Costituzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan

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Repubblica Islamica dell'Afghanistan

2004 diritto diritto Costituzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan Intestazione 12 settembre 2008 50% diritto

In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso


Preambolo

Noi popolo dell’Afghanistan,

1. con salda fede in Dio onnipotente ed affidandoci alla Sua misericordia, e credendo nella sacra religione dell’islam,

2. consapevoli delle ingiustizie e degli errori del passato, e degli innumerevoli problemi subiti dal nostro Paese,

3. riconoscendo i sacrifici e le battaglie storiche, il giusto Jihad e la legittima resistenza di tutto il popolo dell’Afghanistan, e nel rispetto dell’importante ruolo svolto dai martiri per la libertà del Paese,

4. convinti che l’Afghanistan è un paese unico ed unito e che appartiene a tutte le componenti etniche del paese,

5. nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,

6. al fine di consolidare l’unità nazionale, di preservare l’indipendenza, la sovranità nazionale e l’integrità territoriale del paese,

7. per istituire un governo fondato sulla volontà popolare e sulla democrazia,

8. al fine di creare una società civile libera da oppressioni, atrocità, discriminazioni e violenza e basata sul principio di legalità, sulla giustizia sociale, sulla tutela dei diritti umani e della dignità e garantendo i diritti fondamentali e le libertà del popolo,

9. al fine di consolidare le istituzioni politiche, sociali, economiche e di difesa del paese,

10. con l’intento di garantire una vita prospera, e un ambiente salubre per tutti gli abitanti di questo territorio

11. e infine affinché l’Afghanistan ritrovi il suo meritato ruolo nella comunità internazionale

Abbiamo adottato questa Costituzione alla luce delle esigenze storiche, culturali e sociali del paese e della situazione attuale, attraverso i nostri rappresentanti eletti alla Loya Jirga il 14 Jaddi 1382 (egira solare) nella città di Kabul.  

TITOLO I - Lo Stato

Articolo uno

L’Afghanistan è una Repubblica islamica, indipendente, unitaria e indivisibile.

Articolo due

La religione di stato della Repubblica islamica dell’Afghanistan è la sacra religione dell’islam. I seguaci di altre religioni sono liberi di professare le loro fedi e di celebrare i loro riti entro i limiti stabiliti dalla legge.

Articolo tre

In Afghanistan nessuna legge può essere contraria ai principi e alle disposizioni della sacra religione dell’islam.

Articolo quattro

In Afghanistan la sovranità nazionale appartiene alla Nazione che la esercita direttamente o attraverso i suoi rappresentanti. La Nazione afghana è composta da tutti gli individui che possiedono la cittadinanza dell’Afghanistan. La Nazione afghana comprende i seguenti gruppi etnici: pasthun, tagiki, hazara, uzbeki, turkmeni, beluci, pashai, nuristani, aymaq, arabi, kirghisi, qizilbash, gujari, brahui ed altri. Si definisce afghano ogni cittadino dell’Afghanistan. Nessun membro della Nazione può essere privato della propria cittadinanza afghana. Le questioni in materia di cittadinanza e di asilo sono regolate dalla legge.

Articolo cinque

I doveri fondamentali dello Stato sono: l’attuazione dei precetti della presente Costituzione e delle altre leggi, la difesa dell’indipendenza, della sovranità nazionale, dell’integrità territoriale e la garanzia della sicurezza e della difesa del paese.

Articolo sei

Lo Stato ha il dovere di creare una società prospera fondata sulla giustizia sociale, sulla tutela della dignità umana, e dei diritti umani, sulla realizzazione della democrazia, e di garantire l’unità nazionale e l’uguaglianza tra tutti i gruppi etnici e tribali e di provvedere allo sviluppo equilibrato di tutte le aree del paese.

Articolo sette

Lo Stato si conforma alla Carta delle Nazioni Unite, ai trattati internazionali e alle convenzioni internazionali di cui l’Afghanistan è parte e alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Lo Stato previene ogni tipo di attività terroristica, di coltivazione e di spaccio di sostanze stupefacenti, di produzione e di consumo di sostanze inebrianti.

Articolo otto

Lo Stato regola la politica estera del paese sulla base del mantenimento dell’indipendenza, sugli interessi nazionali, sulla integrità territoriale, sulla non aggressione, sui rapporti di buon vicinato, sul rispetto reciproco e sulla parità di diritti.

Articolo nove

Le miniere, le risorse del sottosuolo e i reperti archeologici sono di proprietà dello Stato. La tutela, l’utilizzo, la gestione e le modalità di sfruttamento delle proprietà pubbliche sono disciplinate dalla legge.

Articolo dieci

Lo Stato incoraggia e tutela gli investimenti di capitali privati e di imprese private fondate sulla economia di mercato; garantisce altresì la loro tutela in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo undici

Gli affari relativi al commercio interno e estero sono disciplinate dalla legge conformemente alle esigenze dell’economia nazionale e del pubblico interesse.

Articolo dodici

Da Afghanistan Bank è la Banca centrale ed indipendente dello Stato. L’emissione della valuta, l’elaborazione ed attuazione della politica monetaria nazionale sono compiti della Banca centrale in conformità della legge. La Banca centrale si consulta con la commissione economica della Wolesi Jirga sulle questioni relative all’emissione di moneta. Struttura e attività di questa Banca sono regolate dalla legge.

Articolo tredici

Lo Stato formula ed attua piani efficaci per lo sviluppo di industrie, per l’aumento della produzione, per migliorare il tenore di vita e per sostenere l’artigianato.

Articolo quattordici

Lo Stato, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, elabora ed attua programmi efficaci per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento, migliorando le condizioni economiche, sociali e di vita di agricoltori e allevatori, e con particolare riguardo anche all’organizzazione e alle condizioni di vita delle popolazioni nomadi. Lo Stato adotta le misure necessarie per garantire il diritto all’abitazione, anche con l’assegnazione di proprietà pubbliche ai cittadini aventi diritto nei limiti delle sue risorse finanziarie e nel rispetto della legge.

Articolo quindici

Lo Stato ha il dovere di adottare le misure necessarie per la salvaguardia delle foreste e dell’ambiente.

Articolo sedici

Fra le lingue pashto, dari, uzbeko, turkmeno, baluci, pashai, nuristani, pamiri ed altre lingue parlate nel paese, il pashto e il dari sono le lingue ufficiali dello Stato. Nelle aree dove la maggior parte della popolazione parla una delle seguenti lingue: uzbeko, turkmeno, baluci, pashai, nuristani, pamiri, quella lingua è riconosciuta come terza lingua ufficiale in aggiunta al pashto e al dari. La legge garantirà la corretta applicazione di questa norma. Lo Stato adotta ed attua piani efficaci per consolidare e sviluppare tutte le lingue dell’Afghanistan. Pubblicazioni e trasmissioni televisive e radiofoniche sono consentite in tutte le lingue parlate nel paese. E’ salvaguardata la terminologia scientifica e burocratica in uso nel paese.

Articolo diciassette

Lo Stato adotta le misure necessarie per la promozione dell’istruzione a tutti i livelli, per lo sviluppo dell’educazione religiosa, mediante il miglioramento delle condizioni delle moschee, delle madrasa e dei centri religiosi.

Articolo diciotto

Il calendario del paese è basato sull’egira del Profeta. Il calendario di lavoro per gli uffici statali è quello dell’egira solare. Il venerdì, il 28 Asad e l’ 8 Sawr sono giorni di festa nazionale. Altre festività sono regolate dalla legge.

Articolo diciannove

La bandiera afghana è composta da tre bande uguali di colore nero, rosso e verde disposte l’una accanto all’altra da sinistra a destra verticalmente. La larghezza di ogni banda colorata equivale alla metà della sua lunghezza. L’emblema nazionale è posto al centro della bandiera. L’emblema nazionale dell’Afghanistan è formato dal Mehrab e da un pulpito bianco. Due bandierine sono poste sui due lati. Nella parte superiore dell’emblema si legge: “Non c’è altro dio che Allah e Maometto è il suo Profeta” e “Allah è grande”, insieme con un sole che sorge. La parola “Afghanistan” e l’anno 1298 (calendario solare) sono posti nella parte inferiore dell’emblema. L’emblema è racchiuso in due spighe di grano. La legge regola l’uso della bandiera nazionale e dell’emblema.

