6
Malta 5
Totale 344

21. Dichiarazione relativa alla soglia della maggioranza qualificata e al numero di voti della minoranza di blocco in un'Unione allargata

Ove non tutti gli Stati candidati che figurano nell'elenco riportato nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea abbiano ancora aderito all'Unione al momento dell'entrata in vigore delle nuove ponderazioni di voto (1o gennaio 2005), la soglia della maggioranza qualificata progredirà, in funzione del ritmo delle adesioni, a partire da una percentuale inferiore a quella attuale fino a un massimo del 73,4 %. Quando tutti gli Stati candidati di cui sopra avranno aderito, la minoranza di blocco, in un'Unione a 27, sarà portata a 91 voti e la soglia della maggioranza qualificata risultante dalla tabella riportata nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea sarà automaticamente adeguata di conseguenza.

22. Dichiarazione relativa al luogo di riunione dei Consigli europei

A decorrere dal 2002 una riunione del Consiglio europeo per ciascuna presidenza si terrà a Bruxelles. Quando l'Unione conterà diciotto membri, tutte le riunioni del Consiglio europeo avranno luogo a Bruxelles.

23. Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione

1) A Nizza sono state varate importanti riforme. La Conferenza si compiace della positiva conclusione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e impegna gli Stati membri a adoperarsi per una rapida ratifica del trattato di Nizza.

2) Essa conviene che, con la conclusione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, si apre la via all'allargamento dell'Unione europea e sottolinea che, una volta ratificato il trattato di Nizza, l'Unione avrà completato i cambiamenti istituzionali necessari per l'adesione di nuovi Stati membri.

3) Essendo ora aperta la via all'allargamento, la Conferenza invita ad un dibattito più approfondito e più ampio sul futuro dell'Unione europea. Nel 2001 la Presidenza svedese e la Presidenza belga, in cooperazione con la Commissione e con la partecipazione del Parlamento europeo, promuoveranno un ampio dibattito con tutte le parti interessate: i rappresentanti dei parlamenti nazionali e i portavoce dell'opinione pubblica nelle sue varie componenti, ossia ambienti politici, economici e accademici, esponenti della società civile, ecc. I paesi candidati saranno associati a questo processo secondo modalità da definire.

4) Dopo la presentazione di una relazione al Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001, il Consiglio europeo adotterà nella riunione di Laeken/Bruxelles del dicembre 2001 una dichiarazione contenente iniziative appropriate per il proseguimento di questo processo.

5) Il processo dovrebbe affrontare, tra l'altro, le seguenti questioni:

  • le modalità per stabilire, e mantenere, una più precisa delimitazione delle competenze tra

l'Unione europea e gli Stati membri, che rispecchi il principio di sussidiarietà;

  • lo status della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia;
  • una semplificazione dei trattati al fine di renderli più chiari e meglio comprensibili senza modificarne la sostanza;
  • il ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura europea.

6) Nell'individuare questi temi di riflessione, la Conferenza riconosce la necessità di migliorare e garantire costantemente la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri.

7) La Conferenza conviene che, una volta concluse queste tappe preparatorie, nel 2004 sia convocata una nuova Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, al fine di trattare i temi summenzionati in vista delle corrispondenti modifiche dei trattati.

8) La Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri non costituirà in nessun caso un ostacolo o prerequisito al processo di allargamento. Inoltre, gli Stati candidati che avranno concluso i negoziati di adesione con l'Unione saranno invitati a partecipare alla Conferenza. Gli Stati candidati che non avranno concluso i negoziati di adesione saranno invitati in veste di osservatori.

24. Dichiarazione relativa all'articolo 2 del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

La Conferenza invita il Consiglio a provvedere, a norma dell'articolo 2 del protocollo, affinché il sistema di statistiche CECA sia mantenuto oltre la scadenza del trattato CECA fino al 31 dicembre 2002 e a invitare la Commissione a presentare le raccomandazioni appropriate.