Relazione sulla Federconsorzi/X

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La procedura concordataria

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IX XI



Capitolo Decimo

La procedura concordataria


1. Le fasi principali della procedura del concordato preventivo con cessione dei beni

La Commissione ha preso in esame la procedura concorsuale per ricostruire i fatti e comprendere quanto avvenuto, offrendo al Parlamento un’opportuna chiave di lettura dei profili giuridici e delle vicende giudiziarie.

Appare opportuno rammentare preliminarmente le scansioni fondamentali dell’iter giudiziario.

La richiesta d’ammissione alla procedura di concordato preventivo fu presentata presso la cancelleria del Tribunale fallimentare di Roma in data 3 luglio 1991.

Il Tribunale, presieduto dal dottor Ivo Greco, con decreto in data 18/22 luglio 1991 ammise la Federconsorzi alla procedura, nominando commissario giudiziale il professor Nicola Picardi.

Con sentenza pronunciata il 23 luglio 1992 e depositata il 5 ottobre 1992, il Tribunale omologò il concordato preventivo, attribuendo alla stessa Federconsorzi le funzione di liquidatore del proprio concordato.

Con successivo decreto del 23 marzo 1993, il Tribunale autorizzò la vendita dei beni Fedit alla costituenda società SGR.

Con ulteriore decreto del 20 luglio 1993, il Tribunale autorizzò la Federconsorzi, nella veste di liquidatore, a sottoscrivere, con la costituita società SGR, un negozio giuridico denominato atto-quadro che aveva per oggetto il trasferimento dei beni.

Il 27 luglio 1993 il ministro dell'agricoltura pro tempore, onorevole Alfredo Diana, autorizzò il commissario governativo, avvocato Stefano D'Ercole, a sottoscrivere l'atto-quadro, che venne stipulato in data 2 agosto 1993.

La procedura di concordato preventivo prevede due fasi.

La prima, di natura sommaria, tende ad accertare la sussistenza delle condizioni d’ammissibilità della procedura stessa.

Da un lato la legge fallimentare esige che esistano condizioni formali e sostanziali immediatamente rilevabili, quali la regolare iscrizione dell’impresa insolvente da almeno un biennio nel prescritto registro; una regolare tenuta della contabilità per la stessa durata; l’assenza di fallimenti o di concordati negli ultimi cinque anni; l’immunità da condanne per delitti di bancarotta o d’analoga rilevanza.

Dall’altro lato occorre che sussista la fondamentale condizione che la valutazione di tutti i beni, esistenti nel patrimonio del debitore insolvente alla data della proposta di concordato ed offerti in cessione ai creditori, faccia fondatamente ritenere che i creditori privilegiati possano essere soddisfatti integralmente e quelli ordinari in misura non inferiore al 40 per cento.

Essa si conclude con un decreto d’ammissione o di rigetto.

La Federconsorzi fu ammessa alla procedura con decreto pronunciato 15 giorni dopo la presentazione del ricorso.

La seconda fase comporta, invece, un riesame delle condizioni formali di legittimazione, tra le quali, in particolare, della regolarità della contabilità, ed un penetrante ed articolato controllo di merito.

Quest’ultimo, ha per oggetto la convenienza del concordato per i creditori, in alternativa al fallimento, l'effettiva sufficienza dei beni a garantire il pagamento dei debiti nella misura richiesta dalla legge ed infine, la sussistenza delle condizioni che, in relazione alle cause del dissesto, rendono il debitore insolvente meritevole del concordato.

Il Tribunale di Roma, ritenne sussistere tutti i requisiti di legge ed omologò (approvò) il concordato con sentenza pronunciata il 23 luglio 1992 e depositata il 5 ottobre 1992.

I giudici dichiararono che sussistevano le condizioni di regolarità della contabilità, di meritevolezza e che il valore dei beni della Federconsorzi garantiva che dalla loro vendita, in massa o singolarmente, si sarebbe ricavato tanto da poter soddisfare i creditori chirografari nella misura del 74 per cento e, quindi in una percentuale ben superiore a quella minima del 40 per cento fissata dalla legge.

Affidò, inusitatamente, alla stessa Federconsorzi e, quindi, al commissario governativo che la rappresentava, il compito di eseguire il concordato e cioè le dismissioni, sia pur sotto il controllo del commissario giudiziale.


2. L’ammissione alla procedura concordataria

Sono emersi elementi che inducono la Commissione a dubitare dell’ammissibilità del concordato.

Ed invero, il procedimento concordatario si apre con il deposito della domanda, a firma esclusiva del debitore, o del legale rappresentante della società previa approvazione dei soci o dell'Assemblea straordinaria, che deve esporre le cause del dissesto e le ragioni di convenienza della proposta per i creditori.

Unitamente alla domanda devono essere depositate le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dell’ammontare di ciascun credito.

La domanda può essere migliorata, nelle sue condizioni economiche, anche nel corso del procedimento e sino all’esame da parte dell’adunanza dei creditori.

La delibazione da parte del tribunale deve essere preceduta dal parere del pubblico ministero e dalla convocazione del debitore in camera di consiglio.

Il giudice può assumere informazioni da terzi e chiedere chiarimenti al proponente, oltre a disporre mezzi istruttori e consulenze d'ufficio nei limiti previsti dal codice di rito.

La pronuncia va espressa in forma di decreto con cui il Tribunale o ammette il debitore alla procedura di concordato preventivo, dando le disposizioni di cui all’articolo 163 della legge fallimentare, oppure dichiara l'inammissibilità della domanda per l'insussistenza delle condizioni personali o patrimoniali di cui all’articolo 160 della legge fallimentare.

In quest'ultimo caso il tribunale dichiara di ufficio il fallimento del debitore, con separata sentenza, previo accertamento dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.

Non trova invece applicazione la disciplina della revocatoria fallimentare e ciò perché il debitore conserva l’amministrazione dei beni e prosegue l'esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato.

Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che esprimono effettivamente il loro voto, sempre che rappresentino ameno due terzi dei creditori ammessi.

Se non si raggiungono le prescritte maggioranze ovvero se il commissario accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, ovvero ha compiuto atti in frode o atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice, o che, comunque, la procedura non può essere utilmente continuata, il tribunale, dopo aver nuovamente convocato il debitore, ne dichiara il fallimento.

Se sono raggiunte le prescritte maggioranze si apre il giudizio di omologazione, in cui possono contraddire i creditori dissenzienti e qualunque interessato, al cui esito il tribunale si pronuncia sul merito e sulla legittimità della proposta.

Nel caso di concordato con cessione dei beni, sono nominati uno o più liquidatori, che dispongono dei beni ceduti in piena autonomia, ed il comitato dei creditori, con funzioni di consulenza e controllo.

Orbene, i commissari governativi richiesero ed ottennero dal Ministro dell’agricoltura l’autorizzazione a proporre a tutti i creditori un concordato preventivo con cessione dei beni.

Il ricorso era già stato predisposto prima della nota autorizzativa del Ministro, datata 3 luglio 1991, e fu depositato nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Roma alle ore 9 del 4 luglio 1991, senza previa autorizzazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del combinato disposto degli articoli 161, ultimo capoverso, e 152 della legge fallimentare, per espressa volontà ministeriale, che prevedeva la convocazione dell’Assemblea solo per la ratifica dell’iniziativa.

Tuttavia il Tribunale fallimentare non riteneva, in contrasto con l'orientamento prevalente dei giudici di merito che i proponenti mancassero di legittimazione e che il ricorso fosse irricevibile.

Con decreto steso in calce al ricorso, lo stesso giorno del deposito, delegava il presidente Ivo Greco per l’audizione delle parti e per la necessaria istruttoria.

Va, in proposito, rilevato che il presidente Greco, come si è accertato ascoltando i magistrati della sezione fallimentare, assunse la funzione di giudice delegato in applicazione di una prassi consolidata della sezione che non aveva deroghe ed era conosciuta da tutti.

Il giudice delegato, dunque, convocava la ricorrente per l’audizione in camera di consiglio, fissata per il giorno 11 luglio 1991 alle ore 11, e richiedeva il parere al pubblico ministero.

Quest'ultimo, in data 8 luglio 1991, esprimeva un "parere favorevole, allo stato" e restituiva gli atti al tribunale.

Il giudice delegato richiedeva alla ricorrente, con nota del 9 luglio 1991, chiarimenti sulla situazione economico-finanziaria della società, ritenuti rilevanti ai fini del giudizio sulla meritevolezza, e procedeva all’audizione dei commissari governativi in data 11 luglio 1991, acquisendo una memoria scritta sui punti da chiarire.