Articolo venti

L’inno nazionale dell’Afghanistan è in lingua pashto e contiene le parole “Allah Akbar” e i nomi di tutti i gruppi etnici presenti in Afghanistan.

Articolo ventuno

La capitale dell’Afghanistan è Kabul.


TITOLO II - Diritti e Doveri fondamentali dei cittadini

Articolo ventidue

E’ vietata ogni forma di discriminazione e di privilegio tra i cittadini dell’Afghanistan. I cittadini dell’Afghanistan, sia uomini che donne, hanno gli stessi diritti e doveri di fronte alla legge.

Articolo ventitre

La vita è un dono di Dio e un diritto naturale dell’uomo. Nessuno può essere privato di tale diritto salvo che per disposizione di legge.

Articolo ventiquattro

La libertà è un diritto naturale dell’uomo. Tale diritto non incontra alcun limite se non nei diritti altrui e nell’interesse pubblico secondo quanto stabilito dalla legge. La libertà e la dignità degli esseri umani sono inviolabili. Lo Stato ha il dovere di rispettare e tutelare la libertà e la dignità degli esseri umani.

Articolo venticinque

E’ riconosciuta la presunzione d’innocenza. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva della legittima autorità giudiziaria.

Articolo ventisei

La responsabilità penale è personale. L’accusa, l’arresto e la detenzione dell’imputato e l’applicazione della pena non producono effetti su nessun altro.

Articolo ventisette

Nessuna azione può essere considerata reato, se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del reato. Nessuno può essere sottoposto a procedimento penale, arrestato o detenuto se non in conformità alla legge. Nessuno può esser punito se non sulla base di una sentenza del tribunale competente e in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Articolo ventotto

Nessun cittadino afghano accusato di aver commesso un reato può essere estradato in uno Stato straniero se non in forza di un accordo reciproco e di convenzioni internazionali sottoscritte dall’Afghanistan. Nessun cittadino afghano può essere condannato alla privazione della cittadinanza o all’esilio nel paese o all’estero.

Articolo ventinove

La tortura è proibita. Nessuno, anche se per accertare la verità, può ricorrere alla tortura o ordinare la tortura di un’altra persona indagata, accusata, arrestata o condannata. E’ proibita ogni pena contraria all’integrità umana.

Articolo trenta

Ogni dichiarazione, testimonianza o confessione ottenuta dall’imputato o da altra persona mediante mezzi di coercizione è nulla. La confessione di un reato consiste in un’ammissione spontanea resa al tribunale competente da un accusato in pieno possesso delle facoltà mentali.

Articolo trentuno

Chiunque si trovi in stato di arresto può rivolgersi ad un avvocato per difendere i propri diritti o per difendersi dall’accusa che gli è stata mossa secondo la legge. L’imputato in stato di arresto ha il diritto di essere informato sul capo d’accusa che pende nei suoi confronti e di essere sottoposto al tribunale secondo le norme di legge. Nei processi penali lo Stato assicura il patrocinio legale gratuito per i non abbienti. Le comunicazioni confidenziali, scritte, orali o telefoniche tra l’avvocato e il suo assistito sono inviolabili. I poteri e doveri degli avvocati sono regolati dalla legge.

Articolo trentadue

L’insolvenza non può costituire motivo di limitazione o di privazione della libertà. Le modalità e i mezzi di estinzione di un debito sono disciplinate dalla legge.

Articolo trentatre

I cittadini afghani hanno il diritto all’elettorato attivo e passivo. Le legge regola le condizioni e le modalità per esercitare tale diritto.

Articolo trentaquattro

La libertà di espressione è inviolabile. Ogni afghano ha il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto, l’immagine e altri mezzi conformemente alle disposizioni della presente Costituzione. Ogni afghano, nel rispetto della legge, ha il diritto di stampare o divulgare articoli senza preventiva autorizzazione o censura delle autorità statali. Le attività della stampa e delle emittenti radiofoniche e televisive e ogni altro mezzo di comunicazione sono regolate dalla legge.

Articolo trentacinque

I cittadini afghani hanno il diritto di associarsi in organizzazioni sociali a fini laici o religiosi conformemente alle disposizioni di legge. I cittadini afghani hanno il diritto di costituire partiti politici, nel rispetto della legge, a condizione che: 1. il programma e lo statuto del partito non siano contrari ai principi della sacra religione dell’islam e alle disposizioni e ai valori della presente Costituzione; 2. la struttura organizzativa e le risorse finanziarie del partito siano rese pubbliche; 3. non perseguano scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare o paramilitare; 4. non siano affiliati a partiti politici stranieri né ricevano finanziamenti esteri. Non è ammessa la formazione e l’attività di un partito fondato sulla appartenenza etnica, sulla lingua, sulle sette religiose e su questioni regionali. Un partito costituito in conformità alla legge può essere sciolto solo in forza di una sentenza motivata della competente autorità giudiziaria

Articolo trentasei

I cittadini dell’Afghanistan hanno il diritto di manifestare senza armi per fini pacifici e legittimi nel rispetto della legge.

Articolo trentasette

La libertà e la segretezza della corrispondenza e delle conversazioni telefoniche, telegrafiche o delle comunicazioni epistolari o con altri mezzi sono inviolabili. Lo Stato non ha il diritto di ispezionare il contenuto di una corrispondenza o di una comunicazioni salvo diversa disposizione di legge.

Articolo trentotto

Il domicilio è inviolabile. Eccetto nei casi e modi stabiliti dalla legge, nessuno, comprese le autorità statali, può introdursi o ispezionare un’abitazione privata senza il permesso di chi vi dimora o previa autorizzazione del tribunale. In caso di flagranza di reato, il funzionario incaricato può entrare o procedere alla perquisizione dell’abitazione prima dell’autorizzazione del tribunale. L’ufficiale incaricato deve ottenere la convalida del tribunale entro il termine indicato dalla legge.

Articolo trentanove

Ogni afghano ha il diritto di circolare e di soggiornare in ogni parte del Paese salvo le zone vietate dalla legge. Ogni afghano ha il diritto di recarsi all’estero e di fare ritorno in patria conformemente alle disposizioni di legge. Lo Stato tutela i diritti dei cittadini afghani che si trovano all’estero.

Articolo quaranta

La proprietà è inviolabile. Tutti possono acquistare o possedere una proprietà salvo diversa disposizione di legge. Nessuna proprietà privata può essere confiscata se non per disposizioni di legge o ordinanza del tribunale. La proprietà privata può essere espropriata, nei casi previsti dalla legge, e salvo giusto indennizzo, per motivi di interesse pubblico. L’ispezione e la perquisizione di una proprietà privata sono eseguite solo in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo quarantuno

I cittadini stranieri non hanno il diritto di possedere beni immobili in Afghanistan. L’affitto di immobili a scopo di investimento è ammesso in conformità alla legge. E’ ammessa la vendita di immobili, in conformità con le disposizioni di legge, alle missioni diplomatiche di paesi stranieri ed agenzie internazionali di cui l’Afghanistan è parte.

Articolo quarantadue

Tutti gli afghani hanno il dovere di pagare le tasse e le imposte al governo secondo le modalità stabilite dalla legge. Nessuna tassa o imposta può essere applicata se non in forza di legge. L’aliquota delle tasse e delle imposte e le modalità di pagamento sono determinate dalla legge nel rispetto dei principi di giustizia sociale. Le norme contenute in questo articolo si applicano anche agli individui ed agenzie stranieri. Ogni tipo di tassa, imposta o reddito riscosso viene versato nelle casse dello Stato.

