Utente:Dvdsca/Sandbox

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Preambolo

Il popolo andorrano, in piena libertà e indipendenza, e nell'esercizio della propria sovranità,
Consapevole della necessità di adattare le istituzioni dell'Andorra alla nuova situazione derivante dall'evoluzione del suo contesto geografico, storico e socio-culturale, così come della necessità di organizzare le relazioni che dovranno intrattenere, in questo nuovo quadro giuridico, le istituzione che hanno la loro origine nei Pareatges,
Convinto dell'utilità che c'è a dotarsi di tutti i meccanismi deputati a garantire la sicurezza giuridica nell'esercizio dei diritti fondamentali della persona, i quali, che sono sempre stati presenti nella società andorrana e rispettati da essa, non facevano l'oggetto di una vera regolamentazione,
Deciso a perseverare nella promozione dei valori tali quali la libertà, la giustizia, la democrazie e il progesso sociale, e a mantenere e a rinforzare le relazioni armoniose tra l'Andorra e il resto del mondo, specialmente con i Paesi che gli sono vicini, sulla base del mutuo rispetto, della coesistenza e della pace,
Determinato a apportare il suo contributo e il suo sostegno a tutte le cause comuni dell'umanità, soprattutto per preservare l'integrità della Terra e per garantire un ambiente adeguato alle generazioni future,
Desiderando che il motto "Virtus, Unita, Fortior", che ha presieduto il cammino pacifico dell'Andorra durante più di settecento anni di storia, rimanga pienamente vivo e che ispiri sempre gli atti degli andorrani,
Approva sovranamente la presente Costituzione.

Titolo primo - Della sovranità dell'Andorra

Articolo primo

1. Andorra è uno Stato di diritto, indipendente, democratico e sociale. La denominazione ufficiale è Principato di Andorra.
2. La Costituzione proclama che lo Stato Andorrano rispetta e promuove, con la sua azione, i principi di libertà, d'uguaglianza, di giustizia, di tolleranza, di difesa dei diritti dell'uomo, come la dignità della persona.
3. La sovranità risiede nel popolo andorrano, che la esercita attraverso il suo suffragio universale e le istituzioni stabilite con la presente Costituzione.
4. Il regime di Andorra è il Coprincipato parlamentare.
5. L'Andorra è composta dalle Parrocchie di Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria e Escaldes-Engordany.

Articolo due

1. La lingua ufficiale dello Stato è il catalano.
2. L'inno nazionale, la bandiera e lo stemma dell'Andorra sono quelli che la tradizione gli ha donato.
3. Andorra la Vella è la capitale dello Stato.

Articolo tre

1. La presente Costituzione, che è la norma suprema dell'ordine giuridico andorrano, lega tutti i poteri pubblici e i cittadini.
2. Essa garantisce i principi della legalità, della gerarchia e della pubblicità delle norme giuridiche, della non retroattività delle disposizioni restrittive dei diritti individuali, aventi un effetto sfavorevole o stabilenti una pena più severa, così come quelli che garantiscono la sicurezza pubblica e la responsabilità dei poteri. L'arbitrarietà è proibita.
3. L'Andorra riconosce i principi del diritto internazionale pubblico universalmente riconosciuto.
4. I trattati e gli accordi internazionali sono integrati nell'ordine giuridico andorrano dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Principato d'Andorra, e non possono essere modificati o abrogati dalla legge.

Titolo II - Dei diritti e delle libertà

Capitolo primo - Principi generali

Articolo quattro

La Costituzione riconosce l'intangibilità della dignità umana e garantisce di conseguenza i diritti involabili e imprescrittibili della persona, che costituiscono il fondamento dell'organizzazione politica, della pace sociale e della giustizia.

Articolo cinque

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è integrata nell'ordine giuridico andorrano.

Articolo sei

1. Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato, specialmente per ragioni di nascita, di razza, di sesso, di origine, di religione, di opinione o di tutte le altre condizioni riguardanti la propria situazione personale o sociale.
2. È compito dei poteri pubblici creare le condizioni per le quali l'uguaglianza e la libertà degli individui siano reali ed effettive.