Contestualmente, i commissari depositavano copia del verbale di Assemblea straordinaria della Federconsorzi, tenutasi in forma totalitaria il 9 luglio 1991, che aveva approvato, ratificandola, con i voti favorevoli di 70 dei 74 soci, la proposizione della domanda di concordato preventivo.

Passando all'esame del ricorso presentato, in esso si ravvisavano le cause che avevano determinato l’insolvenza nelle sfavorevoli condizioni del mercato internazionale dei prodotti agricoli e nella mancanza di un capitale proprio adeguato alla importanza delle attività gestite e si evidenziava la rilevante esposizione dell'impresa nei confronti del sistema bancario.

Si individuava nel commissariamento il momento decisivo per il manifestarsi della illiquidità irreversibile; si spiegava la sterile ricerca del consenso dei creditori ad una liquidazione volontaria. Si affermava inoltre la sussistenza delle condizioni giuridiche ed economiche per giungere ad un favorevole concordato, più conveniente per i creditori, attesa la possibilità di conservare la rete di vendita e l’attività di commercializzazione mediante il trasferimento della stessa, a titolo oneroso, ad una società esterna capitalizzata da terzi.

Si proponeva, quindi, il concordato con cessione dei beni, senza precisare la percentuale offerta ai creditori chirografari ma esponendo attività per lire 4.121.974 milioni a fronte di 293.443 milioni di debiti privilegiati e lire 4.752.312 milioni di debiti chirografari.

Ebbene, il ricorso nel suo complesso appare rispettoso del contenuto formale imposto dagli articoli l60, comma secondo, n. 2, e 161, comma secondo, della legge fallimentare ma, manchevole della documentazione richiesta dal terzo comma dell'articolo 161.

Mancavano, infatti, sia le scritture contabili (con la sola eccezione del bilancio al 31 dicembre 1990 e delle ultime 1540 pagine del libro giornale del 1991) sia lo stato analitico ed estimativo delle attività.

Va osservato che, secondo la costante giurisprudenza, l’omesso deposito delle scritture contabili avrebbe dovuto determinare una pronuncia di inammissibilità della procedura per insussistenza della essenziale condizione costituita dalla regolare contabilità. Trattasi d'omissione inescusabile, che non sembra tollerare equipollenti, in quanto presupposto del giudizio di meritevolezza sull'imprenditore, che impedisce la verifica della regolarità formale della contabilità, propedeutica alla regolarità sostanziale. La Federconsorzi ricorrente non giustificava in alcun modo l'omissione, né nel corpo del ricorso, né nel verbale di deposito, eseguito dai tre commissari governativi nonché dal direttore centrale, dottor Paolo Bambara, e dal responsabile della contabilità generale, signor Fiorenzo Ilari.

Per meglio comprendere e valutare l’importanza dell’omesso deposito dei libri contabili, oltre che dal punto di vista formale, anche dal punto di vista sostanziale (possibilità di ricostruzione dell’attività economico-patrimoniale della società), è opportuno ricordare quali sono i libri sociali obbligatori secondo la normativa civilistica (articoli 2214-242l e 2516 del codice civile):

1) libro giornale

2) libro degli inventari

3) libro dei soci

4) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee

5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

6) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale

7) registro dei beni ammortizzabili.

Sono poi da ritenersi obbligatori, secondo il disposto del secondo comma dell’articolo 2214 del codice civile e dell’articolo l4 del dPR 29 settembre 1973, n. 600, i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (libro delle fatture emesse e libro degli acquisti) e le scritture ausiliarie per categorie omogenee degli elementi reddituali (partitari) e di magazzino.

Va osservato che il rispetto della normazione oggettiva sulla dotazione di libri e scritture contabili è condizione di ammissione alla procedura di concordato preventivo, secondo il disposto dell’articolo 160, comma primo, n. 1, della legge fallimentare, così che la mancanza di uno o più dei libri obbligatori fa venire meno la regolarità contabile dell’impresa.

L'omissione ingiustificata del deposito dei soli libri obbligatori, secondo la normativa civilistica, nella cancelleria del tribunale al momento della presentazione della domanda, impedisce la ricevibilità della stessa.

Dal decreto d'ammissione, pronunciato il 22 luglio 1991 dal Tribunale di Roma, si apprende, tuttavia, che le scritture contabili non erano state depositate in cancelleria perché i "voluminosi registri non avevano trovato posto nei locali di questo tribunale".

L’asserto, non appare, però, del tutto convincente.

Se, infatti, effettivamente, il libro giornale era di consistenza tale da creare problemi di spazio, tutti gli altri libri sociali obbligatori avevano dimensioni ordinarie. Quindi tutti i libri, prescritti dalla normativa del codice civile, con la sola eccezione del libro giornale, erano facilmente trasportabili. Trattandosi di libri di modesta consistenza, soprattutto se limitati al periodo da riguardare utilmente (biennio precedente alla proposta di concordato), non più ingombranti, in ogni caso, di quelli di qualsiasi altra società che avesse proposto un concordato preventivo, potevano essere conservati nella cancelleria della sezione fallimentare.

Così esaurito il tema della ricevibilità del ricorso, va analizzato, in ordine logico, quello successivo dell'ammissibilità dello stesso.

Il mancato deposito della gran parte dei libri obbligatori e delle scritture contabili, non poteva, infatti, impedire e non impedì la materiale verifica dei libri e delle scritture contabili da parte del tribunale.

Nel decreto sopra citato si afferma che "in data 16 luglio il Giudice su delega del Collegio - si portava in via Curtatone, sede degli uffici della Federconsorzi, allo scopo di controllare la regolarità formale delle scritture contabili" riscontrando che "il libro giornale e quello degli inventari risultano regolarmente bollati e vidimati ai sensi dell’articolo 2215 del codice civile e che le registrazioni furono tutte eseguite successivamente alla data di vidimazione.

L’indagine per campione eseguita sulle scritture ha inoltre consentito di constatare che la tenuta dei libri è stata, per il biennio antecedente al ricorso, conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 2219 del codice civile.

E’ stato soltanto riscontrato un ritardo di circa un mese nella registrazione delle operazioni; ma, tenuto conto della estrema complessità delle operazioni contabili e, in genere, della tendenza dell’impresa ad avvalersi, anche agli effetti civilistici, della normativa fiscale che consente all’imprenditore di eseguire le registrazioni entro 60 giorni dalle singole operazioni, si ritiene che questo ritardo non rappresenti una irregolarità tale da compromettere il riscontro obiettivo e sostanziale della gestione dell’impresa".

Nessun ulteriore accenno è fatto nel decreto agli altri libri obbligatori né risulta essere stato compilato verbale dell’esame compiuto dal giudice delegato nella sede della Federconsorzi.

L'accesso del presidente Greco, insieme con l’avvocato Ghia (difensore domiciliatario della Federconsorzi nella procedura di concordato preventivo) alla sede della Federconsorzi il giorno 16 luglio 1991 alle ore 11, fu anche annotata dal dottor Giorgio Cigliana, uno dei tre commissari governativi in carica, nella sua agenda.

Ebbene, in base alla normativa, la domanda di concordato è inammissibile se non sia possibile, per difetti contenutistici o per il mancato rispetto dei canoni civilistici sulla rappresentazione dei fatti contabili, evincere dall’insieme della contabilità le cause del dissesto e la reale situazione patrimoniale dell’impresa. I libri contabili regolarmente tenuti dal punto di vista formale presentano, infatti, un duplice rilievo probatorio nella procedura di concordato preventivo: diretto, relativamente ai fatti documentati; indiretto, relativamente all’andamento dell’azienda.

I libri previsti dal codice civile sono sufficienti ai fini di un positivo giudizio sulla regolarità contabile per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Occorre, però, che gli stessi siano tenuti nel rispetto dei principi di cronologicità della registrazione, di progressività della numerazione dei fogli, della preventiva bollatura da parte dei pubblici uffici, della assenza di cancellature ed abrasioni ed infine secondo la fondamentale regola della competenza economica, per cui tutti i fatti relativi ad un determinato esercizio contabile vanno registrati nel libro competente per annualità (articoli da 2215 a 2219 del codice civile).

Si ritiene, ai fini della regolarità contabile, che per la registrazione nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino, si possa far riferimento al termine di sessanta giorni, decorrente dal verificarsi del fatto contabile o dal ricevimento del documento di terzi, come previsto dall'articolo 22, comma secondo, del dPR 29 settembre 1973, n. 600.

Orbene, le scritture della Federconsorzi non erano, secondo la Commissione, idonee alla ricostruzione della effettiva situazione patrimoniale dell’impresa.