Articolo quarantatre

L’istruzione è un diritto di tutti i cittadini dell’Afghanistan, cui provvede lo Stato gratuitamente fino alla laurea. Lo Stato ha il dovere di formulare e promuovere programmi efficaci per la diffusione equilibrata dell’istruzione su tutto il territorio dell’Afghanistan e fornire un’istruzione obbligatoria fino ad un livello medio. Lo Stato deve anche assicurare l’insegnamento delle altre lingue locali nelle zone in cui esse sono parlate.

Articolo quarantaquattro

Lo Stato definisce e promuove programmi per uniformare e incentivare l’istruzione delle donne, migliorando anche l’istruzione delle popolazioni nomadi al fine di eliminare l’analfabetismo su tutto il territorio.

Articolo quarantacinque

Lo Stato definisce e promuove un programma di studi unificato basato sui precetti della sacra religione dell’islam, sulla cultura nazionale ed in conformità ai principi accademici. Sviluppa altresì un piano di studi religiosi fondati sugli insegnamenti delle comunità islamiche presenti in Afghanistan.

Articolo quarantasei

Lo Stato ha il dovere di istituire ed impartire l’istruzione superiore, generale e professionale. I cittadini dell’Afghanistan, previa autorizzazione statale, possono costituire istituti privati d’istruzione superiore, generale e professionale e avviare corsi di alfabetizzazione. Lo Stato permette ai cittadini stranieri di istituire scuole private superiori, generali e professionali nel rispetto della legge. Le condizioni di ammissione per la creazione di tali istituti d’istruzione superiore e le altre questioni relative a tale argomento sono regolate dalla legge.

Articolo quarantasette

Lo Stato realizza programmi efficaci per la promozione della scienza, della cultura, della letteratura e delle arti. Lo Stato tutela i diritti d’autore, d’invenzione e di scoperta e sostiene le ricerche scientifiche in ogni area, diffondendo l’uso effettivo dei loro risultati in conformità alla legge.

Articolo quarantotto

Il lavoro è un diritto di tutti gli afghani. La legge disciplina l’orario di lavoro, le ferie retribuite, il diritto d’impiego e le altre questioni inerenti al lavoro. La scelta dell’occupazione è libera nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo quarantanove

Il lavoro forzato è vietato. La partecipazione attiva in tempo di guerra, di calamità e di altre situazioni di pericolo per la vita o per il benessere pubblico è un dovere nazionale di ogni afghano. I minori non possono essere obbligati a lavorare.

Articolo cinquanta

Lo Stato ha il dovere di adottare le misure necessarie per la creazione di un’amministrazione efficace ed efficiente attuando riforme nel sistema amministrativo del paese. Gli uffici statali devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia garantita l’imparzialità dell’amministrazione. I cittadini dell’Afghanistan hanno il diritto di accedere alle informazioni provenienti dagli uffici pubblici secondo quanto disposto dalla legge. Questo diritto non incontra alcun limite tranne la violazione dei diritti altrui. I cittadini afghani sono impiegati nell’amministrazione statale sulla base della loro qualifica senza alcun tipo di discriminazione e in conformità alla legge.

Articolo cinquantuno

Chiunque sia stato ingiustamente danneggiato da un atto amministrativo ha diritto ad un giusto indennizzo appellandosi al tribunale competente.

Articolo cinquantadue

Lo Stato ha il dovere di fornire gratuitamente a tutti i cittadini afghani i mezzi di prevenzione, le cure mediche e le prestazioni sanitarie adeguate, secondo quanto stabilito dalla legge. Lo Stato favorisce e tutela la formazione e lo sviluppo di strutture sanitarie private in conformità con la legge. Lo Stato adotta tutte le misure necessarie per la promozione dell’educazione fisica e per valorizzare gli sport nazionali e locali.

Articolo cinquantatre

Lo Stato adotta tutte le misure necessarie per garantire l’assistenza sanitaria e il sostegno economico ai discendenti dei martiri e degli scomparsi, e la reintegrazione sociale degli inabili o dei portatori di handicap, garantendo la loro attiva partecipazione secondo le norme di legge. Lo Stato tutela i diritti dei pensionati, degli inabili e dei portatori di handicap e garantisce l’assistenza sanitaria necessaria anche agli anziani bisognosi, alle donne sole e agli orfani indigenti secondo quanto stabilito dalla legge.

Articolo cinquantaquattro

La famiglia è l’unità fondamentale della società ed è tutelata dallo Stato. Lo Stato adotta le misure necessarie per garantire il benessere psicofisico della famiglia, specialmente dei bambini e delle madri, e l’educazione dei minori eliminando le tradizioni contrarie ai principi della sacra religione dell’islam.

Articolo cinquantacinque

La difesa del Paese è un dovere di tutti i cittadini dell’Afghanistan. Le condizioni del servizio militare sono disciplinate dalla legge.

Articolo cinquantasei

Tutto il popolo afghano ha il dovere di osservare le disposizioni della presente Costituzione, di obbedire e rispettare le leggi. L’ignoranza della legge non costituisce giustificazione.

Articolo cinquantasette

Lo Stato garantisce i diritti e le libertà degli stranieri residenti in Afghanistan nel rispetto della legge. Questi hanno l’obbligo di rispettare le leggi dello Stato dell’Afghanistan secondo il diritto internazionale.

Articolo cinquantotto

Lo Stato istituisce la Commissione Indipendente dell’Afghanistan sui Diritti Umani, al fine di tutelare e garantire il rispetto dei diritti umani e di promuovere il loro sviluppo. Chiunque si reputi leso nei suoi diritti può ricorrere alla Commissione. La Commissione può deferire tali casi di violazione dei diritti umani alle autorità competenti e assisterà i cittadini nella difesa dei loro diritti. La struttura e modalità di funzionamento della Commissione sono regolate dalla legge.

Articolo cinquantanove

Nessuno può utilizzare i diritti e le libertà garantiti dalla presente Costituzione contro l’indipendenza, l’integrità territoriale, la sovranità e l’unità nazionale.


TITOLO III - Il Presidente

Articolo sessanta

Il Presidente è il Capo dello Stato della Repubblica islamica dell’Afghanistan, ed esercita le proprie funzioni nell’ambito legislativo, esecutivo e giudiziario secondo quanto stabilito dalla presente Costituzione. Il Presidente ha due Vice Presidenti, il Primo ed il Secondo. Il candidato alla presidenza, all’atto della sua candidatura, annuncia alla Nazione i nomi dei due Vice Presidenti. In caso di assenza, di dimissioni e di decesso del Presidente, il Primo Vice Presidente agisce in conformità con le norme della presente Costituzione. In assenza del primo Vice Presidente, il secondo Vice Presidente opera in conformità con le norme della presente Costituzione.

Articolo sessantuno

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti mediante elezioni libere, generali, dirette e a scrutinio segreto. Il mandato presidenziale scade il 1 Jawaza del quinto anno dopo le elezioni. Le nuove elezioni presidenziali sono indette tra il trentesimo e sessantesimo giorno prima della scadenza del mandato. Se nessun candidato riesce ad ottenere più del 50 percento dei voti al primo turno, entro due settimane si svolge il ballottaggio cui sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel ballottaggio il candidato che ottiene il numero maggiore dei voti è eletto Presidente. In caso di morte di uno dei due candidati durante il primo o il secondo turno, o dopo le elezioni o prima della comunicazione dei risultati, sono indette nuove elezioni in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo sessantadue

I candidati alla presidenza devono possedere i seguenti requisiti: 1. devono essere cittadini dell’Afghanistan, musulmani e nati da genitori afghani e non devono possedere la cittadinanza di un altro Stato. 2. Non possono avere meno di quaranta anni all’atto della candidatura. 3. Non devono essere stati condannati da un tribunale per crimini contro l’umanità o altri delitti o essere stati privati dei propri diritti civili. Nessuno può essere eletto presidente per più di due mandati. Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche nei confronti dei candidati alla Vice Presidenza.

