UE - Libro verde - Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza/3.2

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3.2. L'eccezione a favore dei portatori di handicap

I portatori di handicap devono poter beneficiare dell'economia della conoscenza. A questo scopo, essi non solo hanno bisogno di un accesso fisico ai locali degli istituti di istruzione o delle biblioteche ma devono anche avere la possibilità di accedere alle opere in formati adatti alle loro necessità (ad esempio, Braille, caratteri di stampa più grandi, audio-libri e libri elettronici accessibili).

A vantaggio dei portatori di handicap la direttiva prevede un'eccezione al diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico. Tutti gli Stati membri hanno recepito quest'eccezione, ma in alcuni ordinamenti essa è limitata ad alcune categorie di portatori di handicap (ad esempio, l'eccezione copre unicamente chi soffre di menomazione alla vista).

Alcuni Stati membri prevedono l'obbligo di pagare un compenso ai titolari dei diritti per l'uso delle loro opere in contropartita dell'eccezione.

Un problema che si pone in relazione ai portatori di handicap sono i costi (cioè il tempo e il denaro) che implica rendere loro accessibili copie di libri che sono disponibili unicamente in formato cartaceo o in formato digitale non facilmente convertibile in Braille. I titolari dei diritti ritengono che sia necessario garantire loro un'adeguata protezione contro la pirateria e lo sfruttamento abusivo delle loro opere, soprattutto in relazione alla fornitura di formati digitali, che possono essere facilmente riprodotti e diffusi istantaneamente su Internet.

L'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva consente l'utilizzo non commerciale direttamente collegato all'handicap e nei limiti di quanto richiesto dal particolare handicap.

Il considerando n. 43 della direttiva sottolinea che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per favorire l'accesso alle opere da parte dei portatori di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente conto dei formati accessibili. L'eccezione prevista a favore dei portatori di handicap è una delle eccezioni motivate dall'interesse pubblico, in relazione alla quale gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare provvedimenti adeguati — in assenza di iniziative volontarie da parte dei titolari — per assicurare ai beneficiari l'accesso a opere protette da misure tecnologiche.

Tutti gli Stati membri hanno recepito quest'eccezione, ma in alcuni ordinamenti essa è applicata unicamente ad alcune categorie di portatori di handicap (ad esempio nel Regno Unito28 e in Bulgaria di essa beneficiano soltanto i portatori di handicap visivi, in Lettonia29, in Lituania e in Grecia30 si applica a chi è colpito da menomazioni della vista o dell'udito). In Lituania l'eccezione è ulteriormente limitata alle attività didattiche e di ricerca scientifica31. In Grecia l'eccezione riguarda unicamente le riproduzioni e non anche la comunicazione delle opere.

Secondo il considerando n. 36 della direttiva, gli Stati membri che applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni possono prevedere un equo compenso per i titolari dei diritti.

Alcuni Stati membri come la Germania, l'Austria e i Paesi Bassi impongono il pagamento di un compenso ai titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere nell'ambito dell'eccezione.

Dati i costi della conversione delle opere in formati accessibili e le limitate risorse disponibili c'è da chiedersi se sia opportuno imporre ai beneficiari dell'eccezione il pagamento di un compenso ai titolari dei diritti o se non sia preferibile esonerarli da tale obbligo.

Secondo uno studio dell'OMPI32 una preoccupazione generalizzata è rappresentata dalle spese e dal tempo necessari per realizzare copie accessibili di libri che sono disponibili unicamente in formato cartaceo o in un formato digitale non facilmente convertibile in Braille.

La direttiva non impone ai titolari dei diritti di rendere la propria opera accessibile in un formato particolare. La questione che si pone è quindi la seguente: come fornire alle organizzazioni rilevanti copie digitali non protette allo scopo di creare formati accessibili in modo da tutelare le esigenze di sicurezza degli editori e tutelare il loro diritto d'autore sulle opere.