Va considerato che, per quanto riguarda le registrazioni dei movimenti di gestione sul libro giornale, il riscontrato ritardo di circa un mese appare verificarsi in meno della metà delle registrazioni, mentre la maggioranza dei movimenti risulta iscritta con ritardi variabili da due-tre mesi sino a due anni.

Si segnala in particolare il volume 123 del giornale 1989 (conservato presso il deposito di Castelnuovo di Porto) che reca iscritti in data 21 dicembre 1989 per quasi ottocento pagine (da 180 a 966) movimenti contabili e finanziari relativi al novembre ed al dicembre dell’anno precedente (1988) mentre il volume 56 del giornale 1990 reca iscritti, solo in data 31 dicembre 1990, per tutte le 1500 pagine, movimenti contabili e finanziari degli anni 1988, 1989 e 1990.

Le ultime pagine del libro giornale 1991 ed il bilancio al 31 dicembre 1990, redatto in forma semplice e non consolidato, nonché senza la nota integrativa e tutte le altre analitiche indicazioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, con decorrenza dall’esercizio 1993, non possono, infatti, ritenersi sufficienti a rappresentare l’andamento gestionale dell’impresa.

Basta considerare la difformità tra il bilancio depositato dagli amministratori, chiuso formalmente in pareggio, e la conclamata insolvenza dedotta dai commissari governativi nella domanda di ammissione al concordato preventivo.

Inoltre un esame a campione condotto dalla Commissione, ha consentito di accertare gli enormi ritardi sistematici nelle registrazioni, evidenziandosi in particolare il concentrarsi di movimenti di vecchia data proprio negli ultimi giorni di ciascun esercizio.

Appare quindi sorprendente che la verifica condotta dal giudice delegato, attestante la regolare bollatura e vidimazione successiva dei libri, non abbia condotto alla scoperta di registrazioni di movimenti anteriori di oltre un anno rispetto alla data corrente.

A ciò va aggiunto che nessuna specifica menzione è fatta, nel decreto di ammissione della Federconsorzi al concordato preventivo, ai libri sociali diversi dal libro giornale e dal libro degli inventari.

Di tali libri (libro soci, libro delle deliberazioni dell’Assemblea, libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, libro delle deliberazioni del Collegio sindacale e registro dei beni ammortizzabili) non vi è traccia alcuna (con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale) neppure nel verbale di vidimazione della ultima pagina redatto ai sensi dell’articolo 170 della legge fallimentare, in data 23 luglio 1991 con l’ausilio del cancelliere.

Quanto sopra esposto sembra integrare una serie di irregolarità formali e gestionali tali da inficiare il requisito della regolarità contabile.

Lo stravolgimento del principio della competenza economica rendeva impossibile una corretta ricostruzione dell’andamento aziendale.

Peraltro deve evidenziarsi che ancora oggi non sembra esservi traccia, sia presso i depositi di Castelnuovo di Porto e di via dei Piceni, che presso le sedi della liquidazione e della gestione commissariale, del fondamentale libro dei soci della Federconsorzi.

Sembra, dunque, alla Commissione che la domanda di concordato dovesse essere dichiarata irricevibile ed inammissibile allo stato degli atti.

L’imprimatur giudiziario della domanda della Federconsorzi, appare, inoltre, essere intervenuto, nella prima fase di delibazione dell’ammissibilità, in tempi eccezionalmente rapidi.

Va ricordato, infine, che mentre nella vicenda Federconsorzi sembra esservi un atteggiamento benevolo del Tribunale, la prassi dello stesso era invece restrittiva: nel triennio 1990-1992, fu concessa l’omologazione solo a 13 proposte di concordato preventivo su 60 depositate, con una percentuale favorevole di poco superiore al 20 per cento.


3. La valutazione della cosiddetta meritevolezza

Nella valutazione della sussistenza o meno delle condizioni soggettive richieste dalla legge fallimentare per l'ammissione alla procedura, e cioè di quella che il linguaggio giuridico sintetizza come "meritevolezza", l’interpretazione del Tribunale si presta a commento sul piano giuridico e sul piano storico-fattuale.

L’articolo 181 n. 4 della legge fallimentare stabilisce che condizione essenziale per l’omologazione del concordato preventivo è una positiva valutazione da parte del Tribunale che il debitore sia "meritevole" del beneficio, "in relazione alla sua condotta e alle cause che hanno provocato il dissesto".

Secondo la previsione di legge, dunque, il debitore dev'essere ritenuto meritevole del concordato essenzialmente in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e non all’eventuale tentativo di limitare i danni.

Non può essere meritevole del concordato preventivo l'imprenditore che abbia cagionato o aggravato il dissesto con comportamenti dolosi, o caratterizzati da colpa grave.

Non sono concessi benefici all'imprenditore resosi responsabile di fatti lesivi della garanzia creditoria.

Collegando espressamente la valutazione di meritevolezza alle cause del dissesto, la legge fallimentare ha inteso riferirsi alla ricostruzione delle vicende dell’impresa, imponendone una valutazione complessiva e globale.

Nel caso di società insolvente la valutazione non può avere per oggetto che il duplice parametro della condotta dei suoi amministratori e delle cause del dissesto prescindendo dalla imputabilità soggettiva della mala gestio ai portatori dell’istanza di concordato.

Basta considerare che se fosse sufficiente cambiare gli amministratori per ridare all'impresa una qualificazione positiva non vi sarebbero mai, con tale facile escamotage, società immeritevoli del concordato.

Il Tribunale di Roma dichiarò che la Fedit era meritevole del concordato preventivo così argomentando: "il collegio ritiene che il comportamento dei commissari, proteso verso la salvaguardia dei diritti dei creditori, costituisca l’elemento decisivo per far ritenere sussistente il requisito della meritevolezza" e, quindi, individuò la meritevolezza della impresa Federconsorzi nell’operato dei commissari governativi.

Si concretò così un giudizio positivo sulla meritevolezza che già si poteva rinvenire in un appunto del commissario Cigliana, di data 14 maggio 1992, anteriore di ben due mesi alla data di delibazione dell’omologa del concordato "c'è iatus tra i vecchi amministratori ed i commissari".

La Commissione non ha ignorato l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, diverso da quello esposto, che tende a valorizzare una positiva gestione immediatamente precedente il concordato, consentendo ad una società rinnovatasi di godere del beneficio concordatario e di non essere penalizzata da una mala gestio precedente.

Si richiede, tuttavia, un effettivo e concreto sforzo degli ultimi amministratori in favore del ceto creditorio.

Ma, l’impegno dei commissari governativi fu finalizzato solo al tentativo di liquidazione volontaria della Fedit, non durò che 48 giorni, sfociò nella richiesta di concordato preventivo e non sembra essersi tradotto in alcun beneficio per il ceto creditorio, salvo che questo non debba ravvisarsi, tautologicamente, nella richiesta stessa di concordato.

La condotta degli amministratori della Fedit che ne avevano cagionato il dissesto, come risultava da tutti gli atti della procedura, dalla relazione del commissario giudiziale, dalla impostazione dei commissari governativi, dalle consulenze raccolte dal Tribunale, lo rendeva impossibile.

Faceva osservare il commissario giudiziale Picardi nella sua relazione già citata, che: "Le ultime cause del dissesto sopra illustrato sono certamente in correlazione con il comportamento e con le scelte degli amministratori che erano in carica prima del commissariamento da parte del Ministero dell’Agricoltura e Foreste". E aggiungeva: "(…)Dall’analisi delle cause dei dissesto (…) si desume, (…) che nel momento del commissariamento della Federconsorzi, le prospettive di un riequilibrio gestionale erano illusorie.

Per tali vennero immediatamente percepite dai Commissari governativi, che correttamente, individuarono nella liquidazione l’unica soluzione possibile.

Fallito il tentativo di una liquidazione volontaria, il ricorso ad una procedura concorsuale, di tipo liquidatorio, era inevitabile".


4. La verifica della regolarità contabile

La condizione d'ammissione del concordato costituita dall'esistenza di una regolare contabilità, va verificata, come si è ampiamente visto, all’atto dell’ammissione alla procedura.

Essa va rivalutata e, quindi, riconfermata od esclusa al momento dell'omologazione, a norma dell’articolo 181 della legge fallimentare.

Il giudizio non ha più connotazione di sommarietà e, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, deve riguardare non solo la regolarità formale ma anche e soprattutto la "idoneità alla chiara ricostruzione delle vicende economiche dell’impresa".