Articolo sessantatre

Il Presidente eletto, prima di assumere l’incarico, recita il seguente giuramento secondo le speciali procedure regolate dalla legge:

In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso


In nome di Dio Onnipotente, alla presenza di tutti voi rappresentanti della nazione afghana, giuro di obbedire e di proteggere la sacra religione dell’islam, di rispettare la Costituzione e le altre leggi dell’Afghanistan e di controllarne l’attuazione; di salvaguardare l’indipendenza, la sovranità nazionale e l’integrità del territorio dell’Afghanistan, i diritti fondamentali e gli interessi del popolo afghano e, con l’aiuto di Dio e il sostegno della Nazione, di adoperarmi con tutte le mie forze per il benessere e il progresso del popolo dell’Afghanistan.

Articolo sessantaquattro

Il Presidente: 1. sovrintende all’attuazione della Costituzione; 2. determina le politiche fondamentali dello Stato con l’approvazione dell’Assemblea nazionale; 3. comanda le forze armate dell’Afghanistan; 4. dichiara lo stato di guerra o di cessate-il-fuoco deliberato dall’Assemblea nazionale; 5. assume le decisioni necessarie alla difesa dell’integrità e dell’indipendenza del Paese; 6. invia i contingenti delle forze armate nei paesi stranieri in conformità con le decisioni dell’Assemblea nazionale; 7. convoca la Loya Jirga salvo che nei casi stabiliti dall’articolo 68; 8. dichiara lo stato di emergenza o la sua conclusione secondo quanto deliberato dall’Assemblea nazionale 9. inaugura l’Assemblea nazionale e la Loya Jirga; 10. accetta le dimissioni dei Vice Presidente; 11. nomina e revoca i ministri, il Procuratore generale, il Direttore della Banca centrale, il Capo della Sicurezza nazionale e il Presidente della Mezzaluna rossa afghana con l’approvazione della Wolesi Jirga, e accetta le loro dimissioni; 12. nomina il Presidente e i membri della Corte Suprema con l’approvazione della Wolesi Jirga; 13. nomina, revoca e accoglie le dimissioni e le richieste di rimozione di giudici, ufficiali delle forze armate, della polizia e della sicurezza nazionale, e degli ufficiali di alto grado in conformità con le disposizioni legislative; 14. nomina i capi delle missioni diplomatiche dell’Afghanistan nei paesi stranieri e nelle organizzazioni internazionali; 15. accoglie le credenziali delle missioni diplomatiche in Afghanistan; 16. promulga le leggi e i decreti legislativi; 17. rilascia lettere credenziali per la conclusione di accordi internazionali in conformità alle disposizioni legislative; 18. concede la grazia e commuta le pene nel rispetto della legge; 19. conferisce medaglie e onorificenze secondo le disposizioni di legge; 20. istituisce apposite commissioni per il potenziamento dell’amministrazione statale in conformità alla legge; 21. esercita le altre funzioni in conformità con le disposizioni di questa Costituzione.

Articolo sessantacinque

Il Presidente può indire referendum su importanti questioni nazionali, politiche, sociali o economiche. Il referendum non può contravvenire alle disposizioni della presente Costituzione o emendarla.

Articolo sessantasei

Il Presidente, nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla presente Costituzione, tiene conto delle esigenze supreme del popolo afghano. Il Presidente non può vendere o donare beni di proprietà dello Stato in assenza di disposizione di legge. Nel corso del suo mandato, il Presidente non può agire in base a considerazioni linguistiche, religiose e regionali.

Articolo sessantasette

In caso di dimissioni, incriminazione o morte del Presidente, o di grave malattia che ne comprometta le funzioni, il primo Vice Presidente assume funzioni e poteri del Presidente. Il Presidente, personalmente, rassegna le sue dimissioni all’Assemblea nazionale. L’esistenza di una grave malattia deve essere certificata da una commissione medica appositamente istituita dalla Corte suprema. In questo caso, le elezioni del nuovo Presidente dovranno essere indette entro tre mesi, secondo quanto stabilito dall’articolo 61 della presente Costituzione. Durante il periodo in cui il primo Vice Presidente ricopre la carica temporanea di Presidente, egli non potrà: 1. emendare la Costituzione; 2. destituire i ministri; 3. indire referendum. Durante questo periodo entrambi i Vice Presidenti possono candidarsi alla presidenza nel rispetto delle disposizioni della Costituzione. In assenza del Presidente, i doveri del primo Vice Presidente saranno determinate dal Presidente stesso.

Articolo sessantotto

In caso di dimissioni o morte di uno dei Vice Presidenti, il Presidente nomina il suo sostituto con l’approvazione della Wolesi Jirga. In caso di morte simultanea del Presidente e del primo Vice Presidente, le sue funzioni saranno esercitate a turno dal secondo Vice Presidente, dal Presidente della Meshrano Jirga e in assenza del Presidente della Meshrano Jirga dal Presidente della Wolesi Jirga e in assenza del Presidente della Wolesi Jirga dal Ministro degli Esteri nel rispetto dell’articolo 67 della presente Costituzione.

Articolo sessantanove

Il Presidente è responsabile davanti alla Nazione e alla Wolesi Jirga secondo quanto disposto dal presente articolo. Il Presidente può essere messo in stato di accusa per crimini contro l’umanità, per alto tradimento o per delitto da un terzo della Wolesi Jirga. Se i due terzi approvano la messa in stato d’accusa, la Wolesi Jirga convoca entro un mese la Loya Jirga. Qualora la Loya Jirga confermi l’accusa con una maggioranza dei due terzi di voti il Presidente viene destituito e il caso è deferito ad un tribunale speciale. Il tribunale speciale è composto da tre membri della Wolesi Jirga e tre membri della Corte suprema scelti dalla Loya Jirga e dal Presidente della Meshrano Jirga. Il processo è condotto da una persona indicata dalla Loya Jirga. In questo caso si applicano le disposizioni dell’articolo 67 della presente Costituzione.

Articolo settanta

L’assegno corrisposto e l’indennità del Presidente sono stabilite dalla legge. Al termine del suo mandato, il Presidente ha il diritto di ricevere un assegno vitalizio secondo quanto disposto dalla legge e tranne che in caso di destituzione.


TITOLO IV - Il Governo

Articolo settantuno

Il governo è composto dai ministri che svolgono le loro funzioni sotto la direzione del Presidente della Repubblica. La legge stabilisce il numero e le funzioni dei ministri.

Articolo settantadue

Possono essere nominati ministri coloro che possiedono i seguenti requisiti: 1. essere cittadini unicamente dell’Afghanistan. In deroga a quanto previsto, può essere nominato ministro anche chi possiede la doppia cittadinanza previo voto conforme della Wolesi Jirga; 2. possedere una istruzione superiore, esperienze lavorative adeguate e una buona reputazione; 3. essere di età non inferiore a 35 anni. 4. non avere condanne per crimini contro l’umanità o per illeciti di rilevanza penale o essere stati privati dei diritti civili.

Articolo settantatre

I ministri possono essere nominati sia tra i componenti dell’Assemblea Nazionale che tra persone esterne. La carica di componente dell’Assemblea nazionale è incompatibile con quella di ministro. Il componente dell’Assemblea nazionale nominato ministro è sostituito di diritto in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo settantaquattro

Prima di assumere le loro funzioni i ministri prestano il seguente giuramento in presenza del Presidente della Repubblica:

In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso


Giuro in nome di Dio Onnipotente di difendere le disposizioni della sacra religione dell’islam, di rispettare la Costituzione e le altre leggi dell’Afghanistan, di tutelare i diritti dei cittadini e di salvaguardare l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale dell’Afghanistan e di considerare Dio Onnipotente sempre presente durante l’esercizio delle mie responsabilità e di compiere con onestà le funzioni che mi sono state assegnate”.

Articolo settantacinque

Il governo svolge le seguenti funzioni: 1. Esegue le disposizioni della presente Costituzione, delle altre leggi e le sentenze definitive dei tribunali; 2. Difende l’indipendenza e l’integrità territoriale e salvaguarda gli interessi e la dignità dell’Afghanistan nella comunità internazionale; 3. Assicura l’ordine pubblico ed elimina la corruzione nella pubblica amministrazione; 4. Redige il bilancio, regola gli affari finanziari e tutela la salute pubblica; 5. Definisce ed attua programmi per il progresso sociale, culturale, economico e tecnologico; 6. Presenta all’Assemblea nazionale alla fine dell’anno finanziario un rapporto sui lavori eseguiti e sui programmi principali per il nuovo anno finanziario. 7. Compie tutte le altre funzioni come disposto dalla presente Costituzione e dalle altre leggi che definiscono i compiti del governo.