Esistono esempi di fruttuosa cooperazione tra le case editrici e le organizzazioni che rappresentano persone con menomazioni della vista. In Danimarca, gli audio-libri e i libri in formato elettronico (e-books) prodotti dalla Biblioteca danese per i ciechi sono muniti di uno speciale ID che consente di controllare l'uso che è fatto dell'opera e rintracciare gli autori di eventuali violazioni. In Francia gli editori e un ente senza fini di lucro, la BrailleNet, hanno stipulato convenzioni che prevedono la fornitura di copie digitali di opere depositate in un server speciale securizzato al quale possono accedere soltanto organizzazioni certificate.

I titolari dei diritti ritengono che sia necessario garantire loro un'adeguata protezione contro la pirateria e lo sfruttamento abusivo delle loro opere, soprattutto in relazione alla fornitura di formati digitali, che possono essere facilmente riprodotti e diffusi istantaneamente su Internet.

Una soluzione che appare praticabile consiste in un sistema di intermediari di fiducia, come ad esempio biblioteche specializzate o organizzazioni che rappresentano i portatori di handicap alle quali è delegato il potere di negoziare e sottoscrivere apposite convenzioni con i titolari dei diritti. Queste convenzioni prevedono vari tipi di restrizioni e garanzie per i titolari dei diritti al preciso scopo di impedire uno sfruttamento abusivo di questi diritti.

Un altro problema collegato al precedente è che la direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche di dati non contiene una specifica eccezione a favore dei portatori di handicap (n. 33).

L'articolo 6, paragrafo 2, di questa direttiva prevede eccezioni per scopi didattici o per la ricerca scientifica, per le riproduzioni ad uso privato, ma nessuna eccezione per i portatori di handicap. Sorge a questo punto il problema che l'eccezione a favore dei disabili di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29/CE possa essere vanificata quando si invoca la protezione della banca dati in base al rilievo che una determinata opera letteraria è protetta contemporaneamente anche in quanto banca dati.

Come osserva il documento dei servizi della Commissione del 19 luglio 2004, questa situazione potrebbe presentarsi quando l'opera letteraria — ad esempio un'enciclopedia — sia contemporaneamente tutelata in quanto opera e in quanto banca dati.

Quesiti:

  • (13) È opportuno che i portatori di handicap stipulino con le case editrici accordi di licenza allo scopo di aumentare il loro accesso alle opere? In caso di risposta ffermativa si prega di indicare quali tipi di licenza sarebbero più idonei. Si prega anche di indicare se vi siano già esempi operativi di accordi di licenza diretti ad aumentare l'accesso alle opere per i portatori di handicap.
  • (14) Sono opportune disposizioni che impongano obbligatoriamente la messa a disposizione dei portatori di handicap delle opere in un formato particolare?
  • (15) Deve essere chiarito che l'eccezione si applica ai portatori di handicap diversi da coloro che soffrono menomazioni alla vista e all'udito?
  • (16) In caso affermativo, quali altri handicap dovrebbero essere inclusi, in quanto pertinenti, sotto il profilo della diffusione delle conoscenze on line?
  • (17) È opportuno che la legislazione nazionale chiarisca che i beneficiari dell'eccezione per i portatori di handicap non sono soggetti all'obbligo di pagare una remunerazione per l'utilizzo di un'opera al fine di convertirla in un formato accessibile?
  • (18) È opportuno che la direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche di dati preveda una specifica eccezione a favore dei portatori di handicap applicabile sia alle banche di dati originali che alle banche di dati sui generis?


Note

  • 28) Sezioni 31A-31F del Copyright (Visually Impaired Persons) Act 2002.
  • 29) Sezione 19 (1)(3) e sezione 22 della legge sui diritti d'autore del 2004.
  • 30) Articolo 28A della legge 2121/1993.
  • 31) Articolo 22 (1)(2) della legge sui diritti d'autore del 2003.
  • 32 ) Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually Impaired (Studio sulle limitazioni e

eccezioni del diritto d'autore per le persone affette da menomazioni visive), di J. Sullivan per lo Standing Committee dell'OMPI sul diritto d'autore e i diritti connessi (2006), pagg. 71-72.

  • 33) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, sulla tutela giuridica

delle banche dati, GU L 77 del 27.3.1996, pagg. 20-28.