Autorità garante della concorrenza - provvedimento 15303

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Autorità garante della concorrenza e del mercato

2006 diritto diritto Autorità garante della concorrenza Intestazione 24 agosto 2009 50% Da definire


I661 - ACCORDI INTERBANCARI “ABI-CO.GE.BAN.” Provvedimento n. 15303

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 marzo 2006;

SENTITO il Relatore Professore Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTO l’articolo 81 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la documentazione trasmessa da Banca d’Italia il 14 febbraio 2006;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Il presente procedimento ha ad oggetto gli accordi interbancari, predisposti dall’Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche ABI), relativi ai servizi di incasso di crediti RiBa (Ricevuta Bancaria Elettronica) e RID (Rapporti Interbancari Diretti). Inoltre, il presente procedimento ha ad oggetto gli accordi interbancari, predisposti in seno all’associazione Convenzione per la Gestione del marchio Bancomat (di seguito CO.GE.BAN.), relativi al servizio di prelievo di contante con la carta Bancomat presso gli sportelli bancari automatici (ATM) convenzionati. La documentazione relativa ai predetti accordi e, in particolare, ad alcune commissioni interbancarie relative ai citati servizi, è stata trasmessa all’Autorità dalla Banca d’Italia in data 14 febbraio 2006, a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha trasferito all’Autorità le competenze antitrust per il settore bancario.

2. Le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento sono state precedentemente valutate sulla base della legge n. 287/90 e, in particolare, sono state oggetto, da ultimo, del provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2002, n. 421, con il quale la stessa ha rilasciato le relative autorizzazioni in deroga ai sensi dell’art. 4 della citata legge. Tali autorizzazioni sono scadute il 30 luglio 2005 e pertanto non sono più in vigore.

II. LE PARTI

3. L'ABI è un'associazione senza scopo di lucro, alla quale aderiscono, tra l’altro, la quasi totalità delle banche nonché altri intermediari finanziari, operanti sul territorio nazionale. In particolare, aderiscono all’ABI 742 banche (tra le quali 50 filiali di banche estere), 236 intermediari finanziari e 13 associazioni di categoria. Scopo dell’ABI, secondo quanto previsto dallo statuto, è la tutela degli interessi dei propri associati, attraverso lo studio e l’esame dei problemi che riguardano i settori bancario e finanziario.

4. CO.GE.BAN. è un’associazione di imprese costituita nel 1995, su iniziativa dell’ABI, alla quale aderiscono le banche e le società capogruppo di gruppi bancari associati all’ABI; attualmente, aderiscono al CO.GE.BAN. 600 banche e società capogruppo di gruppi bancari. Scopo dell’associazione è lo sviluppo del sistema dei pagamenti con carte Bancomat. Dal 2001, CO.GE.BAN. beneficia di una licenza esclusiva 1 Boll. n. 30/02. 2 d’uso del marchio Bancomat concessale dall’ABI, anche con riferimento al servizio di prelevamento presso gli sportelli automatici (ATM).

III. IL MERCATO RILEVANTE

5. Le intese oggetto del presente procedimento riguardano il settore dei servizi di pagamento, con particolare riferimento ai servizi RiBa, RID e al servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta Bancomat. Ciascuno di tali servizi potrebbe appartenere ad un mercato rilevante distinto dal punto di vista mercelologico.

6. Il RiBa (Ricevuta Bancaria Elettronica) è un servizio di incasso di crediti originati da rapporti commerciali, gestito attraverso una procedura elettronica, che prevede la consegna delle ricevute bancarie da parte del creditore alla propria banca (banca assuntrice), che inoltra le informazioni in modo automatico alla banca indicata dal debitore (banca domiciliataria). Tale ultima banca provvede quindi ad inviare un avviso di pagamento al debitore.