Articolo settantasei

Il governo definisce ed adotta regolamenti finalizzati ad attuare le principali politiche del paese e disciplinare le proprie funzioni. I regolamenti governativi non possono contravvenire al testo e allo spirito delle leggi.

Articolo settantasette

Nella qualità di responsabili dei rispettivi ministeri e membri del governo, i ministri svolgono le loro funzioni nei limiti della Costituzione e delle leggi. I ministri rispondono del proprio operato davanti al Presidente della Repubblica e alla Wolesi Jirga.

Articolo settantotto

Se un ministro è accusato di crimini contro l’umanità, di alto tradimento o di altro reato, il caso è deferito ad un tribunale speciale in conformità con quanto sancito dall’articolo 134 della presente Costituzione.

Articolo settantanove

In periodo di sospensione dei lavori della Wolesi Jirga, il governo può adottare leggi di emergenza anche su questioni che non riguardino il bilancio o le finanze. I decreti legge diventano legge dopo la promulgazione del Presidente. I decreti legge sono sottoposti alla Assemblea nazionale entro i primi 30 giorni della prima sessione dell’Assemblea nazionale. In caso di rigetto dell’Assemblea nazionale, i decreti legge decadono.

Articolo ottanta

Un ministro nello svolgimento del suo mandato non può utilizzare la sua posizione per scopi linguistici, regionali, etnici, religiosi o di partito.


TITOLO V - L’Assemblea nazionale

Articolo ottantuno

L’Assemblea nazionale della Repubblica islamica dell’Afghanistan è il più alto organo legislativo, espressione della volontà del popolo e rappresenta l’intera Nazione. Ciascun membro dell’Assemblea nazionale nell’esprimere il proprio voto tiene presente il benessere generale e l’interesse supremo di tutto il popolo afghano.

Articolo ottantadue

L’Assemblea nazionale si compone della Wolesi Jirga e della Meshrano Jirga. Nessuno può appartenere contemporaneamente ad entrambe le Camere.

Articolo ottantatre

I componenti della Wolesi Jirga sono eletti dal popolo mediante votazioni libere, generali, dirette ed a scrutinio segreto. Il loro mandato termina il 1 Saratan del quinto anno dopo le elezioni, giorno in cui si riunisce la nuova assemblea. L’elezione dei nuovi componenti della Wolesi Jirga ha luogo tra il trentesimo e sessantesimo giorno prima della scadenza del mandato. I membri della Wolesi Jirga non possono superare il numero di 250, in proporzione alla popolazione di ciascuna Regione. Le circoscrizioni elettorali e le altre questioni in materia sono regolate dalle leggi elettorali. La legge elettorale deve indicare un sistema che garantisca una generale ed equa rappresentanza di tutto il popolo, e che siano eletti in media almeno due candidati donna in ogni Provincia.

Articolo ottantaquattro

I membri della Meshrano Jirga sono eletti e nominati con le seguenti modalità: 1. Ogni Consiglio provinciale elegge tra i propri membri un rappresentante per la durata di quattro anni; 2. Ogni Consiglio distrettuale di Provincia elegge un proprio rappresentante per la durata di tre anni; 3. Il Presidente della Repubblica nomina il rimanente terzo dei membri – per un periodo di cinque anni – tra tutti gli esperti e personalità, compresi due rappresentanti degli inabili e degli invalidi e due rappresentanti delle popolazioni nomadi. Il 50 percento dei membri nominati dal Presidente devono essere donne. La carica di membro del Meshrano Jirga è incompatibile con quella di consigliere provinciale e locale. Il consigliere nominato membro del Meshrano Jirga decade dalla carica elettiva nel rispettivo consiglio ed è sostituito in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo ottantacinque

I componenti dell’Assemblea nazionale devono avere i seguenti requisiti oltre a quelli necessari alla candidatura: 1. Essere cittadino afghano, o aver ottenuto la cittadinanza afghana almeno 10 anni prima della candidatura o nomina; 2. Non deve essere stato condannato da un tribunale per crimini contro l’umanità o altro reato o condannato alla perdita dei diritti civili; 3. I membri della Wolesi Jirga devono aver compiuto almeno 25 anni il giorno della loro candidatura, e i membri della Meshrano Jirga devono aver compiuto almeno 35 anni alla data della loro candidatura o nomina.

Articolo ottantasei

I titoli di ammissione dei membri dell’Assemblea nazionale sono esaminati dalla Commissione indipendente elettorale in conformità con la legge.

Articolo ottantasette

All’inizio della legislatura, ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti un Presidente e due Vice Presidenti per la durata della legislatura, ed un segretario e un vice segretario per un anno. Queste persone compongono l’Ufficio di presidenza delle rispettive Camere. I regolamenti interni alle due Camere definiscono le funzioni dell’Ufficio di Presidenza.

Articolo ottantotto

Ogni Camera dell’Assemblea nazionale, in conformità ai propri regolamenti interni, istituisce commissioni col compito di esaminare gli argomenti in discussione.

Articolo ottantanove

La Wolesi Jirga può istituire, su richiesta di un terzo dei suoi membri, una commissione speciale d’inchiesta sull’attività dell’esecutivo. I regolamenti interni ne definiscono modalità di composizione e funzionamento.

Articolo novanta

L’Assemblea nazionale ha i seguenti poteri: 1. Approva, modifica o abroga le leggi e i decreti legislativi; 2. Approva i programmi per lo sviluppo economico, sociale, culturale e tecnologico; 3. Approva il bilancio dello Stato e le autorizzazioni per ottenere o concedere finanziamenti; 4. Istituisce, abroga o modifica unità amministrative; 5. Ratifica trattati e accordi internazionali o vi recede; 6. Altri poteri stabiliti da questa Costituzione.


Articolo novantuno

La Wolesi Jirga ha i seguenti poteri speciali: 1. Decide sulle interpellanze ministeriali secondo quanto stabilito dall’articolo 92 di questa Costituzione; 2. Delibera sui programmi statali di sviluppo e sulla legge di bilancio; 3. Approva o rigetta le nomine nei casi indicati dalla presente Costituzione.

Articolo novantadue

La Wolesi Jirga, su proposta di un quinto dei suoi componenti, può interpellare ogni ministro. Qualora le risposte non fossero soddisfacenti, la Wolesi Jirga può trasformare l’interpellanza in mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia nei confronti di un ministro deve essere esplicita, diretta e sulla base di fondate ragioni. La mozione è efficace se approvata dalla maggioranza dei membri della Wolesi Jirga.

Articolo novantatre

Ciascuna commissione di entrambe le Camere dell’Assemblea nazionale può porre domande a ogni ministro su argomenti specifici. La persona interpellata può rispondere oralmente o per iscritto.

Articolo novantaquattro

Una legge entra in vigore quando è approvata da entrambe le Camere dell’Assemblea nazionale e promulgata dal Presidente della Repubblica, salvo diversa disposizione costituzionale. In caso di disaccordo del Presidente con quanto approvato dall’Assemblea nazionale, egli rinvia il documento alla Wolesi Jirga entro 15 giorni dalla presentazione con messaggio motivato. Scaduto tale termine e se la Wolesi Jirga approva nuovamente il documento con la maggioranza dei due terzi, la legge è promulgata di diritto ed entra in vigore.

Articolo novantacinque

L’iniziativa legislativa spetta al governo, ai componenti dell’Assemblea nazionale e in materia giuridica alla Corte suprema che la esercita attraverso il governo.

Articolo novantasei

Se il progetto di legge contiene l’imposizione di nuove tasse o la riduzione delle entrate statali, è inserito nell’ordine del giorno a condizione che sia indicata una copertura finanziaria.

