D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (GU n.305 del 30-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 137 ) note:
Entrata in vigore: 1-1-1993
Testo in vigore dal: 15-5-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Eta' per il pensionamento di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevato fino al compimento del 65 anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresi' esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati. ((10))
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al comma 1, e' incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di eta' per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di eta' prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non puo' comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 maggio 1997, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 14.05.1997, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facolta' di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo".
Testo in vigore dal: 1-1-1993
Art. 2.
Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.
Testo in vigore dal: 17-8-1995
Art. 3.
Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile e' determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione. (4)
2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianita' contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto. ((8))
4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni. (4)
5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo 5, comma 6, e all'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresi' un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili. 6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilita' di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.
AGGIORNAMENTO (4) Il D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la retribuzione pensionabile relativa alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni di cui all'art. 1".
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dal presente articolo 3 comma 3, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
Testo in vigore dal: 1-1-1994
Art. 4.
Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo
1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti: "1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo. (( Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994 il predetto limite di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento minimo )) .
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciasun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.
2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.
2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del (( 31 dicembre 1993 )).
Testo in vigore dal: 27-10-2004
Art. 5.
Eta' per il pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.
2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11)
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente articolo. (5) (13) (15) ((19))
4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.
AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
AGGIORNAMENTO (11) Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'eta' prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2".
AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
AGGIORNAMENTO (15) Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo".
Testo in vigore dal: 1-1-1993
Art. 6.
Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2
del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e
contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita' di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo.
Testo in vigore dal: 17-8-1995
Art. 7.
Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione. (4)
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione e' riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1µ gennaio 1993, il periodo di riferimento e' incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni. ((8))
4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.
5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle specifiche peculiarita' ed alle particolari caratteristiche delle attivita' lavorative, per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, trova applicazione l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi previsto incrementato, con effetto dal 1µ gennaio 1993, di 272 retribuzioni giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva misura di 1900 retribuzioni.
6. Per gli iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1µ gennaio 1953 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte riferita alla media decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.
AGGIORNAMENTO (4) Il D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la retribuzione pensionabile relativa alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni di cui all'art. 1".
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dal presente articolo 3 comma 3, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
Testo in vigore dal: 1-1-1993
Art. 8.
Pensionamenti di anzianita'
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato
i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione
anticipata di anzianita' rispetto all'eta' per il pensionamento di
vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico
delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il pensionamento di cui al comma 1 non puo' comunque essere
richiesto prima del raggiungimento del 35 anno di anzianita'
contributiva per coloro che alla data del 1 gennaio 1993 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva e di servizio non superiore ad
otto anni.
3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al comma 1 e' determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C allegata.
Testo in vigore dal: 6-10-2004
Art. 9
Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357
1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto
riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale
obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla
gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della
gestione medesima.
2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali e' iscritto il personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. ((18))
3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati gia' iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
Testo in vigore dal: 1-1-1997
Art. 10.
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennita' stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attivita' dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.
3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta e' effettuata dai datori di lavoro ed e' versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine gia' svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresi', tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2 relativamente ai periodo lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.
(( 4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cuulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base delle dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.))
5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attivita' svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ne' danno luogo al diritto alle relative prestazioni.
6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive, con eslcusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita', continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se piu' favorevole.
(( 8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sara' prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore )).
Testo in vigore dal: 17-8-1995
Art. 11.
Perequazione automatica delle pensioni
1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente . Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. ((7))
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.(( Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui )).
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.
Testo in vigore dal: 1-1-1998
Art. 12.
Aliquote di rendimento
1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' cosi' modificata:
Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva (espresse in percentuale del limite stesso) complessiva
- -
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . .. 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . .. 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . .. 1,10 Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . 0,90
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
Testo in vigore dal: 5-1-1993
Art. 13.
Norma transitoria per il calcolo delle pensioni
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della (( medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall' INPS, l'importo della pensione)) e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.
Testo in vigore dal: 27-4-2001
Art. 14.
Riscatto di periodo non coperti da assicurazione
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 )).
2. La facolta' di cui al comma 1 non e' cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 )).
Testo in vigore dal: 1-1-1993
Art. 15.
Accredito dei contributi figurativi
1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianita'
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali
alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi
pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non
possono eccedere complessivamente cinque anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di anzianita' delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' a quelle anticipate rispetto all'eta' per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive.
Testo in vigore dal: 14-3-2013
Art. 16.
Prosecuzione del rapporto di lavoro
1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il
collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla
particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in
determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi. La disponibilita' al trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il
collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4
AGOSTO 2006, N. 248. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.
223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. I dipendenti in
aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono
la disponibilita' almeno novanta giorni prima del compimento del
limite di eta' per il collocamento a riposo. ((24))
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 6 marzo 2013 n. 33 (in G.U. 1a s.s. 13/3/2013, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) - nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'".
Testo in vigore dal: 1-1-1994
Art. 17.
Norme in materia di finanziamento
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1' gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa, nonche' i relativi importi sostitutivi (( , entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro )). Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attivita' lavorativa aventi carattere di generalita' per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, di cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive sono variate, in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni, sulla base di bilanci elaborati per periodi non inferiori a tre anni. La variazione delle aliquote e' disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta degli organi di amministrazione delle gestioni interessate.
3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
Testo in vigore dal: 1-1-1993
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Testo in vigore dal: 1-1-1995(Tabella A )
TABELLA A.
(v. articolo 11, comma 1)
ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
=========================================================
Periodo di riferimento Uomini Donne _____________________________________________________________________ dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1995 . . . . . . .. 61 anno 56 anno
dal 1 luglio 1995 al
31 dicembre 1996 . . . . . .. 62 anno 57 anno
dal 1 gennaio 1997 al
30 giugno 1998 . . . . . . .. 63 anno 58 anno
dal 1 luglio 1998 al
31 dicembre 1999 . . . . . .. 64 anno 59 anno
dal 1 gennaio 2000 in poi 65 anno 60 anno))
Testo in vigore dal: 1-1-1993(Tabella B )
TABELLA B
Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Periodi Anzianita' - -
Dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 16 Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 17 Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 18 Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 19 Dal 1 gennaio 2001 in poi 20
Testo in vigore dal: 1-1-1993(Tabella C )
TABELLA C
Coefficienti di moltiplicazione dell'anzianita' contributiva mancante
Anzianita' contributiva al raggiungimento dei prescritta nei singoli requisiti prescritti
ordinamenti nei singoli ordinamenti - - 15 3,8571 16 3,3750 17 3,0000 18 2,7000 19 2,4545 20 2,2500 21 2,0769 22 1,9286 23 1,8000 24 1,6875 25 1,5882 26 1,5000 27 1,4211 28 1,3500 29 1,2857 30 1,2273 31 1,1739 32 1,1250 33 1,0800 34 1,0385