Autorità garante della concorrenza - Provvedimento 3162 del 20 luglio 1995 - Enichem Agricoltura

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Autorità garante della concorrenza e del mercato

1995 diritto diritto Autorità garante della concorrenza Intestazione 24 agosto 2009 50% Da definire


Provvedimento n. 3162 ( A83 ) ITALCHIMICA-G.V.M./ENICHEM AGRICOLTURA



L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO


NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 1995;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l’articolo 3 della legge citata;

VISTA la legge 21 novembre 1981, n. 689;

VISTA la segnalazione, pervenuta in data 5 luglio 1993, con la quale le società ITALCHIMICA Srl e GVM Spa sottoponevano alla Commissione delle Comunità Europee - Direzione Generale della Concorrenza e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una presunta violazione della normativa comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza, da parte di ENICHEM AGRICOLTURA Spa;

VISTA la lettera inviata all’Autorità dalla Commissione delle Comunità Europee - Direzione Generale della Concorrenza, pervenuta in data 10 maggio 1994, con la quale si comunicava che la denuncia di ITALCHIMICA Srl e GVM Spa "non presenta un interesse pubblico comunitario sufficiente, tale da consentire il proseguimento dell’istruzione della pratica" e, dopo aver constatato che i fatti contestati hanno "incidenza essenzialmente nazionale", che il caso in oggetto può essere "trattato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato";

RITENUTA la propria competenza;

VISTA la propria delibera adottata in data 19 gennaio 1995, con la quale ha avviato l’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società ENICHEM AGRICOLTURA Spa;

VISTA la propria delibera adottata in data 19 gennaio 1995, con la quale ha disposto di effettuare una verifica ispettiva presso la sede della società ENICHEM AGRICOLTURA Spa;

VISTI i documenti e le informazioni acquisiti nel corso dell’ispezione effettuata in data 23 gennaio 1995 in attuazione della sopra citata delibera dell’Autorità e il relativo verbale di accertamento;

VISTE le risposte alle richieste di informazioni ed ai questionari inviati ai Consorzi Agricoli Provinciali, i principali utilizzatori di fertilizzanti chimici;

VISTE le risposte alle richieste di informazioni inviate all’Ufficio Statistico del Ministero dell’Agricoltura e Foreste ed alle principali società attive nel settore della produzione e commercializzazione di concimi minerali;

SENTITE, in data 7 marzo 1995 e nuovamente in data 27 giugno 1995, le società GVM Spa e ITALCHIMICA Srl;

SENTITA, in data 14 marzo 1995 e nuovamente in data 27 giugno 1995, la società AGRICOLTURA Spa, già ENICHEM AGRICOLTURA Spa;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATI i seguenti elementi:


I. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

1. La segnalazione

1. In data 5 luglio 1993, le società ITALCHIMICA Srl e GVM Spa sottoponevano alla Commissione delle Comunità Europee - Direzione Generale della Concorrenza e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una presunta violazione della normativa comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza, da parte di ENICHEM AGRICOLTURA Spa (in seguito, anche EA).

2. In data 10 maggio 1994, la Commissione delle Comunità Europee - Direzione Generale della Concorrenza comunicava all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che la denuncia di ITALCHIMICA Srl e GVM Spa "non presenta un interesse pubblico comunitario sufficiente, tale da consentire il proseguimento dell’istruzione della pratica" e, dopo aver constatato che i fatti contestati hanno "incidenza essenzialmente nazionale", che il caso in oggetto può essere "trattato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato".

3. A giudizio delle società segnalanti, EA detiene ormai da tempo una posizione dominante sul mercato italiano dei concimi ternari NPK che, a seguito della fusione con Agrimont Spa, avvenuta in corrispondenza della creazione, nel 1989, di Enimont Spa, si è ulteriormente rafforzata.

4. EA avrebbe abusato di tale posizione, soprattutto fra il 1990 ed il 1992, praticando una politica dei prezzi del tutto sganciata da vincoli di bilancio e da una corretta remunerazione dei costi. La condotta di EA sarebbe stata favorita dalle sovvenzioni pubbliche che le hanno consentito di ripianare le consistenti perdite accumulate negli ultimi esercizi.

5. La politica commerciale di EA sarebbe stata attuata, in particolare, attraverso la vendita degli NPK a basso titolo di azoto a prezzi uguali o talvolta addirittura inferiori a quelli praticati per gli NPK ad alto titolo di azoto. A questo riguardo, le denuncianti sostengono che i costi di produzione degli NPK a basso titolo di azoto sono sostanzialmente superiori a quelli degli NPK ad alto titolo di azoto e che, pertanto, EA non avrebbe potuto proporre al mercato prezzi simili per i due prodotti.