Articolo novantasette

Le proposte di legge del governo vengono presentate prima alla Wolesi Jirga. La Wolesi Jirga dopo la discussione approva o respinge interamente i disegni di legge, inclusi quelli su materie di bilancio e finanziarie e sulla proposta di dare o ricevere finanziamenti. La Wolesi Jirga conclude l’esame della proposta di legge entro un mese. La Wolesi Jirga dopo aver approvato il disegno di legge lo invia alla Meshrano Jirga. La Meshrano Jirga si pronuncia entro 15 giorni. L’Assemblea nazionale da la priorità all’esame di quelle leggi, trattati e piani di sviluppo che il governo indica come urgenti. Se un disegno di legge è promosso da dieci componenti di una delle due Camere e poi approvato da un quinto dei membri delle rispettive Camere, può essere inserito nell’agenda della rispettiva Camera.

Articolo novantotto

Il bilancio preventivo dello Stato predisposto dal governo è presentato alla Wolesi Jirga con un parere del Meshrano Jirga. La Wolesi Jirga delibera in via definitiva; la decisione entra in vigore dopo la firma del Presidente. Se per qualunque ragione il bilancio non fosse approvato prima dell’inizio del nuovo anno finanziario, il bilancio dell’anno precedente è valido fino all’approvazione del nuovo. Il governo ha il dovere di presentare alla Wolesi Jirga il bilancio preventivo entro il quarto trimestre di ciascun anno fiscale. Il rendiconto consuntivo del precedente anno finanziario sarà sottoposto dal governo alla Wolesi Jirga entro i primi sei mesi del nuovo anno in conformità con le disposizioni legislative. La Wolesi Jirga non può ritardare per oltre un mese la sua approvazione del bilancio o per più di quindici giorni l’ autorizzazione di debiti o prestiti. Se la Wolesi Jirga non delibera entro il termine stabilito la proposta di indebitamento o concessione di prestito è considerata approvata.

Articolo novantanove

Se durante una sessione dell’Assemblea nazionale è in discussione il bilancio annuale o un piano di sviluppo o un argomento relativo alla sicurezza pubblica, all’integrità territoriale e all’indipendenza del Paese, la sessione non può concludersi prima della votazione finale.

Articolo cento

Nel caso in cui la delibera di una Camera sia respinta dall’altra, viene istituita una commissione mista composta dallo stesso numero di membri per ogni Camera per risolvere la controversia. La decisione della commissione entra in vigore dopo l’approvazione del Presidente. Nel caso in cui la commissione mista non addivenga ad un accordo, la delibera discussa decade. In questo caso la Wolesi Jirga può nella sessione successiva approvare lo stesso disegno di legge con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Questa deliberazione è ritenuta esecutiva dopo la firma del Presidente, senza sottoporla alla Meshrano Jirga.

Articolo centouno

Nessun membro dell’Assemblea nazionale è perseguibile per le opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo centodue

Quando un membro dell’Assemblea nazionale è messo in stato d’accusa, l’autorità giudiziaria informa la Camera di appartenenza prima di perseguirlo. In caso di flagranza di reato, l’autorità giudiziaria può procedere all’arresto dell’accusato senza il permesso della Camera d’appartenenza. In entrambi i casi, qualora il reato preveda l’arresto, l’autorità giudiziaria ha il dovere di informare immediatamente sul caso Camera d’appartenenza. Se l’accusa ha luogo quando l’Assemblea non è in sessione, l’autorizzazione all’arresto è deliberata dall’Ufficio di presidenza della Camera d’appartenenza e la decisione è sottoposta all’approvazione della suddetta Camera nella prima sessione.

Articolo centotre

I ministri possono partecipare alle sessioni di entrambe le Camere dell’Assemblea nazionale. Ogni Camera dell’Assemblea nazionale può richiedere la partecipazione dei ministri ai propri lavori.

Articolo centoquattro Entrambe le Camere dell’Assemblea nazionale si riuniscono separatamente e contemporaneamente. In alcuni casi, entrambe le Camere si riuniscono in seduta comune: 1. Al momento dell’inaugurazione della legislatura e della sessione annuale; 2. Per iniziativa del Presidente. In questo caso il Presidente della Wolesi Jirga presiede l’Assemblea nazionale.

Articolo centocinque

Le sessioni dell’Assemblea nazionale sono pubbliche salvo che il Presidente o 10 membri della stessa propongano di riunirsi in seduta segreta e l’Assemblea esprima parere favorevole. Nessuno può entrare con la forza nella sede dell’Assemblea nazionale.

Articolo centosei

Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide se è presente la maggioranza dei rispettivi componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva diversamente.

Articolo centosette

L’Assemblea nazionale si riunisce ogni anno in due sessioni ordinarie. La durata dei lavori parlamentari è di nove mesi ogni anno. Qualora fosse necessario, ciascuna Camera può prorogare tale periodo. Il Presidente della Repubblica può convocare ciascuna Camera in seduta straordinaria durante il periodo di chiusura.

Articolo centotto

In caso di morte, revoca del mandato o di dimissioni di un componente della Wolesi Jirga, e/o per inabilità o handicap, o per impedimento permanente, verrà indetta l’elezione nella relativa circoscrizione elettorale di un nuovo rappresentante per il rimanente periodo legislativo in conformità con la legge. Le questioni riguardanti la presenza o l’assenza dei componenti dell’Assemblea nazionale sono disciplinate dai regolamenti interni.

Articolo centonove

Le proposte di emendamenti alla legge elettorale non possono essere inserite nell’ordine del giorno dell’Assemblea durante l’ultimo anno di legislatura.


TITOLO VI - La Loya Jirga

Articolo centodieci

La Loya Jirga è la più alta espressione della volontà del popolo dell’Afghanistan. La Loya Jirga è composta da: 1. i membri dell’Assemblea nazionale; 2. i presidenti dei Consigli provinciali e distrettuali. I ministri, il Presidente e i membri della Corte suprema e il Procuratore generale possono prendere parte alla riunione della Loya Jirga senza diritto di voto.

Articolo centoundici

La Loya Jirga si riunisce nei seguenti casi: 1. Per decidere su materie riguardanti l’indipendenza, la sovranità nazionale, l’integrità territoriale e per questioni di estremo interesse nazionale; 2. Per emendare la presente Costituzione; 3. Per decidere in merito alle accuse di alto tradimento rivolte contro il Presidente secondo quanto disposto dall’art. 69 della presente Costituzione.

Articolo centododici

Nella sua prima riunione, la Loya Jirga elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice-presidente, un segretario e un vice segretario.

Articolo centotredici

Le deliberazioni della Loya Jirga non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione disponga diversamente.

Articolo centoquattordici

Le riunioni della Loya Jirga sono pubbliche salvo nel caso in cui un quarto dei suoi componenti ne richieda la segretezza e che tale richiesta sia approvata dalla Loya Jirga.

Articolo centoquindici

Durante le riunioni della Loya Jirga le disposizioni degli articoli 101 e 102 della presente Costituzione si applicano ai suoi membri.


TITOLO VII - La magistratura

Articolo centosedici

Il potere giudiziario è un organo indipendente dello Stato della Repubblica islamica dell’Afghanistan. L’ordinamento giurisdizionale si compone di una Corte suprema, di corti d’appello e corti di prima istanza le cui strutture e funzioni sono stabilite dalla legge. La Corte suprema in quanto supremo organo giudiziario sovrintende a tutti gli altri organi giudiziari della Repubblica islamica dell’Afghanistan.

Articolo centodiciassette

La Corte suprema è composta da nove membri nominati dal Presidente che durano in carica per dieci anni previa approvazione della Wolesi Jirga ai sensi dall’ultimo comma dell’articolo 50 e dall’articolo 118 della presente Costituzione. Inizialmente la nomina avverrà nelle seguenti modalità: 3 membri sono nominati per quattro anni, tre membri per sette anni e tre membri per dieci anni. Successivamente le cariche dureranno dieci anni. Non è ammesso il secondo mandato. Il Presidente della Repubblica nomina il presidente della Corte tra i suoi membri. I membri della Corte suprema non possono essere rimossi in nessun caso prima del termine del mandato salvo quanto stabilito dall’articolo 127 della presente Costituzione.

