Atto del Consiglio 2000-C 197-01

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Unione europea

2000 Diritto Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea Intestazione 11 settembre 2008 50% diritto

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. 197 del 12/07/2000 pag. 0001 - 0002


Atto del Consiglio

del 29 maggio 2000

che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

(2000/C 197/01)


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31, lettera a), e 34, paragrafo 2, lettera d),

vista l'iniziativa degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, occorre migliorare le norme che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e, a tal fine, sarebbe opportuno stabilire una convenzione, quale esposta nell'allegato.

(2) Alcune disposizioni di tale convenzione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(2).

(3) Ciò riguarda gli articoli 3, 5, 6, 7, 12 e 23 e, per quanto pertinente all'articolo 12, gli articoli 15 e 16 e, per quanto pertinente agli articoli cui si rimanda, l'articolo 1.

(4) Riguardo a tali disposizioni, sono state rispettate le procedure di cui all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(3).

(5) Dopo la notifica dell'adozione del presente atto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del suddetto accordo, questi due Stati saranno informati in particolare circa il contenuto dell'articolo 29 riguardante l'entrata in vigore nei loro confronti e saranno invitati a presentare le pertinenti dichiarazioni in virtù dell'articolo 24 della convenzione, al momento in cui notificano al Consiglio e alla Commissione l'espletamento delle norme costituzionali,


DECIDE che è stabilita la convenzione, il cui testo figura in allegato, firmata in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione;

RACCOMANDA l'adozione di detta convenzione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali;

INVITA gli Stati membri ad avviare le procedure applicabili a tal fine entro il 1o gennaio 2001.


Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2000.


Per il Consiglio

Il Presidente

A. Costa


(1) Parere reso il 17 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.