6. Le denuncianti, inoltre, sostengono che EA non avrebbe rispettato mai lo spread del 20% tra il prezzo massimo dell’8.24.24 (il tipo di NPK di gran lunga più rappresentativo tra quelli a basso titolo di azoto) ed il 15.15.15 (il tipo di NPK di gran lunga più rappresentativo tra quelli ad alto titolo di azoto) indicato dal CIP e in vigore fino al mese di agosto del 1993.

7. Nella memoria integrativa, giunta il 5 maggio 1994, le segnalanti, infine, affermano che EA ha praticato sconti e premi di produzione e fedeltà, che hanno determinato un rilevante ostacolo per i concorrenti. Gli acquirenti di fertilizzanti di EA, in particolare, per ottenere tali sconti e premi - oscillanti fra il 3% ed il 5% - sarebbero obbligati a ritirare quantitativi - fra i 30.000 ed i 200.000 quintali/anno - ingenti rispetto ai propri consumi totali.


2. Le parti

8. AGRICOLTURA Spa, già ENICHEM AGRICOLTURA Spa, posta in liquidazione con delibera dell’assemblea straordinaria assunta in data 22 dicembre 1994, è controllata al 100% dalla SOCIETA’ CHIMICA INTERNAZIONALE Spa, a sua volta controllata dalla ENI Spa.

9. AGRICOLTURA Spa svolge attività di produzione e di commercializzazione, in Italia e all’estero, di un’ampia gamma di concimi minerali, semplici e complessi. Le sue vendite totali di concimi minerali ammontano a circa il 50% dei consumi nazionali (fonte: EA).

10. Le due società denuncianti, ITALCHIMICA Srl e GVM Spa, operano nel settore dei fertilizzanti chimici, ove detengono rispettivamente una quota pari a circa il 4% del totale dei consumi nazionali. Tali società producono principalmente i concimi minerali ternari NPK a basso contenuto di azoto e non svolgono attività di esportazione. Nel 1991 ITALCHIMICA Srl ha registrato perdite per quasi un miliardo di lire a fronte di un fatturato di circa 51 miliardi di lire, mentre GVM Spa ha chiuso l’esercizio in pareggio. Nel 1992, le due società hanno registrato perdite per 3,5 miliardi e 250 milioni di lire (i rispettivi fatturati sono stati di circa 46 e 53 miliardi di lire).


II. IL MERCATO RILEVANTE

1. Il mercato del prodotto

11. Il settore interessato dalla segnalazione in esame è quello dei concimi minerali. L’articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1984, n. 748 - che disciplina le norme per la classificazione e per la commercializzazione dei fertilizzanti - definisce concime "qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l’elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo". L’articolo 4 della stessa legge considera l’azoto, il fosforo e il potassio i principali elementi chimici della fertilità.

12. I concimi minerali si definiscono semplici se contengono un solo elemento chimico della fertilità fra quelli appena citati, complessi o composti (in particolare, binari o ternari, a seconda del numero degli elementi di base contenuti) in caso contrario (cfr. l’articolo 5 della legge n. 748/84). I concimi ternari vengono anche denominati NPK dal simbolo dell’azoto, del fosforo e del potassio.

13. La suddivisione dei concimi minerali con più di un elemento chimico della fertilità nelle categorie composti e complessi non è stabilita dalla legislazione vigente La legislazione vigente considera come unico elemento diversificante di un concime il titolo, definito - all’art. 8 della legge 748/84 - come la "percentuale di peso dell’elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto".. La suddivisione adottata dalla maggior parte degli operatori del settore si fonda sui processi produttivi utilizzati per ottenere i concimi. Nel caso i processi produttivi comportino reazioni chimiche degli elementi costitutivi di base, il concime è da considerarsi complesso. Quando il concime minerale, invece, è prodotto tramite miscela a secco, senza il verificarsi di reazioni chimiche, questo viene classificato nei composti. Analogamente, le miscele a umido, quelle che utilizzano acqua, ammoniaca o acidi, portano alla produzione di complessi quando avvengono mediante reazioni chimiche ed alla produzione di composti in assenza di tali reazioni.

