Vai al contenuto

Pagina:La regola di San Benedetto.djvu/16

Da Wikisource.
Versione del 6 giu 2023 alle 11:27 di Candalua (discussione | contributi) (Gadget ErroriOrtografici)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

DI S. BENEDETTO 9

tando le pene dell’inferno, pervenire alla vita perpetua, mentre che ancora è tempo, e siamo in questo corpo, e tutto ciò si può adempire per questa strada di luce; ei ci bisogna correre ed operare di presente, quel che a noi sarà spediente per l’eternità. Si ha dunque da stabilire la palestra del servizio divino: nel quale regolamento nulla speriamo imporre né di aspro, né di grave. Che se, dietro il dettame di ragionevole equità, ci terremo alcun poco ristretti, in ordine all’emenda dei vizii e alla conservazione della carità, non dar subito le spalle, come colto da paura, alla strada della salute; la quale non si può se non per angusto adito incominciare. Coll’andar poi della conversione e della fedeltà, con cuor largo e indescrivibile dolcezza di amore, si batte la strada dei comandamenti di Dio. Così non mai dipartendoci dal magistero di lui, perseverando nelle dottrine sue in monastero