Orbene, va osservato che il Tribunale di Roma, prima dell'omologa, non sembra aver assunto una autonoma iniziativa di disporre un accertamento sulla regolarità formale e sostanziale della contabilità e dei bilanci per gli anni 1988, 1989 e 1990 e, quindi, sulla consistenza patrimoniale e le condizioni economiche, finanziarie e reddituali dell’impresa.

L’incarico di esaminare i bilanci degli esercizi 1988, 1989 e 1990, fu conferito infatti, dai commissari governativi ad un collegio composto dall'avvocato Lucio Ghia, dalla professoressa Maria Martellini e dal professor Mario Sica.

Al riguardo occorre considerare che l'avvocato Ghia era il professionista che assisteva la Federconsorzi nella procedura di omologa e che il professor Sica, come ha dichiarato il dottor Pellizzoni, "(…) ebbe un incarico quando fu richiesta la preparazione della domanda di concordato preventivo".

L’incarico fu conferito in data 15 novembre 1991 e fu assolto il successivo 20 novembre.

In soli cinque giorni furono esaminati tre bilanci.

Nella relazione a firma dei tre tecnici si legge l’avvertenza che l’esame era stato condotto, esclusivamente, sui tre bilanci e su una nota del dottor Bambara del 3 maggio 1991 e che non si era proceduto all’esame del "dettaglio contabile e dei corrispondenti supporti documentali".

Sembra di comprendere che, in altri termini, non era stata eseguita nessuna verifica e non era stato fatto nessun approfondimento.

Ha, in proposito, dichiarato alla Commissione, nel corso dell'audizione del 21 dicembre 2000, la professoressa Martellini: "(…) Il lavoro fu fatto in tempi molto brevi e fu abbastanza superficiale".

Il Collegio peritale concludeva affermando che: "Con maggiori riserve per quanto concerne l’esercizio 1988 (…) può in definitiva concludersi che bilanci relativi al triennio 1988/1990 offrono un accettabile quadro informativo circa lo stato e l’evoluzione dell’assetto patrimoniale, finanziario e d economico della Federconsorzi; essi peraltro lasciano intravedere le improprietà ed inefficienze di imputazione che pur avendo avuto origine in un passato più o meno remoto generano ancora sensibili ripercussioni sulle risultanze contabili prese in esame".

Segnalava, inoltre, che la comprensione dell’evoluzione delle poste dei tre bilanci e nell’interno d'ogni bilancio era possibile solo avendo conoscenze tecniche adeguate e concludevano che era necessario compiere molteplici approfondimenti per determinare le ragioni (e, quindi, l’attendibilità) dell’evoluzione, positiva e negativa delle poste.

Si trattava, dunque, di un giudizio articolato, che, anche a trascurare le avvertenze d’insufficiente approfondimento, che pur il documento si preoccupava di affermare e ribadire, conteneva rilevanti rilievi negativi sull’intelligibilità e sulla chiarezza dei bilanci.

Ne derivano, alla Commissione, gravi e fondati dubbi sull’ammissibilità ed omologabilità del concordato.

A tanto va aggiunto che la professoressa Martellini, nell'audizione davanti alla Commissione, ha affermato - rispondendo alla domanda se, secondo le norme dettate dal codice civile e secondo la corretta tecnica di rappresentazione contabile, il bilancio del 1990 si sarebbe potuto chiudere in pareggio - che "(…) in base ad una impressione e non su base documentale, ritengo di no. Le ingenti svalutazioni portate nel 1991 e 1992 non sono maturate nel 1991 o 1992 ma emerse attraverso un perfezionamento della contabilizzazione, per cui é infine risultato evidente ciò che andava corretto. Questi fenomeni negativi sono sempre il risultato di una accumulazione di fatti che, se emergono tutti insieme, lo fanno in modo clamoroso (…).

Devo rispondere che i bilanci non rappresentavano in modo veritiero e completo la realtà patrimoniale, economica e finanziaria di Federconsorzi, questo è fuori dubbio. In tutta coscienza mi sono sempre chiesta come mai su questi bilanci non si fosse mai fermata l'attenzione di alcuno. L'evidenza è evidenza".

Incalzata dalla Commissione sull'argomento della falsità dei bilanci, ha inoltre affermato: "(…) Con le mie parole ho dichiarato che questi bilanci non rappresentavano la verità. Questa é una forma letteraria per rispondere al Presidente. Non voglio usare l'espressione "il bilancio è falso" non ritenendo di avere la competenza per concludere ciò. (…) In realtà, quel che a me sembra interessi sapere é se, per quanto ho appreso dal mio lavoro, abbia trovato quei bilanci idonei a dare il quadro della realtà economico-finanziaria della Federconsorzi. Dico di no".

Ciò conferma l’identica conclusione alla quale era pervenuto il professor Flavio Dezzani, per incarico del Ministro Goria.

A prescindere dalla relazione del commissario giudiziale, l’unico documento tecnico di cui disponeva il Tribunale all’atto dell’omologa, decisa il 5 luglio 1992, era quello redatto da tre tecnici officiati come si è esposto.

Il commissario giudiziale, professor Picardi, chiese espressamente al giudice delegato, con istanza del 23 febbraio 1992, di disporre un accertamento tecnico contabile. Il dottor Greco non accolse la richiesta ma autorizzò, in data 5 maggio 1992, i commissari governativi a conferire nuovamente all’avvocato Lucio Ghia, alla professoressa Maria Martellini ed al professor Mario Sica, l’incarico di compiere accertamenti sulle cause del dissesto, dando loro mandato di esaminare i bilanci della Federconsorzi dal 1986 al 1990.

Su richiesta del professor Picardi, il collegio degli esperti fu integrato con un esperto designato dalla procedura. La scelta del dottor Greco cadde sul professor Francesco Carbonetti che vantava una docenza universitaria ma sembrava esperto, in particolare, di questioni bancarie.

Il professor Carbonetti era stato, inoltre, un consulente della Federconsorzi ai tempi della gestione Pellizzoni, e da tre anni era presidente della banca Fideuram, creditrice della Fedit.

La seconda relazione degli esperti fu depositata solo in data 16 marzo 1993, a concordato già omologato, ma significativamente essa non mancava di distinguere "sotto il duplice profilo della loro chiarezza e verità", i bilanci relativi agli esercizi 1986-1988 dagli ultimi due che pur determinando "riserve relative al congruo apprezzamento di talune poste, in particolare di quelle attinenti ai crediti e alle immobilizzazioni finanziarie" non mancavano di apparire sufficientemente chiari.

Si deve, a questo punto, ricordare che, secondo i consulenti del pubblico ministero di Roma, la contabilità della Fedit era tenuta in maniera:


"incompleta mancando parte della documentazione probatoria e parte delle altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa;


sostanzialmente irregolare;


in guisa tale da rappresentare in maniera non veridica le vicende della gestione".

Secondo quanto accertato da questa Commissione, a quanto già evidenziato nel paragrafo precedente va aggiunto che la Federconsorzi tenne in maniera irregolare ed incompleta parte delle scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa: almeno fino al 1989, i piani dei conti furono insufficienti ed incomprensibili nelle voci.

Essa si avvalse di un impianto contabile inidoneo a consentire un controllo effettivo della gestione. Gli accadimenti economici venivano, sovente, rilevati contabilmente in maniera confusa senza specifici riferimenti documentali suscettibili di riscontro.

Per tali anomalie, le scritture contabili, sono da considerare, per una parte rilevante, inattendibili.

I bilanci dal 1982 al 1991 appaiono irregolari e non rappresentativi della realtà economica e patrimoniale dell'impresa. I crediti venivano sopravvalutati.

Le perdite, eccedenti notevolmente il capitale sociale ed anche l’intero patrimonio della società, venivano occultate.

I risultati d'esercizio non erano veridici.

I bilanci dal 1982 al 1988, si chiusero in utile perché si omise di procedere ad accantonamenti di fondi rischi nell’ordine di circa 100 miliardi l’anno.

Il pareggio del bilancio 1989 fu l'effetto della cancellazione dal passivo e della iscrizione nel conto economico di una corrispondente sopravvenienza attiva costituita da "Debiti prescritti" per lire 159,7 in realtà inesistenti.

Negli anni 1989 e 1990, il pareggio del bilancio fu l'effetto dell'utilizzo di fondi che non costituiscono veri e propri componenti positivi di reddito, ma solo partite contabili.

Se si considera poi che, nei due esercizi in parola, risultano utilizzati anche i cosiddetti "debiti prescritti" per lire 159.733 milioni per l’anno 1989 e lire 221.430 milioni per l’anno 1990, si coglie l'esatta portata delle consistenti perdite riferite ai precedenti esercizi.