14. Il processo utilizzato per produrre un concime ternario, e che induce alla sua classificazione nelle categorie complessi e composti, non costituisce, per l’utilizzatore finale, un forte elemento di differenziazione. Le tecniche di produzione più recenti hanno permesso di superare, infatti, i problemi di disomogeneità dei granuli ottenuti dal processo di miscela a secco. Attualmente, i concimi complessi e composti (nelle varie accezioni utilizzate dalla letteratura tecnica), a parità di titolo, possono essere considerati prodotti pienamente fungibili.

15. La sostituibilità fra i diversi tipi di concimi minerali (semplici, binari e ternari) è limitata, a causa degli effetti che le singole sostanze costitutive producono su un determinato terreno o coltura. Nello stesso ambito dei concimi complessi/composti, gli NPK (i cosiddetti "ternari"), i prodotti cui si riferisce la segnalazione in oggetto, sono caratterizzati da una sostituibilità dal lato della domanda molto bassa. Infatti, anche l’integrazione di un concime binario con uno semplice, o l’uso di più concimi semplici contemporaneamente, non permette di raggiungere gli stessi effetti ottenuti con l’uso di un ternario.

16. Le caratteristiche discriminanti, riguardo alla sostituibilità reciproca dei singoli tipi di concimi NPK, dal lato della domanda, sono rappresentate dal contenuto degli elementi nutritivi che compongono ciascun NPK (in altri termini, il titolo di azoto, fosforo e potassio) e il loro rapporto reciproco. L’efficacia di un concime su una coltura, infatti, dipende non solo dalla presenza di ogni singolo elemento nutritivo, ma anche dalla quantità contenuta, in assoluto e rispetto agli altri elementi nutritivi. Sulla base del rapporto reciproco tra gli elementi nutritivi che compongono ciascun concime NPK, è possibile raggruppare gli stessi in due classi di prodotto: NPK ad alto titolo di azoto (di seguito anche ATA) e NPK a basso titolo di azoto (di seguito anche BTA). La prima classe è costituita dai concimi con titolo di azoto superiore al 10% e rapporto P2O5 significa anidride fosforica; K2O ossido di potassio. N / (P2O5+K2O):2 maggiore di 0,7; la seconda dai concimi con titolo di azoto inferiore al 10% e rapporto N / (P2O5+K2O):2 minore di 0,5 Una classificazione basata sul criterio alternativo maggiormente seguito, che considera NPK ad alto (basso) titolo di azoto i bilanciati ed i concimi ternari con N maggiore o uguale (inferiore) al 10%, P e K minori (maggiori) al 15%, nella pratica, conduce a risultati analoghi a quelli ottenuti con il primo criterio.. Dal lato della domanda, i due prodotti in questione presentono una sostituibilità assai limitata.

2. Il mercato geografico rilevante

17. La particolarità dell’agricoltura italiana rispetto a quella del resto d’Europa e le differenze delle singole aree del territorio nazionale, in relazione alle condizioni climatiche, alle caratteristiche dei terreni, delle coltivazioni e dei modelli di organizzazione produttiva, in quanto incidono sulla domanda di concimi, inducono a definire subnazionali le dimensioni geografiche del mercato di riferimento. In particolare, per le sue caratteristiche, la Pianura Padana e, più in generale, l’Italia Settentrionale, deve essere considerata, nel caso in questione, l’ambito geografico rilevante.

18. EA è dell’avviso che il mercato geografico rilevante debba limitarsi all’Italia Nord-Orientale. Tale definizione non può essere accolta, in quanto tenderebbe a separare immotivatamente aree che presentano condizioni concorrenziali omogenee. A questo proposito, le risultanze istruttorie mostrano che non esistono significative differenze di prezzo degli NPK a basso titolo di azoto fra l’Italia Nord-Orientale e quella Nord-Occidentale. La stessa EA ha prezzi di listino pressoché uguali in queste due aree geografiche e l’analisi dei ricavi della stessa impresa non mostra differenze statisticamente significative fra i ricavi unitari netti derivanti dalle vendite in Italia Nord-Orientale rispetto a quelle in Italia Nord-Occidentale (cfr. tabella).


Confronto tra i ricavi netti unitari di EA nelle aree Nord-Est e Nord-Ovest Anno Area Nord-Orientale (a) Area Nord-Occidentale (b) Differenza % tra le medie [(a/b)-1]*100 Un test statistico effettuato sui ricavi medi unitari, t di Student, mostra che la differenza tra le medie dei ricavi netti unitari non è significativamente diversa da zero. 1991 [....omissis....]((*)Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d’ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 461.*) [....omissis....] [....omissis....] 1992 [....omissis....] [....omissis....] [....omissis....] 1993 [....omissis....] [....omissis....] [....omissis....] Fonte: elaborazioni su dati EA


19. Per le ragioni sopra esposte il mercato rilevante è quello dei concimi minerali ternari NPK a basso titolo di azoto, la cui dimensione geografica è circoscritta all’Italia Settentrionale.