7. Il RID (Rapporti Interbancari Diretti) è un servizio di incasso crediti basato su un’autorizzazione permanente conferita dal debitore alla propria banca (domiciliataria) di accettare gli ordini di addebito provenienti da un creditore individuato. La banca del creditore (assuntrice), tramite procedura elettronica, inoltra le disposizioni ricevute dal proprio cliente alla banca domiciliataria, che addebita il conto corrente del debitore. Si distinguono tre tipologie di RID: “RID utenze”, dedicato agli incassi delle bollette di aziende di servizi/municipalizzate, “RID commerciale”, dedicato a tutte le altre aziende e “RID veloce”, caratterizzato da termini temporali di esecuzione particolarmente brevi.

8. Il servizio Bancomat permette al possessore della carta contrassegnata con il marchio di tale circuito di prelevare contante presso gli sportelli automatici (ATM) convenzionati con il circuito Bancomat, anche appartenenti a banche diverse dalla banca emittente.

9. Dal punto di vista geografico, gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano servizi offerti su tutto il territorio italiano dalla quasi totalità delle banche attive in Italia. Gli accordi sono fissati in modo centralizzato e uniforme per tutto il territorio nazionale. Ai fini della loro valutazione, pertanto, i mercati geografici rilevanti hanno dimensione nazionale.

IV. GLI ACCORDI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

10. Gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano la fissazione collettiva a livello associativo di condizioni che governano l’offerta dei servizi RiBa, RID e del servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta Bancomat, con particolare riferimento alla definizione del valore massimo di alcune commissioni interbancarie per tali servizi.

11. L’offerta dei servizi RiBa e RID comporta un’interazione tra le banche dei soggetti che ricevono ed effettuano il pagamento; la commissione interbancaria è pagata dalla banca del creditore alla banca del cliente debitore. Il sistema prevede altresì penali a carico delle banche che non rispettano le regole che governano le relazioni interbancarie. Per un’operazione di prelievo con la carta Bancomat presso lo sportello ATM di una banca diversa da quella emittente, la banca emittente addebita sul conto corrente del proprio cliente la somma prelevata e accredita la stessa somma alla banca proprietaria dello sportello ATM. La banca proprietaria dello sportello ATM ottiene dalla banca emittente il pagamento della commissione interbancaria.

12. Le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento sono le seguenti:

1) Bancomat (di 0,76 euro);
2) RiBa disposizione di incasso (di 0,95 euro);
3) RiBa disposizione di incasso con tramite (di 0,34 euro);
4) RiBa comunicazione di insoluto (di 0,84 euro);
5) RID commerciale incasso (di 0,66 euro);
6) RID utenze incasso (di 0,52 euro);
3 7) RID veloce (recentemente ridotto da 3,01 euro a 2,5 euro2).

V. VALUTAZIONE DEGLI ACCORDI

a) L’applicabilità del diritto comunitario

13. La sussistenza del pregiudizio al commercio fra Stati membri dipende da un complesso di fattori che possono non essere decisivi se considerati singolarmente e che, tra l’altro, includono: la natura degli accordi, la natura dei prodotti o servizi e la posizione delle imprese interessate (cfr. la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione del pregiudizio al commercio fra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 TCE3). Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, è suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitari l'intesa che, sulla base di una serie di elementi oggettivi di diritto e di fatto, possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico4.

14. In particolare, gli accordi RiBa, RID e Bancomat investono l’intero territorio italiano e interessano la quasi totalità delle banche che prestano in Italia servizi bancari alla clientela retail e business. Sul punto, la Commissione osserva che “gli organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito in diverse sentenze che gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal trattato” 5. Inoltre, dai dati a disposizione, è possibile ritenere che il fatturato comunitario aggregato annuo delle imprese interessate, relativo a ciascuno dei servizi considerati, supera la soglia dei 40 milioni di euro indicata dalla Commissione europea come parametro di riferimento per valutare l’esistenza del pregiudizio al commercio fra Stati membri.

15. Quanto alla natura dei servizi in questione si deve osservare che, a seguito dell’introduzione dell’euro, il processo di integrazione europea sui servizi di pagamento ha avuto un notevole sviluppo ed è uno degli obiettivi fondamentali del mercato unico. Ciò non soltanto al fine di creare un mercato unico nella prestazione dei servizi bancari stessi, ma anche in ragione dell’incidenza che le condizioni di offerta dei servizi bancari nei singoli Stati membri hanno nella libera circolazione di beni e servizi nell’Unione europea.