Sembra, quindi, alla Commissione che, sulla base degli elementi percepibili ed ancor più di più di quelli che sarebbero potuti emergere da un adeguato approfondimento tecnico, il concordato non avrebbe dovuto essere omologato perché non ne sussisteva una condizione fondamentale.


5. La determinazione della percentuale di realizzo

Desta perplessità il fatto che il Tribunale non valutò per nulla se il concordato fosse per i creditori più o meno conveniente del fallimento.

E’, tuttavia, un ultimo profilo a presentare le connotazioni di maggiore rilievo.

Esso concerne la copertura del fabbisogno concordatario e cioè la previsione di incasso sufficiente per pagare ai creditori non privilegiati almeno il 40 per cento dei loro crediti.

Tale percentuale del 40 per cento rappresentava, infatti, il limite non valicabile, al di sotto del quale non c’era che il fallimento.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione impone che, in sede di omologazione, il Tribunale valuti la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il pagamento dei creditori con un livello di attenzione tale da raggiungere la "quasi certezza".

Occorre dunque la sicurezza, nei limiti in cui la natura previsionale del giudizio lo consente, che nella fase dell’esecuzione la proposta trovi piena attuazione e non tradisca le legittime aspettative dei creditori.

Ciò è di decisiva importanza per l'impossibilità, sancita dalla legge, di risolvere il concordato quando i creditori non possano ottenere la percentuale promessa.

Gli organi giudiziari sono tenuti a compiere ogni sforzo per contenere l’alea dell’esatto adempimento nel concordato per "cessio bonorum", assicurandosi che le prospettive di realizzo dell’attivo siano effettivamente congrue rispetto all’entità delle passività da soddisfare.

A tal fine il Tribunale di Roma si avvalse di una nutritissima ed onerosa schiera di consulenti per quasi ogni aspetto del patrimonio della Federconsorzi, i quali avevano tutti il compito di stabilire quanto si poteva ricavare dalla vendita dell’asset analizzato.

Dopo avere ampiamente illustrato il metodo seguito e le scelte estremamente prudenziali adottate, il Tribunale determinò nella sentenza in 3.939 miliardi di lire le effettive possibilità di realizzo dell’attivo.

Quanto al passivo, il Collegio, indicò l’esistenza di crediti in prededuzione per 374 miliardi, di crediti privilegiati per 462 miliardi e di crediti chirografari per 4.072 miliardi di lire.

La percentuale del 40 per cento di questi ultimi era pari a 1.628 miliardi.

Il fabbisogno concordatario minimo era quindi pari a complessivi 2.464 miliardi (1.628 miliardi di crediti chirografari, più 374 miliardi di crediti da prededursi, più 462 miliardi di crediti privilegiati).

L’esubero di ben 1.475 miliardi emergente dal confronto tra attivo disponibile e fabbisogno passivo (valore attivo 3.939 miliardi - 2.464 miliardi fabbisogno = 1.475 miliardi) consentiva al Tribunale di affermare perentoriamente e fondatamente che "i beni ceduti sono sufficienti per il pagamento dei creditori chirografari almeno nella misura del 40 per cento, oltre il pagamento totale delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati".

La previsione di realizzo appariva, pertanto, tale da porre al riparo da qualunque negativa eventualità. Se si potevano ricavare 3.939 miliardi dalla vendita in massa o singola dei beni, c’era un margine di sicurezza contro l’eventualità di minori incassi di ben 1.475 miliardi, tale da garantire che comunque la somma di 2.464 miliardi, necessaria per pagare il 40 per cento ai creditori ordinari, sarebbe stata incassata.

Non mancava il Tribunale di prendere in esame nella sentenza le modalità con le quali si sarebbero potuti rendere liquidi e cioè vendere i beni cominciando "in ordine logico, per il suo carattere risolutivo globale, dalla proposta di vendita in massa di tutti i beni già formulata da un professionista per conto di una costituenda società al prezzo di £ 2.150 miliardi".

E, pur affermando di non potere in sede di omologazione "adottare decisioni al riguardo, ma solo considerare la proposta come un’ipotesi di liquidazione da coltivare in prosieguo", ne valutava positivamente l’ammissibilità e favorevolmente la convenienza, osservando come "in genere la vendita in massa consenta di realizzare l’attivo in tempi brevi e con una forte riduzione dell’alea propria della liquidazione protratta".

Non poteva, comunque, sottrarsi dal trattare il vero problema, il prezzo offerto: "la congruità del prezzo offerto rappresenta il più importante aspetto della questione" e si domandava, senza rispondersi, del tutto retoricamente "fino a che punto la celerità della monetizzazione possa giustificare un divario fra il prezzo offerto e il valore presunto dei beni" facendo ben intendere quale sarebbe stata la decisione finale con l’affermazione "allo stato, debba prevedersi l’ipotesi di vendita in massa come prima via da sperimentare".


6. Le dismissioni

Singolare è sembrata alla Commissione, nell’ottica della tutela degli interessi di tutti i creditori che è la sola che può e deve ispirare le scelte del giudice delegato, la determinazione con la quale il magistrato Greco respinse molte delle richieste dei primi tre commissari governativi di vendere parti del patrimonio, nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di concordato e la sua omologazione anche quando si presentavano occasioni, che andarono così perdute, d’immediati incassi per il ceto creditorio.

Il dottor Greco addusse, a sostegno del suo operato, l'autorità di un pronuncia della Corte di Cassazione risalente nel tempo e rimasta isolata, su un tema, peraltro, non del tutto pertinente, e, quindi, l’esistenza di ostacoli di natura giuridica alle cessioni parziali.

Se il dottor Greco si fosse sempre conformato agli orientamenti tradizionali, non ne stupirebbe l’invocazione di una giurisprudenza conservatrice.

Poiché è, invece, difficile trovare nei repertori della giurisprudenza fallimentare decisioni, su ogni altro aspetto della procedura, più innovative di quelle adottate dal Tribunale di Roma e dal giudice Greco nella vicenda Federconsorzi, tanto che la sentenza che omologò il concordato fu pubblicata in tutte le riviste specializzate, appare difficile non ricavarne motivi di perplessità.

Tanto più che in realtà non esisteva nessun divieto giuridico, testuale o sistematico, di vendere beni della Fedit prima della sentenza d’omologa del concordato.

L’orientamento interpretativo al quale il dottor Greco si richiamò, appare inoltre in contraddizione con la scelta, compiuta nella fase successiva all’omologazione, di assegnare assoluta preminenza all'obiettivo della rapidità del realizzo dei beni, accogliendo l'offerta della SGR che prevedeva un prezzo tanto inferiore rispetto al valore di stima dei beni.

La procedura rinunciò a dismissioni parziali - che avrebbero consentito incassi forse più congrui ma dilazionati e che sicuramente non avrebbero, per ragioni di mercato, permesso di cedere tutto - per vendere l’intero patrimonio, in blocco e subito, quasi a metà prezzo.

La questione determinò un contrasto acceso tra i commissari governativi ed il giudice Greco.

Vi fu disappunto anche nel ministro Goria, tanto da indurlo, secondo quanto si legge nell’agenda del commissario governativo Cigliana relativa al 1991, a parlare addirittura con il presidente del Consiglio Andreotti, di un eventuale "cambio dalla procedura" e cioè del passaggio alla liquidazione coatta amministrativa.

I commissari, secondo la stessa fonte, il 21 novembre 1991, si recarono dal dottor Greco "minacciando" proprio il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa ed ottenendone l’impegno ad autorizzare un finanziamento di venti miliardi in favore della Fedital, che ne impedì la dichiarazione di fallimento e ne consentì la vendita al gruppo Cragnotti.


7. I pareri del professor Carbonetti

Il professor Carbonetti fu autore, su richiesta della procedura, di tre pareri tecnici, che recano le date del 18 maggio, del 30 giugno e del 22 luglio 1992.

Il primo parere riguarda le modalità dell’ipotizzata vendita delle partecipazioni nella Banca di Credito Agrario di Ferrara.

Nel secondo, anteriore alla decisione sull’omologa di quasi un mese, ma successivo alla presentazione dell’offerta da parte dell'avvocato Casella, il professor Carbonetti procedeva a comparare il valore dei principali cespiti - determinato, nel bilancio redatto dai commissari governativi al 31 dicembre 1991, in 2.845 miliardi -, con i 2.150 miliardi dell’offerta SGR.

In realtà, ai fini del realizzo, i commissari avevano valutato i cespiti 3.693 miliardi e non 2.845!

Ma l'unico valore che rilevava non poteva essere che quello stabilito dal commissario giudiziale recependo le valutazioni dei periti, operando tutti nella prospettiva esclusiva della determinazione del valore di realizzo.