III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

1. Le caratteristiche del mercato rilevante

20. Nella seconda metà degli anni ’80, sia in Italia che in Europa Occidentale, è stato dato corso ad una razionalizzazione della struttura produttiva di concimi minerali, che ha comportato il disimpegno parziale di molte imprese, fra cui BASF (impresa tedesca, uno dei maggiori operatori mondiali nel settore della chimica) e DSM (impresa olandese), l’uscita dal mercato di altre, quali ICI (impresa britannica, un altro fra i maggiori operatori mondiali nella chimica), e un sensibile aumento del grado di concentrazione, senza peraltro eliminare la sovraccapacità che caratterizzava il settore. Questo fenomeno ha interessato anche la produzione di NPK. In Italia, EA, che ancora nel 1991 disponeva di 5 impianti in attività - Crotone, Gela, Priolo, P.to Marghera, Ravenna, per oltre [....omissis....] ktons/a di capacità complessiva - ha gradualmente ridotto la propria capacità produttiva e, dopo la chiusura dell’impianto di P.to Marghera, avvenuta nel giugno 1994, mantiene in funzione solo l’unità di Ravenna (capacità per [....omissis....] ktons/a di complessi e [....omissis....] ktons/a di composti).

21. EA è l’unica impresa a disporre di unità di produzione di complessi basate sul processo di "attacco nitrico" alla fosforite (la materia prima utilizzata per ottenere l’anidride fosforica, uno dei componenti finali degli NPK). Tali unità sono in grado di produrre NPK a basso e ad alto titolo di azoto.

22. Le altre imprese che, attualmente, operano in Italia, sono di piccole dimensioni e producono, tipicamente, NPK a basso contenuto di azoto, importando spesso gli intermedi di base, ampiamente disponibili sul mercato internazionale a prezzi concorrenziali. I piccoli operatori agiscono prevalentemente su base locale, privilegiando la flessibilità produttiva e la rapidità di consegna al conseguimento di economie di scala, che invece caratterizzano la struttura produttiva di EA.

23. La distribuzione di concimi minerali avviene prevalentemente tramite tre tipi di operatori: i Consorzi Agricoli Provinciali, che fino al 1991 concentravano gli acquisti in Federconsorzi (un organismo unitario messo in liquidazione in tale anno), per circa il 40% del consumo nazionale; le Cooperative Agricole ed i gruppi di acquisto, per circa il 15% dei consumi nazionali; i grossisti e dettaglianti, per poco meno del 35% (fonte: Databank). La vendita diretta ai produttori agricoli è del tutto marginale.

24. Fino al maggio del 1991, i prodotti di EA sono stati acquistati in esclusiva da Federconsorzi (in seguito anche FEDIT), che raggruppava i 73 Consorzi Agricoli Provinciali e 3.300 punti di vendita dislocati su tutto il territorio italiano. Dopo questa data, EA, come affermato nella memoria del 14 giugno 1994, "decideva di recedere dal rapporto contrattuale, stante lo stato prefallimentare della Federconsorzi che (...) non era più in grado di fare fronte al pagamento delle merci consegnate". Attualmente, EA intrattiene rapporti commerciali diretti con i singoli Consorzi Agricoli Provinciali.

25. I concimi minerali sono stati per lungo tempo oggetto di regolamentazione da parte del Comitato Interministeriale Prezzi, che ne ha fissato il prezzo massimo di vendita. L’ultimo provvedimento del CIP riferito specificamente ai concimi NPK risale all’ottobre 1986 ed il sistema dei prezzi amministrati è stato definitivamente abolito con delibera CIPE del 3 agosto 1993.

2. La struttura del mercato

26. Il mercato dei concimi BTA è caratterizzato dalla presenza di 5 operatori di media dimensione e di oltre una decina di operatori di piccole dimensioni. L’incidenza media di BTA sul totale NPK è valutabile intorno al 40% dei consumi totali (fonte: Ministero dell’Agricoltura e Foreste).