Articolo centodiciotto

I membri della Corte suprema devono possedere i seguenti requisiti: 1. non devono avere meno di 40 anni al momento della nomina; 2. devono essere cittadini afghani; 3. devono essere esperti di diritto o di giurisprudenza islamica e devono possedere una sufficiente competenza ed esperienza nel sistema giudiziario dell’Afghanistan; 4. devono avere alti valori etici e una buona reputazione; 5. non devono essere stati condannati per crimini contro l’umanità o altri reati; 6. non devono far parte di alcun partito per l’intera durata del mandato.

Articolo centodiciannove

I membri della Corte suprema prima di assumere le funzioni prestano il seguente giuramento davanti al Presidente:

In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso


Io giuro in nome di Dio Onnipotente di garantire la giustizia e la legalità in conformità alle disposizioni della sacra religione dell’islam e della presente Costituzioni e delle altre leggi dell’Afghanistan, e di compiere le funzioni di giudice con rettitudine, onestà e imparzialità.

Articolo centoventi

Gli organi giurisdizionali giudicano di tutti i processi in cui le persone fisiche o giuridiche, compreso lo Stato, si trovino davanti ad esse quali attori o convenuti, secondo quanto disposto dalla legge.

Articolo centoventuno

La Corte suprema, su richiesta del governo o dei tribunali, esamina la legittimità costituzionale di leggi, decreti legislativi, trattati internazionali e convenzioni internazionali.

Articolo centoventidue

Nessuna legge, per nessun motivo può trasferire un processo dalla giurisdizione dell’organo giudiziario attribuito dalla presente Costituzione ad un organo diverso. Questa disposizione non si applica ai tribunali speciali previsti dagli articolo 69, 78, 127 della presente Costituzione e ai tribunali militari. La struttura e le funzioni di questi tribunali sono disciplinati dalla legge.

Articolo centoventitre

La legge, in conformità con le disposizioni costituzionali, regola la struttura ed il funzionamento delle autorità giudiziarie.

Articolo centoventiquattro

I funzionari e il personale amministrativo degli organi giudiziari sono soggetti alle disposizioni di legge relative al personale amministrativo statale; le regole sulla loro nomina, rimozione, promozione, pensionamento, remunerazione, nonché sui provvedimenti disciplinari sono stabilite dalla Corte suprema nel rispetto della legge.

Articolo centoventicinque

Il bilancio degli organi giudiziari è redatto dalla Corte suprema in consultazione con il governo ed è da questo presentato alla Assemblea nazionale come parte del bilancio statale. L’applicazione del bilancio degli organi giudiziari spetta alla Corte suprema.

Articolo centoventisei

I membri della Corte suprema hanno diritto ad un assegno vitalizio purché non ricoprano incarichi politici o di Stato.

Articolo centoventisette

Quando più di un terzo dei componenti della Wolesi Jirga chiedano che il Presidente o un membro della Corte suprema sia messo in stato d’accusa per un reato commesso nell’esercizio delle sue funzioni e se la Wolesi Jirga approva a maggioranza di due terzi, l’accusato è destituito dall’incarico e il caso deferito ad un tribunale speciale. La composizione del tribunale speciale e le sue procedure sono regolate dalla legge.

Articolo centoventotto

Nei tribunali afghani, i processi sono pubblici e ognuno ha il diritto di assistervi secondo le disposizioni di legge. Il processo, nei casi previsti dalla legge o nei casi in cui la segretezza appare necessaria, può essere svolto a porte chiuse, ma la pronuncia della sentenza deve avvenire in ogni caso pubblicamente.

Articolo centoventinove

Le sentenze delle corti devono essere motivate. Esse sono immediatamente esecutive, salvo la sentenza di condanna alla pena capitale che è condizionata dall’approvazione del Presidente della Repubblica.

Articolo centotrenta

Durante i processi, i giudici applicano le disposizioni della presente Costituzione e delle altre leggi. In assenza di una disposizione di legge applicabile al caso specifico, le corti giudicano sulla base dei principi costituzionali e in conformità con la giurisprudenza hanafita, e comunque nell’intento di servire la giustizia nel miglior modo possibile.

Articolo centotrentuno

Nei processi riguardanti lo statuto personale degli sciiti i giudici applicano la giurisprudenza della scuola di diritto sciita conformemente con la legge. In assenza di una disposizione costituzionale o di legge applicabile al caso specifico le corti giudicheranno sulla base dei precetti sciiti.

Articolo centotrentadue

I giudici sono nominati su indicazione della Corte suprema e approvazione del Presidente della Repubblica. La nomina, il trasferimento, la promozione, il provvedimento disciplinare, e le proposte di pensionamento dei giudici sono di competenza della Corte suprema in conformità con la legge. La Corte suprema istituisce l’ufficio centrale amministrativo del Potere Giudiziario allo scopo di assicurare l’ottimale funzionamento dell’amministrazione della giustizia, proponendo le necessarie riforme.

Articolo centotrentatre

Quando un giudice è accusato di aver commesso un reato, la Corte suprema viene investita del caso in conformità con le disposizioni di legge. Qualora la Corte suprema, dopo aver ascoltato la difesa, ritenga l’accusa fondata, presente la richiesta di destituzione del giudice al Presidente della Repubblica. Dopo l’approvazione del Presidente il giudice accusato è rimosso dal suo incarico e punito secondo le disposizioni di legge.

Articolo centotrentaquattro

Le indagini spettano alla polizia e le attività investigative e d’accusa sono condotte dal Pubblico ministero in conformità con le disposizioni di legge. Il Pubblico ministero è un organo del potere esecutivo ed è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni. Struttura, funzione e attività dell’ufficio del Pubblico ministero sono disciplinate dalla legge. La conoscenza di un reato relativo alle forze armate e le indagini conseguenti sono disciplinate da leggi speciali.

Articolo centotrentacinque

Se le parti in causa non conoscono la lingua in cui il processo è condotto, hanno il diritto di comprendere il materiale processuale e i documenti relativi al caso mediante un interprete; hanno altresì diritto di rivolgersi alla corte nella loro lingua madre.


TITOLO VIII - La pubblica amministrazione

Articolo centotrentasei

L’amministrazione della Repubblica islamica dell’Afghanistan si compone di unità amministrative centrali e locali in conformità con la legge. L’amministrazione centrale è ripartita in unità amministrative, ognuna delle quali è presieduta da un ministro. L’unità amministrativa locale corrisponde alla Provincia. Il numero, la zona, le parti e le strutture delle Province e delle loro amministrazioni sono disciplinate dalla legge in base alla popolazione, alla condizione sociale, economica e all’ubicazione geografica.

Articolo centotrentasette

Il governo, fatto salvo il principio della centralità dell’amministrazione pubblica, delega i necessari poteri alle unità amministrative locali allo scopo di agevolare e promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della Nazione incentivando la partecipazione popolare.

Articolo centotrentotto

Ogni Provincia ha un Consiglio provinciale. I membri del Consiglio provinciale sono eletti in proporzione alla popolazione mediante elezioni generali, libere, dirette e segrete dai residenti nella Provincia da almeno quattro anni, secondo quanto disposto dalla legge. Ogni Consiglio provinciale elegge un presidente fra i suoi componenti.

Articolo centotrentanove

Il Consiglio provinciale contribuisce a garantire lo sviluppo dello Stato e della Provincia e a migliorare le sue condizioni nei modi stabiliti dalla legge ed esprime pareri sulle questioni di particolare rilevanza relative al territorio. I Consigli provinciali collaborano con le amministrazioni provinciali.

Articolo centoquaranta

Sono istituiti Consigli locali in distretti e villaggi per coordinare le attività e favorire il coinvolgimento della popolazione e per dare loro l’opportunità di partecipare attivamente all’amministrazione locale, in conformità alla legge. I membri di questi consigli sono eletti dalla popolazione locale mediante elezioni dirette, generali, libere e segrete per tre anni. La partecipazione delle popolazioni nomadi a questi consigli è determinata dalla legge.