Ed ecco che, in un terzo parere, del 22 luglio 1992, e, quindi depositato il giorno prima che il Tribunale deliberasse sull’omologazione, il professor Carbonetti scriveva: "(…) Mi si chiede ora di porre a confronto i suddetti valori (l’offerta Casella n.d.r.) con la stima a suo tempo effettuata dal Commissario Giudiziale il quale, a conclusione di un elaborato procedimento, indica in 3.939 miliardi il valore dell’attivo.

Al riguardo, va pregiudizialmente osservato che un confronto analitico è possibile solo tra le valutazioni del Commissario Giudiziale e quelle espresse nel bilancio di esercizio, dato che il "progetto Capaldo" indica soltanto una cifra globale, senza fornire ragguagli circa le stime dei singoli cespiti (…).

Come si diceva all’inizio, un confronto analitico fra la valutazione del Commissario Giudiziale e il prezzo indicato nel Piano Capaldo non può essere compiuto. Non si è in grado, quindi, di sapere a quali poste siano da attribuire le differenze valutative; può peraltro congetturarsi che il comparto principalmente responsabile del divario sia quello dei crediti, essendo appunto il cespite il cui realizzo è più caratterizzato da incertezze.

Quel che preme sottolineare è che, ad avviso dello scrivente, sarebbe sbagliato un approccio alla questione che intendesse ricercare quale tra i due sia il valore "giusto".

Il valore di 3.500 (in realtà 3.939 n.d.r.) miliardi indicato dal Commissario Giudiziale è il frutto di un’elaborazione condotta con il più alto grado di diligenza professionale.

Il valore di 2.150 miliardi è quello di un’offerta negoziale, che consente un’immediata chiusura della procedura, eliminando i costi, le incertezze e soprattutto le lungaggini della liquidazione; tale offerta è inoltre accompagnata dalla incondizionata possibilità per qualunque creditore che ritenesse il prezzo inadeguato di partecipare ai rischi e ai vantaggi dell’operazione.

C’è infine da considerare, per valutare la convenienza della soluzione in esame, le modificazioni del contesto economico intervenute dopo la realizzazione della valutazione del Commissario Giudiziale e, in parte, anche dopo la presentazione del "progetto Capaldo". Si tratta:


dell’andamento flessivo dei prezzi degli immobili;


del deterioramento della situazione economica delle imprese italiane, che può indurre a una minor valutazione delle partecipazioni;


della caduta dei corsi azionari, che può incidere sulla valutazione delle partecipazioni quotate;


del rilevante aumento del costo del denaro, per effetto del quale risulta proporzionalmente accresciuto il vantaggio di un realizzo rapido rispetto ai tempi lunghi della liquidazione".

Si osserva innanzitutto che, poiché con la decisione sull’omologa il Tribunale non avrebbe dovuto decidere anche sull’accoglimento o meno della proposta del professor Capaldo, un eventuale parere sul rapporto tra offerta e stime sarebbe stato logico e comprensibile solo dopo l’omologazione e non prima di essa.

Un parere del genere, per la sua importanza, avrebbe dovuto essere affidato ad un collegio di periti ed a tempo debito. Desta sgomento la scomparsa del parere, come quella degli altri due, dagli atti della procedura.

L’entità della cifra offerta aveva suscitato sorpresa, come accade sempre in presenza di accentuate divaricazioni tra stime ed offerte (anche se, come già si è detto, alla pubblicazione del Piano Capaldo non si accompagnò alcuna altra proposta maggiore).

Il suddetto parere, lungi dal non aver alcun rilievo nelle determinazioni del Tribunale, come il dottor Greco e il professor Carbonetti sostengono, offrì un contributo argomentativo, di cui si può cogliere l’eco in alcune pagine della sentenza d’omologa.


8. L'autorizzazione alla vendita del patrimonio alla SGR


8.1 La possibilita' del ricorso ad un'asta


Con ordinanza del 23 marzo 1993, il Tribunale di Roma (collegio: Greco-Celotti-De Vitis) autorizzò la vendita del patrimonio della Fedit alla SGR.

L’analisi delle motivazioni suscita notevoli perplessità.

La prima questione che il Tribunale doveva affrontare era costituita dalla decisione da prendere sul disporre o non disporre un’asta, per la vendita in massa dei beni, come previsto, sia pur in forma eventuale, nella sentenza d’omologazione del concordato e come preteso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

L’asta avrebbe potuto non avere successo, per assenza di partecipanti; in tal caso si sarebbe potuto ragionevolmente abbandonare una tale modalità di vendita.

Ma l’effettuazione dell’asta avrebbe comportato la possibilità che la SGR non se la aggiudicasse; che il prezzo fosse fissato nella misura stimata ai fini dell’omologazione; che il prezzo offerto da uno dei partecipanti potesse essere comunque maggiore di quello offerto da SGR.

Per motivare la decisione di non procedere all’asta, contraddicendo se stesso, il Tribunale ne sostenne la sopravvenuta inutilità assumendo che, dopo la sentenza di omologa, non vi erano stati segnali d’interesse da parte di altri, diversi dalla costituenda nuova società.

La giustificazione è stata ribadita dal dottor Greco e dagli altri giudici fallimentari nel corso delle loro audizioni davanti alla Commissione.

Non essendosi quindi manifestati possibili concorrenti non sarebbe stato utile, ad avviso dei giudici fallimentari, neppure bandire l’asta.

Ad avviso della Commissione, il successo o l’insuccesso di un’asta non possono essere giudicati se non dopo l’esperimento della stessa. L’argomentazione del Tribunale si risolve in una petizione di principio perché dà per scontato ciò che non lo era per nulla. Inoltre, al lettore della sentenza di omologa, interessato all’acquisto dei beni Fedit che non si fosse persuaso che la vendita in favore di SGR in realtà era stata già decisa, non restava che attendere che venisse bandita l’asta e che ne fosse fissato il prezzo.

Non avrebbe avuto, infatti, nessuna convenienza a manifestare una volontà d’acquisto per non rivelare le sue intenzioni entrando in collisione con gran parte del sistema bancario. Nulla, poi, escludeva che, a seguito di un’adeguata pubblicizzazione sul mercato internazionale del bando d’asta che avrebbe dovuto contenere una precisa indicazione dei beni e del relativo prezzo, altri soggetti economici, italiani od esteri, potessero essere stimolati a concorrere.


8.2 La valutazione della congruità e dell’opportunità dell'offerta

Dubbi si possono avanzare sulle ragioni elencate dal Tribunale, nel corpo del citato provvedimento per accogliere un’offerta sensibilmente minore del valore stimato dei beni.

Il Tribunale aveva omologato il concordato preventivo, stimandone un valore di realizzo destinato a soddisfare le aspettative dei creditori nella misura di 3.939 miliardi.

Richiesto del dovuto parere sull’accoglimento della richiesta di acquisto di SGR per 2.150 miliardi, il commissario giudiziale, professor Picardi, il 22 febbraio 1993, e cioè solo un mese prima, scriveva: "(…) Le prime dismissioni hanno evidenziato una plusvalenza tendenziale di oltre il 20 per cento".

L’affermazione è di grande importanza. Essa, infatti, indica le possibili prospettive del realizzo, superiori alle stime. Ne risulterebbe, inoltre, smentito l’argomento emerso nelle riunioni tra i futuri soci per avvalorare il forte abbattimento dei valori di presumibile realizzo dei beni, costituito dall’esito delle prime vendite.

In tale riunioni, non pare che il professor Capaldo potesse riferirsi ad altro che alla sola vendita della Fedital, società di cui conosceva il valore reale, e che era a così alto rischio di fallimento, da costituire un caso a se stante.

Proseguiva il professor Picardi: "(…) il prezzo di acquisto di tutte le attività della Federconsorzi è fissato nella proposta del professor Casella in 2.150 miliardi; la notevole differenza dovrebbe in linea generale far propendere per una forma di liquidazione tradizionale (…) una valutazione basata solo su questo dato sarebbe tuttavia riduttiva. Non a caso il comitato dei creditori ha formulato un parere non univoco con l'astensione di due membri, in quanto promotori della SGR, altri due membri hanno espresso parere favorevole, seppur condizionato; un altro membro parere sostanzialmente contrario.

(…) La fase recessiva non dovrebbe comportare necessariamente un deprezzamento generalizzato dei beni ceduti ai creditori (...) da un recente studio della "Gabetti Agency" risulta che il settore immobiliare nel '93 sarà contrassegnato da un allungamento dei tempi dei trasferimenti immobiliari (…) accompagnato da un aumento, in valori assoluti, dei prezzi; (…) un crollo dei prezzi non viene ritenuto ipotizzabile dalla Gabetti. (...) Gli immobili Fedit appaiono particolarmente idonei a soddisfare le esigenze degli enti, istituti o investitori stranieri.