27. Per quanto riguarda la determinazione, in termini quantitativi, della struttura del mercato rilevante, nella tabella che segue si riportano le stime indicate nella lettera trasmessa ad EA in data 6 giugno 1995 e in cui si espongono le risultanze istruttorie. Le suddette stime sono state ottenute prendendo in considerazione l’NPK più rappresentativo, l’8.24.24 Al momento della predisposizione della lettera degli addebiti, non erano stati resi disponibili dati ufficiali relativi all’aggregato BTA per l’Italia Settentrionale: l’ISTAT, unica fonte ufficiale, è stata in grado di fornire unicamente i dati relativi al mercato nazionale dell’8.24.24..


Quote di mercato degli NPK a basso titolo di azoto 8.24.24 (Italia)

  • Società 1991 1992 1993
  • EA 50% 60% 55%
  • Italfertil 17% 15% 21%
  • Kappa Fertilizzanti 10% 6% 11%
  • GVM 5% 7% n.d.
  • Italchimica 4% 8% 6%
  • Altri 14% 4% 7%
  • Totale 100% 100% 100%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, EA, principali operatori


28. Circa l’utilizzo dell’8.24.24, si osserva che, tanto a giudizio dei denuncianti che di EA, questo prodotto rappresenta il più diffuso NPK a basso titolo. Tale fatto emerge anche dai dati relativi alle vendite dei principali operatori del mercato: l’incidenza dell’8.24.24 sul totale BTA, ottenuta come media ponderata dalla struttura delle vendite dei principali operatori, è pari rispettivamente, per il triennio 1991-1993, a 60%, 61% e 71%.

29. Per quanto riguarda la rappresentatività geografica del campione, secondo quanto affermato dalle parti, l’8.24.24 e più in generale i BTA, sono commercializzati prevalentemente nell’Italia Settentrionale. In particolare, da fonti EA, emerge che i consumi di BTA dell’Italia Settentrionale hanno rappresentato rispettivamente l’84% nel 1991, il 90% nel 1992 ed il 90% nel 1993. Inoltre, sempre dai dati EA, si evidenzia che le vendite di BTA realizzate dalla stessa società nell’Italia Settentrionale si collocano mediamente attorno al 90% nel triennio 1991-93. In base a quanto appena affermato, le stime delle quote di mercato di EA riferite al totale Italia non risultano, per tutto il periodo considerato, significativamente diverse da quelle che si sarebbero ottenute utilizzando i dati relativi all’Italia Settentrionale In seguito, quando la disponibilità dei dati lo consente, si farà riferimento all’Italia Settentrionale; altrimenti, le valutazioni saranno riferite all’Italia..

30. In data 21 giugno 1995, EA ha fatto pervenire all’Autorità - per la prima volta dall’inizio dell’istruttoria - le proprie stime relative al mercato dei BTA, contestando i valori riportati nella tabella. Le quote che la stessa EA si attribuiva per il triennio 1991-1993 sono rispettivamente pari al 34%, al 30% ed al 35%. Successivamente, il 26 giugno 1995, EA ha prodotto quote di mercato che comprendono anche i dati relativi ai suoi principali concorrenti presenti nel mercato rilevante. Da tali dati se ne deduce che, negli anni 1991, 1992 e 1993, EA ha detenuto rispettivamente quote del 27%, del 26% e del 32%. Nello stesso periodo il secondo operatore, Italfertil Spa, ha detenuto quote del 14% (1991), del 12% (1992) e del 14% (1993).

3. La politica commerciale di EA

31. La politica commerciale di EA La politica commerciale di EA non si riferisce solo alle vendite di NPK, ma coinvolge l’intera gamma di concimi minerali venduti dalla stessa. può essere suddivisa in due fasi temporali:

  • - la prima, in vigore fino al maggio 1991;
  • - la seconda, successiva a tale data.

32. La prima fase della politica commerciale ha come riferimento la convenzione siglata, nel dicembre 1982, dall’allora ANIC AGRICOLTURA Spa (trasformata, in seguito, in EA) con Federconsorzi. Tale convenzione, pur essendo scaduta a fine 1990, venne prorogata tacitamente fino, in pratica, al maggio 1991. Infatti, la successiva convenzione fra EA e FEDIT, stipulata alla fine del febbraio 1991, non ebbe alcun effetto, a causa della disdetta della convenzione stessa da parte di EA, visto lo stato pre-fallimentare di FEDIT.
La convenzione del dicembre 1982 prevedeva, in particolare:

  • - un obbligo di vendita in esclusiva a FEDIT da parte di ANIC AGRICOLTURA Spa;
  • - un impegno da parte di FEDIT di acquistare da ANIC AGRICOLTURA Spa i tipi di concimi da questa prodotti, salvo accordi aggiuntivi scritti e la mancata disponibilità da parte di ANIC AGRICOLTURA Spa;
  • - un quantitativo minimo di una serie di concimi minerali che FEDIT si impegnava, in ogni caso, ad acquistare presso ANIC AGRICOLTURA Spa (in tale serie erano compresi anche i concimi NPK, per i quali, quindi, era previsto uno specifico quantitativo minimo di acquisti);
  • - una clausola cosiddetta di "competitività-polmonatura", in base alla quale, in caso di azioni concorrenziali particolarmente accentuate, i singoli Consorzi Agrari si impegnavano a ridurre il loro compenso per un importo pari al 40% del margine di distribuzione e ANIC AGRICOLTURA Spa, per contro, si impegnava a mantenere i propri prezzi di vendita in linea con quelli minimi di mercato e a restituire quanto corrisposto da FEDIT in più rispetto a tali prezzi minimi (oltre alla compressione dei margini dei Consorzi Agrari).

33. Nella convenzione del febbraio 1991 viene eliminata la clausola di "competitività-polmonatura". Tale convenzione, che non è mai divenuta operativa, riporta un generico impegno "a una rapida verifica e alla eventuale definizione delle azioni necessarie a fronteggiare la situazione concorrenziale" (articolo 7) e non contempla più l’obbligo di acquisti in esclusiva da parte di FEDIT, sostituendolo con una serie progressiva di livelli minimi di acquisto al di sopra dei quali venivano riconosciuti sconti e premi. Quest’ultimo meccanismo è stato recepito dalle convenzioni stipulate con i singoli consorzi dopo la disdetta della convenzione con FEDIT.

34. Il passaggio dalla prima alla seconda fase ha segnato un sensibile mutamento dei rapporti commerciali fra EA e i Consorzi Agrari, i maggiori acquirenti di concimi minerali. Tale mutamento è stato causato, soprattutto, dalla messa in liquidazione di FEDIT. Successivamente al maggio del 1991, sono state stipulate convenzioni fra EA ed i singoli Consorzi Agrari, provinciali ed interprovinciali.
Lo schema di base era uguale per tutti i consorzi e, in particolare, prevedeva:

  • - il riconoscimento di uno sconto fisso rispetto al prezzo di listino, pari al 2,5%, a tutti i consorzi;
  • - la definizione di un quantitativo minimo di acquisti, in funzione del quale venivano riconosciuti ulteriori sconti e premi.

Tali sconti e premi erano uguali come intensità per tutti i consorzi, ed erano pari:

  • - allo 0,8% in caso di raggiungimento del quantitativo minimo concordato;
  • - al 2,5% in caso di raggiungimento del 115% del quantitativo minimo concordato, sui quantitativi compresi fra l’obiettivo stesso ed il 115%;
  • - al 3% sugli acquisti compresi fra il 115% ed il 130% dell’obiettivo minimo;
  • - al 3,5% sulle quantità acquistate eccedenti il 130% del quantitativo minimo concordato.

35. Tranne qualche isolata eccezione Fra i consorzi di maggiori dimensioni, solo quello di Forlì-Rimini-Cesena e quello di Ferrara non avevano obblighi minimi di acquisto legati a una percentuale minima di concimi binari e ternari., per ottenere lo sconto dello 0,8% era necessario che il quantitativo minimo concordato di acquisti fosse costituito da una percentuale predeterminata di concimi binari e ternari. Solitamente, tale percentuale oscillava fra il 20% ed il 50% del totale degli acquisti in quantità. Ad esempio, ai consorzi di Asti, Verona-Vicenza, Parma, veniva richiesta una percentuale pari al [....omissis....]%, a Mantova e a Pavia del [....omissis....]%.

36. Le modalità che stavano alla base della fissazione dell’obiettivo minimo di acquisti erano diretta conseguenza del rapporto che i singoli consorzi avevano avuto, durante la convenzione degli anni ’80, con FEDIT, e degli acquisti di concimi di EA che avevano concentrato presso la stessa FEDIT. Nel caso di rapporti molto stretti fra FEDIT e il singolo consorzio, la percentuale dei consumi di concimi EA sul totale di quelli acquistati era, probabilmente, alta, e consentiva alla stessa EA di fissare un quantitativo minimo di acquisto percentualmente elevato, nell’ottica di continuare ad avvantaggiarsi della posizione di mercato conseguita durante il sistema di distribuzione in esclusiva in vigore durante l’esistenza di FEDIT. Come conseguenza di tutto ciò, durante la seconda fase della politica commerciale di EA, i quantitativi minimi di acquisto concordati sono stati molto variabili da consorzio a consorzio, sia in termini assoluti che in termini percentuali sui consumi complessivi del consorzio stesso.

