Discussione:D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada/Titolo III

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Refuso

TITOLO III Dei veicoli Capo I - Dei veicoli in generale art. 46. Nozione di veicolo 1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento. art. 47. Classificazione dei veicoli 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: [...] 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: [...] d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorch**i); [...]

Nickh ²+, 151.82.203.82 22:43, 17 set 2010 (CEST)[rispondi]