(…) Il protrarsi della liquidazione è destinato a ripercuotersi in modo senza dubbio negativo sulle partecipazioni industriali e commerciali (…).

La proposta di acquisto in massa comporta indubbiamente una riduzione dei tempi della procedura (…) stimata in tre anni (…) e dei costi complessivi di gestione, stimata in 73,9 miliardi".

Il professor Picardi pose, quindi, in luce, elementi favorevoli e contrari all’accoglimento della proposta.

I primi sembrano, in verità, di gran lunga più rilevanti dei secondi, perchè costituiti, in sintesi, dalla riduzione dei tempi e dei costi della procedura e dalla minore presumile perdita di valore delle partecipazioni.

Stupisce, tuttavia, che il professor Picardi non abbia risposto con chiarezza e decisione all’unico e fondamentale quesito che l’offerta dell'avvocato Casella proponeva: esperendo la normale procedura di vendita frazionata dei beni e tenuto conto, quindi, dei tempi che ciò avrebbe richiesto, dei costi della procedura e della presumile svalutazione, riteneva che si sarebbe realizzata una somma che, ai valori del 1993, sarebbe risultata maggiore o minore di quella offerta dalla SGR?

Nella formulazione dell’interrogativo si è presa in considerazione la riduzione del valore dei beni; non è infrequente, però, con riferimento agli immobili, il fenomeno opposto. Il protrarsi della durata della procedura concorsuale può far sì che - in conformità della previsione della Gabetti Agency - il prezzo degli immobili si potesse rivalutare.

La durata della procedura, infine, non era sicuramente prevedibile ma, per dare una risposta favorevole all’accoglimento della proposta del professor Capaldo, il commissario giudiziale avrebbe dovuto ipotizzare, con elevato grado di probabilità, che il trascorrere del tempo e gli oneri conseguenti avrebbero portato ad incassare un importo tanto inferiore a quanto offerto da SGR da rendere preferibile un realizzo più rapido nell’interesse di creditori.


8.3 Una voce discorde nel comitato dei creditori

Per completezza di indagine, si osserva che all'accoglimento del Piano Capaldo si oppose uno dei componenti del comitato dei creditori, rassegnando considerazioni che indicano come i reali contenuti economici della proposta fossero intelligibili fin dalla sua presentazione.

Si riporta, di seguito, la dichiarazione del 17 febbraio 1993 dell’avvocato Angelo Pettinari, rappresentante di un creditore minore della Fedit e facente parte del Comitato dei creditori: "Sulla precedente proposta contenuta nella lettera 28.12.92 (...) il Comitato si è già espresso in data 12.01.93 all’unanimità in senso sostanzialmente negativo.

Nel parere emesso in quella data il Comitato aveva, tra l’altro, rilevato:


che il prezzo offerto di Lire 2.150 md era ingiustificatamente sproporzionato in difetto rispetto al valore dei beni stimato in lire 3.939 nella sentenza di omologazione;


che tale prezzo era da considerare inaccettabile in assenza di motivate circostanziate sopravvenute situazioni idonee a giustificare un così significativo abbattimento di valore, tenuto anche conto del breve periodo di tempo intercorso tra la data di effettuazione delle numerose ed articolate perizie ritenute cautelative dagli stessi organi della procedura;


che la convenienza della proposta non appariva "di tutta evidenza sotto l’aspetto dell’attualizzazione del credito atteso che i pagamenti verrebbero diluiti nell’arco di un periodo di tempo di diciotto mesi (la cui data di decorrenza iniziale non risulta per di più determinabile)";


che il prezzo offerto avrebbe consentito di assicurare a favore dei creditori chirografari un riparto in percentuale "non superiore al 32 per cento" senza quindi realizzare "neanche le minimali aspettative di riparto (40 per cento) che sono alla base del provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo e che hanno trovato puntuale conferma nella stessa sentenza di omologazione laddove la percentuale di recupero a favore dei creditori chirografari è stimata pari ad oltre il 74 per cento;


che le modalità di esecuzione dell’operazione proposta si sarebbero risolte nella violazione del principio della par condicio creditorum.

(…) In base a tali rilievi il Comitato concludeva che, pur considerando rispondente all’interesse dei creditori l’ipotesi di una vendita in massa, non riteneva di poter rassegnare un parere definitivo senza che preventivamente venissero rimossi gli evidenziati "aspetti di perplessità giuridica ed effettuali".

Non pare che l’ultima proposta di cui alla lettera del professor Casella del 28.01.93 abbia rimosso nessuno di tali aspetti di perplessità.

In particolare:

1) il prezzo oggi offerto non solo continua ad essere quello già stimato incongruo di lire 2.150 miliardi, ma appare addirittura ridotto.

Esso infatti viene espressamente offerto per "l’acquisto in blocco di tutte le attività della Federconsorzi" (…) con la precisazione che per le attività "nel frattempo cedute a terzi o comunque realizzate dagli Organi della Procedura, il relativo prezzo dovrà essere portato in decurtazione dall’importo come sopra complessivamente offerto da N.S. quale corrispettivo per il rilievo di tutte le attività". Per l'effetto (…) il prezzo di lire 2.150 miliardi dovrebbe essere decurtato di una somma non inferiore a lire 205,890 miliardi.

(…) La proposta del 28.01.93 comporterà per la procedura non un introito di lire 2.150 ma, verosimilmente, di circa lire 1.800 miliardi;

2) Nella proposta del 28.01.93 non viene rappresentata alcuna motivata circostanziata, sopravvenuta situazione tale da giustificare l’enorme abbattimento di valore dei cespiti rispetto a quanto valutato dai Commissari Governativi, da tutti i periti, dal commissario Giudiziale e a quanto recepito nella sentenza di omologazione del concordato preventivo.

E’ opportuno richiamare che le uniche motivate, circostanziate, sopravvenute situazioni rispetto alle valutazioni dei cespiti, sono quelle rilevate dalla sentenza di omologazione che, in relazione alle dismissioni effettuate, afferma "Le anzidette vendite hanno consentito, peraltro, nonostante la situazione difficile in cui sono state effettuate, il realizzo di lire 205.890 milioni rispetto ai 169.001 milioni preventivati dal Commissario Giudiziale con una plusvalenza del 21,8 per cento. Tale plusvalenza ha finito col dimostrare come, nonostante la situazione di estrema difficoltà in cui si trovavano i beni venduti, le vendite hanno consentito un recupero di valore patrimoniali anche superiori alle previsioni;

3) da quanto indicato dal Commissario Giudiziale (…) non c’è motivo di ritenere che nel prevedibile lasso di tempo necessario alla formalizzazione (…) la liquidazione concordataria non sia in grado di corrispondere ai creditori chirografari, anche solo a seguito di riparti parziali, una percentuale maggiore al 32 per cento (…);


il prezzo offerto, decurtato di quanto sino ad oggi incassato dalla Procedura successivamente alla data del 21.01.92, non consentirà di assegnare ai creditori chirografi una percentuale superiore al 25 per cento;


rimangono immutate perplessità rispetto alla violazione del principio della par condicio creditorum.

(…) I diritti del creditore e la legittima aspettativa che questi ha di vedersi rimborsare il proprio credito nella misura più grande possibile nel rispetto della par condicio, vengono garantiti dalle norme che regolano lo svolgimento della procedura concorsuale. Tali diritti non possono essere d’imperio trasformati nella facoltà per il creditore di scegliere, alternativamente, di accontentarsi di una percentuale enormemente inferiore rispetto a quanto legittimamente si aspetta dalla Procedura oppure divenire socio di una società commerciale sulla cui gestione - a ragione della esiguità della sua partecipazione - non potrà mai verosimilmente influire".


8.4. La decisione del tribunale sulla vendita in massa dei beni


Il Tribunale non ha tenuto conto dei rilievi ed ha accettato la proposta del professor Capaldo ritenendo conveniente per i creditori la soluzione della vendita immediata in massa al prezzo offerto.

Ciò risulta sostenuto con numerosi argomenti. Il Tribunale invocava l’estrema incertezza in campo politico ed economico; la progressiva recessione; la mancanza di liquidità; la debolezza della moneta; la tendenza ad eseguire investimenti all’estero; il consistente ed imprevisto peggioramento della situazione economica; l’azzardo nelle previsioni di realizzo del patrimonio in tempi lunghi; il pericolo di impoverimento nel tempo del patrimonio; l’onerosità delle spese di mantenimento.