37. Recentemente, sono state apportate modifiche nelle convenzioni con i singoli consorzi. Tali modifiche - che non hanno mutato la sostanza delle convenzioni vigenti precedentemente - sono valide dal luglio 1994, data di inizio dell’annata agraria 1994-95.
EA, infatti, durante l’annata agraria 1993-94, ha disdetto gran parte delle rispettive convenzioni che la legavano ai consorzi agrari. Le nuove convenzioni prevedono:

  • - l’eliminazione dello sconto, pari al 2,5%, concesso indipendentemente da ogni quantitativo minimo di acquisto;
  • - la fissazione di un unico obiettivo minimo di acquisti, necessario per ottenere uno sconto rispetto al prezzo di listino (tale sconto è quantificabile attorno al 2% del valore complessivo minimo richiesto al consorzio);
  • - l’eliminazione della percentuale minima di acquisto di NPK sul totale degli acquisti;

38. In corrispondenza di queste nuove convenzioni, stipulate con i singoli consorzi, è stata sottoscritta una nuova convenzione collettiva con i sette consorzi dell’Emilia-Romagna (riuniti nella ASS.C.A.E.R., Associazione Consorzi Agrari Emilia Romagna). Questa convenzione è di carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto a quelle sottoscritte singolarmente. In particolare, si fissano una serie di obiettivi minimi di acquisto per l’insieme dei consorzi a cui, in linea con le convenzioni della seconda fase della politica commerciale di EA, corrispondono sconti gradualmente crescenti. I consorzi beneficeranno degli eventuali sconti supplementari, collettivamente raggiunti, proporzionalmente ai loro acquisti individuali presso EA.


IV. LA POSIZIONE DOMINANTE DI AGRICOLTURA SPA

39. EA è il principale operatore in Italia nel settore dei concimi minerali. EA ha detenuto, nel periodo 1991-1993, una quota elevata, sensibilmente maggiore di quella del secondo operatore, dispone di una gamma completa di prodotti da offrire ai consumatori ed è, almeno parzialmente, integrata a monte. 40. Nel valutare la posizione detenuta sul mercato da EA in relazione ai propri concorrenti ed agli utilizzatori di concimi minerali assume rilevanza determinante la considerazione dei rapporti contrattuali di acquisto/fornitura intercorsi tra EA e Federconsorzi, fino alla sua messa in liquidazione.

Come già osservato al punto 32, il rapporto fra EA e FEDIT era di esclusiva reciproca. Tale rapporto ha permesso a EA di avere un accesso agevole ai canali distributivi e un contenimento degli investimenti nella propria rete di vendita. Il contenimento degli investimenti è stato rilevante in considerazione della capillarità della rete di vendita richiesta per poter servire la domanda di concimi su tutto il territorio nazionale. EA ha potuto avvalersi della struttura distributiva di Federconsorzi, diffusa su tutto il territorio nazionale. Federconsorzi raggruppava tutti i 73 Consorzi Agricoli Provinciali e i 3.300 punti vendita dislocati su tutto il territorio italiano, che complessivamente coprono circa il 40% dei consumi totali di NPK. La rilevanza di FEDIT quale acquirente sul mercato rilevante rende evidente le conseguenze che, in termini di parità di opportunità di EA e dei suoi concorrenti sul mercato, derivavano dall’impegno assunto da FEDIT di acquistare in esclusiva da EA i concimi da questa prodotti. La possibilità dei concorrenti di rifornire FEDIT era infatti subordinata alla indisponibilità di prodotto da parte di EA.

La clausola di "competitività-polmonatura", consentendo a EA di conoscere le condizioni di prezzo offerte dai concorrenti, permetteva inoltre ad EA di limitare con estrema facilità l’azione concorrenziale degli altri operatori, a parte la garanzia di sbocchi comunque assicurata dall’obbligo di FEDIT di acquistare in ogni caso un quantitativo minimo di concimi. Non è dubitabile che il vincolo contrattuale che legava FEDIT ed EA, in relazione all’importanza in termini assoluti e relativi della prima quale principale acquirente di concimi e della seconda quale produttore di una ampia gamma degli stessi, abbia consentito a EA di tenere comportamenti relativamente indipendenti dalle azioni dei concorrenti oltre che degli utilizzatori. In linea con i principi interpretativi della Corte di Giustizia relativamente all’articolo 86 del Trattato (cfr. sentenze 13.2.79, causa 85/76, Hoffmann la Roche e 14.2.78, causa 27/76, United Brands) e con i precedenti assunti da questa Autorità in sede di applicazione dell’articolo 3 (cfr. Provv. n. 2379 del 19.10.94, Pozzuoli Ferries/Gruppo Lauro e Provv. n. 453 del 10.4.92, Marinzulich/Tirrenia), non vi è dubbio che la posizione di EA sul mercato possa qualificarsi come dominante.