Articolo centoquarantuno

I Comuni sono istituiti al fine di amministrare gli interessi della città. Il Sindaco e i membri dei Consigli comunali sono eletti mediante elezioni, dirette, generali, libere e segrete. Le funzioni dei Comuni sono disciplinate dalla legge.

Articolo centoquarantadue

Allo scopo di attuare tali disposizioni e di garantire i valori della presente Costituzione, lo Stato istituisce i dipartimenti richiesti.

TITOLO IX - Lo Stato d’emergenza

Articolo centoquarantatre

Il Presidente dichiara, in parte o in tutto il territorio nazionale, lo stato d’emergenza deliberato dall’Assemblea nazionale se, in presenza di guerra, minaccia di guerra, rivoluzione, disastri naturali o situazioni simili, non siano sufficienti le disposizioni della presente Costituzione per proteggere l’indipendenza o la sopravvivenza della Nazione. Se lo stato d’emergenza perdura per più di due mesi è necessaria la proroga espressa da parte dell’Assemblea nazionale.

Articolo centoquarantaquattro

Durante lo stato d’emergenza, il Presidente, consultati i Presidenti dell’Assemblea nazionale e della Corte suprema, può trasferire al governo alcuni poteri dell’Assemblea nazionale.

Articolo centoquarantacinque

Durante lo stato d’emergenza, il Presidente, con il consenso dei Presidenti dell’Assemblea nazionale e della Corte suprema, può sospendere l’applicazione dei seguenti articoli o ne può ridurre la portata: 1. articolo 27 comma 2 2. articolo 36 3. articolo37 comma 2 4. articolo 38 comma 2

Articolo centoquarantasei

Durante lo stato d’emergenza, la Costituzione non può essere emendata.

Articolo centoquarantasette

Se il mandato presidenziale o la legislatura termina durante lo stato d’emergenza, possono essere prorogati per un massimo di quattro mesi. Se lo stato d’emergenza perdura oltre il quarto mese, il Presidente convocherà la Loya Jirga per ulteriori decisioni. Concluso lo stato d’emergenza, le elezioni avranno luogo entro due mesi.

Articolo centoquarantotto

Concluso lo stato d’emergenza, decadono immediatamente tutte le misure adottate sulla base degli articoli 144 e 145 della presente Costituzione.


TITOLO X - Emendamenti

Articolo centoquarantanove

Le disposizioni sulla conformità ai principi della sacra religione dell’islam e la forma repubblicana islamica non possono essere oggetto di revisione costituzionale. Gli emendamenti relativi ai diritti fondamentali del popolo sono ammessi soltanto per renderli più effettivi. Nel rispetto degli articoli 67 e 146 della presente Costituzione, altre parti della Costituzione possono essere emendate su proposta del Presidente o della maggioranza dell’Assemblea nazionale.

Articolo centocinquanta

Al fine di coordinare gli emendamenti alla Costituzione, è istituita con decreto del Presidente della Repubblica una Commissione speciale composta di membri del governo, dell’Assemblea nazionale e della Corte suprema. Al fine di approvare le proposte di emendamento, è convocata con decreto del Presidente della Repubblica la Loya Jirga in conformità al Titolo VI della presente Costituzione. Gli emendamenti costituzionali sono approvati dalla Loya Jirga a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri; la modifica diviene esecutiva dopo l’approvazione del Presidente.

TITOLO XI - Disposizioni varie

Articolo centocinquantuno

Il Presidente della Repubblica, i Vice-presidenti, i ministri, il Presidente e i membri della Corte suprema, il Procuratore generale, e i Capi della Banca centrale e del Consiglio di amministrazione della Sicurezza nazionale, i Governatori delle Province e i Sindaci non possono avere rapporti d’affari con lo Stato per tutta la durata del loro mandato.

Articolo centocinquantadue

Il Presidente della Repubblica, i Vice Presidenti, i ministri, il Presidente e i membri dell’Assemblea nazionale, il Presidente e i membri della Corte suprema, il Procuratore generale e i giudici non possono svolgere altra attività lavorativa durante il loro mandato.

Articolo centocinquantatre

Giudici, Procuratori e ufficiali delle Forze armate e di Polizia e i membri della Sicurezza nazionale non possono essere iscritti, durante il loro mandato, ad alcun partito o associazione politica.

Articolo centocinquantaquattro

Le proprietà del Presidente della Repubblica, dei Vice Presidenti, dei ministri e dei membri della Corte suprema e del Procuratore generale, prima e dopo il loro mandato, sono registrati e resi pubblici e controllati da un apposito organo disciplinato dalla legge.

Articolo centocinquantacinque

I ministri, i componenti dell’Assemblea nazionale, i membri della Corte suprema e i giudici, ricevono una retribuzione stabilita dalla legge.

Articolo centocinquantasei

E’ istituita una Commissione indipendente elettorale per organizzare e sovrintendere ogni elezione o referendum nel paese secondo le disposizioni di legge.

Articolo centocinquantasette

La legge istituisce e regola la Commissione indipendente per il controllo dell’attuazione della Costituzione. I suoi componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica previa approvazione della Wolesi Jirga.


TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo centocinquantotto

A Sua Maestà il Re dell’Afghanistan Mohammad Zahir è riconosciuto il titolo di Padre della Nazione e gli sono garantiti a vita i privilegi riconosciuti dalla Loya Jirga d’Emergenza nel 1381 secondo le disposizioni della presente Costituzione.

Articolo centocinquantanove

Il periodo successivo all’adozione di questa Costituzione e fino alla data di inaugurazione dell’Assemblea nazionale è considerato periodo di transizione. Durante il periodo di transizione lo Stato islamico di transizione dell’Afghanistan dovrà svolgere le seguenti funzioni: 1. Emanare decreti relativi all’elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti dell’Assemblea nazionale e dei Consigli provinciali e locali entro sei mesi; 2. Emanare decreti sulla struttura e sul funzionamento delle corti e dell’amministrazione pubblica centrale entro un anno; 3. Istituire una Commissione indipendente elettorale; 4. Adottare le riforme necessarie in materia esecutiva e giudiziaria; 5. Adottare le misure necessarie per l’attuazione della presente Costituzione.

Articolo centosessanta

Il primo Presidente eletto assume le funzioni entro trenta giorni dopo i risultati dell’elezione presidenziale, in conformità con la presente Costituzione. Le elezioni presidenziali e quelle dell’Assemblea nazionale si dovranno svolgere contestualmente. Fino all’instaurazione dell’Assemblea nazionale, le funzioni che questa Costituzione attribuisce alla Assemblea nazionale sono esercitate dal governo. E’ istituita con decreto del Presidente della Repubblica una Corte suprema temporanea.

Articolo centosessantuno

L’Assemblea nazionale assume le sue funzioni immediatamente dopo l’insediamento, in conformità con le norme di questa Costituzione. Il governo e la Corte suprema saranno costituiti entro trenta giorni dopo l’inizio della prima sessione della Wolesi Jirga. Il Presidente dello Stato islamico transitorio dell’Afghanistan continuerà a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento del primo Presidente eletto secondo le norme della presente Costituzione. Gli organi giudiziari ed esecutivi dello Stato, in conformità con l’articolo 157 comma 3 di questa Costituzione, manterranno le loro funzioni fino alla formazione del nuovo governo e della nuova Corte suprema. I decreti emanati dall’inizio del periodo transitorio saranno sottoposti all’esame dell’Assemblea nazionale nella sua prima sessione. Fino all’abrogazione da parte dell’Assemblea nazionale, i decreti emanati nel periodo transitorio restano in vigore.

Articolo centosessantadue

La presente Costituzione entra in vigore dopo l’approvazione della Loya Jirga e sarà firmata e promulgata dal Presidente dello Stato islamico transitorio dell’Afghanistan. Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, sono considerate nulle tutte le leggi e i decreti contrari alle sue disposizioni.

Note

  1. 2004