Al riguardo, giova rilevare che anche le parti riconoscono la potenziale natura transfrontaliera dei servizi in questione. Infatti per RiBa e RID, ABI non ravvisa un’intrinseca natura domestica dei servizi e, per il Bancomat, CO.GE.BAN. ha apportato nell’aprile 2005 un’apposita modifica volta a consentire alle banche europee l’adesione agli accordi in esame, senza necessità di stabilirsi in Italia. Inoltre, una banca estera che voglia effettuare in Italia attività bancaria tradizionale, verosimilmente non potrà essere effettivamente presente sul mercato senza offrire alla propria clientela anche i servizi in esame. b) La restrittività degli accordi

16. Le banche e gli istituti finanziari aderenti all’ABI e al CO.GE.BAN. sono imprese ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE; ABI e CO.GE.BAN. costituiscono pertanto associazioni di imprese. Gli accordi interbancari in esame sono decisioni di associazioni di imprese, ovvero accordi tra imprese. Ciascun accordo costituisce pertanto un’intesa ai sensi dell’art. 81 della trattato CE.

17. Le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento rappresentano prezzi intermedi corrisposti tra banche, che svolgono la funzione di ripartire i ricavi per le prestazioni tra queste effettuate in relazione alla fornitura congiunta di servizi. 2 Cfr. comunicazione ABI del 14 marzo 2006. 3 Commissione 2004/C 101/07, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004. 4 Cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’11 luglio 2005, Remia BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee, C-42/84. 5 Punto 78 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio, già citata. V. anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99 Wouters. 4 In virtù degli accordi in esame, le commissioni interbancarie sono fissate in modo centralizzato e in misura uniforme per tutte le banche e si configurano quindi come intese di prezzo per servizi prestati a livello interbancario.

18. Tali intese di prezzo si riferiscono a servizi che hanno una rilevante diffusione presso la clientela di servizi bancari e attengono ad una componente di costo e ricavo importante per il sistema bancario. La loro fissazione in modo coordinato limita gli spazi di autonomia decisionale delle banche nelle politiche di fissazione dei prezzi finali alla clientela, ed è quindi suscettibile di comportare una significativa riduzione del grado di concorrenza del settore, che può condurre a prezzi più elevati per i consumatori.

19. Alla luce di quanto esposto e coerentemente con i consolidati principi comunitari, gli accordi interbancari relativi ai servizi RiBa, RID e Bancomat e, in particolare, le commissioni interbancarie in esame, potrebbero configurare un’intesa suscettibile di falsare la concorrenza nel mercato comune ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE6.

RITENUTO che, per quanto esposto, gli accordi in esame siano idonei a pregiudicare sensibilmente, in via attuale e potenziale, il commercio fra Stati membri, commercio da intendersi nella duplice forma del diritto di stabilimento e della libera circolazione di servizi;

RITENUTO che, per quanto esposto, gli accordi interbancari ABI, relativi ai servizi RiBa e RID, e l’accordo interbancario CO.GE.BAN., relativo al servizio Bancomat, sono suscettibili di configurare violazioni dell’articolo 81 del Trattato CE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle associazioni Associazione Bancaria Italiana e Convenzione per la Gestione del Marchio Bancomat, per accertare l'esistenza di violazioni dell’articolo 81 del Trattato CE;

b) la fissazione del termine di giorni quaranta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "G" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Pittatore;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "G" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2007. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

6 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 14 luglio 191, Zuchner, causa C C-172/80, decisione della Commissione europea Eurocheques uniformi, del 10 dicembre 1984, in GUCE L 35 del 7 febbraio 1985; decisione della Commissione europea Visa International/Commissione Interbancaria Multilaterale, del 24 luglio 2002, in GUCE L318 del 22 novembre 2002.