Le conseguenze derivanti dalle relazioni contrattuali esistenti fra EA e FEDIT sono apprezzabili fino all’esercizio 1990. La sostanziale concordanza fra la scadenza contrattuale della convenzione fra EA e FEDIT e la crisi di quest’ultima ha infatti privato di effetti la conclusione della nuova convenzione stipulata nel febbraio ’91, come si evince dalla disdetta unilaterale della convenzione stessa da parte di EA nel maggio dello stesso anno. La conseguente necessità in cui si è trovata EA di instaurare rapporti commerciali con i singoli consorzi agrari da un lato e l’abbandono nelle convenzioni che regolano tali rapporti dei vincoli di esclusiva reciproca e della clausola di "competitività-polmonatura" che caratterizzavano il precedente rapporto con FEDIT non consentono di ritenere, con altrettanta evidenza, che la posizione di EA possa continuare a caratterizzarsi nel senso della indipendenza dei propri comportamenti concorrenziali dall’azione dei concorrenti e dalle esigenze degli utilizzatori. La stessa importanza relativa di EA sul mercato si è significativamente modificata nel corso dei successivi anni. In termini di capacità produttiva, ad esempio, EA, che nel 1990 disponeva di 5 impianti in attività, per oltre [....omissis....] ktons/a di capacità complessiva, ha ridotto sensibilmente la propria capacità e attualmente mantiene in funzione solo l’unità di Ravenna, con una capacità complessiva pari a [....omissis....] ktons/a.

Le convenzioni con i singoli consorzi agrari, che sono state inoltre oggetto di rinegoziazione nel corso del 1994, evidenziano una sempre minor capacità di EA di imporre condizioni di incentivo a preferire i propri prodotti.

In base alle risultanze istruttorie non è dunque possibile affermare che EA abbia continuato a godere di una posizione dominante sul mercato successivamente al 1990 e in particolare successivamente al venir meno dei vantaggi derivanti dal contratto in essere con FEDIT.


V. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 287/90

41. Il divieto dell’abuso da parte di una impresa di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale è stato introdotto con l’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La violazione di tale divieto costituisce dunque un comportamento illecito a decorrere dal 14 ottobre 1990, data di entrata in vigore della legge. Nessuna rilevanza assumono invece, ai fini in questione, i comportamenti antecedenti.

Le risultanze istruttorie hanno condotto ad accertare l’esistenza di una posizione dominante da parte di EA fino a tutto l’esercizio 1990.

Conseguentemente la valutazione dei comportamenti denunciati, al fine di accertarne l’eventuale natura illecita, dovrebbe limitarsi al periodo assai breve decorso dall’entrata in vigore della legge. Risulta infatti ultronea la valutazione dei comportamenti in essere successivamente al 1990 in mancanza di elementi certi in ordine alla continuazione della posizione dominante di EA.

Peraltro l’estrema brevità dell’arco temporale in cui possono assumere rilevanza le infrazioni alla legge n. 287/90 è tale da far venir meno anche l’interesse a prendere una decisione per accertare l’eventuale esistenza di un’infrazione.

Tale interesse, nei casi in cui sia cessata l’infrazione al momento della decisione e dell’avvio del procedimento istruttorio, è infatti fondato sull’esigenza di assicurare comunque la valutazione giuridica di determinati comportamenti al fine di disincentivare l’adozione in futuro di comportamenti analoghi (cfr. Provvedimento dell’Autorità n. 376 del 12.2.1992). Tale esigenza non sembra riscontrabile nel caso in questione in considerazione del fatto che la tipologia dei comportamenti denunciati (prezzi inferiori ai costi variabili, sconti e premi di produzione e fedeltà) non consente di raggiungere valutazioni significative sul piano della loro illiceità quando la loro durata è estremamente contenuta.

Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA


la chiusura dell’istruttoria avviata, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ENICHEM AGRICOLTURA Spa.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera

IL PRESIDENTE

Giuliano Amato