Orbene, prescindendo dalla fondatezza delle valutazioni sulla situazione economica italiana nell’anno 1993, va osservato che nessuno dei ritenuti profili del rischio liquidatorio era sopravvenuto inopinatamente.

A giudizio della Commissione, non si trattava di azzardare previsioni di realizzo in tempi lunghi ma, come si è già esposto, di stimare, in base ad elementi probabilistici, se il realizzo in tempi lunghi sarebbe stato più o meno conveniente dell’offerta SGR.

Le argomentazioni del Tribunale sembrano ignorare che il patrimonio della Fedit, non essendo costituito che in minima parte da aziende, e non richiedendo pertanto investimenti diversi dal prezzo d’acquisto, poteva avere un mercato non particolarmente influenzabile dalla negativa congiuntura.

Del tutto trascurata è la maggiore convenienza all’acquisto da parte di operatori economici esteri, in dipendenza della svalutazione della lira.

Agli argomenti sopra esposti, il Tribunale aggiungeva che le società controllate avevano bisogno di capitalizzazione ed erano tutte a rischio di fallimento; il loro personale rappresentava un costo mensile rilevante, pari a circa 500 milioni; le società quotate in borsa e le partecipazioni bancarie risentivano fortemente della recessione economica; il mercato immobiliare era in "blocco pressoché totale"; i crediti erano di difficile, se non impossibile, realizzo; gli oneri della procedura erano molto elevati.

Le stesse difficoltà che si sarebbero poste alla procedura, nella prospettazione del Tribunale, si dovevano porre anche ad SGR.

Si può obiettare che la proposta della SGR - come argomentato dallo stesso Tribunale - aveva maggiori possibilità operative in quanto i soci della SGR avrebbero potuto attendere tempi migliori e soprattutto ricapitalizzare le imprese partecipate in crisi, consentendone la vendita a prezzo più favorevole.

Sennonché i soci della SGR altri non erano che i creditori della Fedit; non si capisce perché mai avrebbero potuto aspettare come soci SGR e non come creditori.

I maggiori creditori - si ribadisce - erano le banche italiane, che non avevano nessuna urgenza di rientrare dalle loro esposizioni; i crediti Fedit erano stati tutti passati nella categoria delle sofferenze, fin dall’atto del commissariamento.

La capitalizzazione delle imprese in crisi poteva, inoltre, essere effettuata dalla procedura attingendo dal ricavato di vendite parziali; già si era fatto ricorso alla capitalizzazione nel caso della vendita della Fedital al gruppo Cragnotti.

Infine, una rapida vendita obbedisce all’esigenza di far ottenere ai creditori il massimo possibile nel più breve tempo possibile; ma una vendita rapida è cosa diversa da una svendita.


8.5. Vantaggi e svantaggi, per i creditori, della vendita in massa dei beni


Le procedure concorsuali hanno un minimo comune denominatore: in caso di crisi del debitore, garantire pari trattamento a tutti i creditori nelle stesse condizioni.

I creditori della Fedit avevano crediti per un ammontare complessivo di 5.088 miliardi di lire.

Piccoli crediti, anche per meno di 20 milioni di lire, erano vantati da numerosissimi creditori privati.

Si trattava di creditori non privilegiati che, in caso di concordato preventivo ordinario e/o di fallimento, poiché i beni Fedit avevano sì un valore nominale superiore al passivo, ma un valore di stima minore di quello dei debiti, potevano aspirare ad un pagamento in percentuali variabili, ma in ogni caso parziale.

Tali creditori non venivano affatto danneggiati dalla accettazione dell'offerta di SGR che, con 24 miliardi, pagava tutti al 100 per cento e, quindi, circa il 26 per cento in più delle previsioni.

Era per loro un ottimo risultato, superiore ad ogni possibile aspettativa.

Un simile epilogo era stato, per la verità, sollecitato già dal ministro Goria nell'invocare l'intervento delle banche, ed aveva lo scopo di rendere più agevole e snella la procedura, tacitando una moltitudine di possibili contraddittori molesti, e di qualificare positivamente l'operazione.

Detratti i crediti in prededuzione - 403 miliardi - ed i crediti privilegiati - 275 miliardi - residuavano tutti gli altri creditori, per 4.410 miliardi, costituti in massima parte da Agrifactoring per 900 miliardi e dalle banche per 2.900 miliardi circa.

Nel patrimonio della Fedit, che la SGR acquistava, c'erano, infatti, i crediti verso lo Stato, di cui si è già detto.


9. Il ruolo del giudice delegato Greco

La scelta di richiedere l’ammissione della Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo fu politica, discutibile ma non infondata e non finalizzata, di per sé, a nessun altro scopo. L’analoga richiesta, riguardante la controllata società Agrifactoring, ebbe natura di scelta tecnica. Per la Fedit sarebbe stata possibile la liquidazione coatta in alternativa ad una richiesta di fallimento.

Per l’Agrifactoring l'unica alternativa, al concordato era il fallimento. In entrambi i casi vi furono forzature delle procedure per realizzare una soluzione globale.

In particolare, quanto ad Agrifactoring, fu superata disinvoltamente la mancanza delle condizioni di meritevolezza per l'ammissione al beneficio.

Si sostenne, contro l'evidenza, che la crisi del principale debitore, la Fedit, era stata imprevedibile da parte di amministratori, come il presidente Scotti, che amministravano entrambe.

Fino all'ultimo, Agrifactoring fu utilizzata come serbatoio di flussi finanziari per la Fedit.

Al centro delle vicenda, si pone quindi la figura del magistrato, presidente del tribunale e giudice delegato in entrambe le procedure, Fedit ed Agrifactoring, il dottor Ivo Greco, ascoltato dalla Commissione il 16 novembre 2000.

Tuttavia le principali determinazioni non furono del solo dottor Greco.

Esse furono assunte collegialmente e concordemente dai giudici fallimentari componenti del Collegio giudicante della procedura e, quindi, anche dal dottor Paolo Celotti, dalla dottoressa Fiammetta De Vitis e, solo nell'ultima fase, dal dottor Fausto Severini.

Tutti i suddetti magistrati, nei cui confronti la Procura della Repubblica di Perugia non ha elevato alcuna accusa, hanno rivendicato la piena responsabilità e l’unanimità delle decisioni collegiali, escludendo di aver subito prevaricazioni da parte del presidente della sezione dottor Greco.

Essi hanno affermato, inoltre, che alla discussione delle questioni più rilevanti come quella della cessione dei beni ad SGR furono chiamati a concorrere tutti i magistrati della sezione, confermando circostanze, già in verità riferite al pubblico ministero di Perugia, nel marzo 1998, dalla dottoressa De Vitis.

Il ruolo del giudice Greco, delegato alla procedura e nello stesso tempo presidente delle sezione fallimentare, era preminente. Ciò non esclude, a giudizio della Commissione, salvo fatti specifici, che le scelte decisive furono collegiali e, si ribadisce, unanimi.

L’operazione aveva l'approvazione della Banca d'Italia e del Governo.

Il clima della vicenda era tale che, ad anni di distanza, se ne coglie l'eco nelle parole del pubblico ministero chiamato ad esprimere il parere del suo ufficio, che fu favorevole, il dottor Catalani. Questi nel corso dell’audizione del 26 maggio 1999, ha infatti fatto riferimento ad una "(…) decisione unanime dell'apparato (uso un termine particolare) di portare a concordato la Federconsorzi".

La scelta sulla quale la Commissione ha raccolto elementi di perplessità fu comunque compiuta da tutto il Tribunale. Può ipotizzarsi che, di fronte alla più grande procedura concordataria della storia d'Italia, il Tribunale s’indusse a quella scelta "politica" di fondo in favore di SGR, per le motivazioni offerte in sede di audizioni e riguardanti le pressanti tensioni sociali connesse alle pesanti e certe ricadute occupazionali nel settore.

L’avvocato Maugeri ha riferito: "(…) sia il Tribunale, nella persona del presidente Greco, sia il commissario giudiziale del concordato preventivo, professor Picardi, chiesero più volte un aumento del prezzo, sottolineando la differenza tra il valore attribuito, o meglio il prezzo offerto dalla SGR e la stima dei beni eseguita dal commissario giudiziale che aveva quantificato in 3.939 miliardi l’attivo della Federconsorzi; l’offerta era quindi notevolmente inferiore (2.150 miliardi)".

La rigidità dell'offerta, riferita dell'avvocato Maugeri, più volte citata, e la sua presentazione pubblica, almeno un paio di mesi prima dell'omologa, concorrono a convincere che, in realtà, l’omologazione del concordato era ritenuta certa.