Vai al contenuto

Discussione:Regno di Sardegna - Regie Patenti 18 luglio 1844

Contenuti della pagina non supportati in altre lingue.
Aggiungi argomento
Da Wikisource.


Materiale precedente, non coperto da fonte, inserito nella pagina di discussione come varianti/aggiunte non documentate in attesa di certificazione. N.B. La fonte Petitti non riporta quanto aggiunto dalla Regia Camera de'Conti


COPIA REGIA PATENTE 18 LUGLIO 1844 - N° 443

cortesia dott. Edilio Gaggino


Regie Lettere Patenti colle quali S.M. determina la direzione delle principali linee di strade ferrate del Genovesato e del Piemonte, autorizza la formazione degli studi per la loro costruzione, e provvede per lo stanziamento delle spese necessarie pel compimento dei medesimi.

In data 18 luglio 1844


CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.


Colle Lettere Patenti del 10 settembre 1840 già abbiamo autorizzato una Società ad intraprendere studi per una parte delle strade ferrate da Genova al Piemonte, e confine Lombardo, e questi studi essendoci stati presentati, li abbiamo fatti prima d'ogni cosa esaminare in linea d'arte da una Commissione composta d'Ingegneri, e quindi sulla domanda di nuovi favori stataci rassegnata da detta Società, abbiamo creduto op-portuno di sentire sul merito di tali proposizioni e sulle essenziali questioni inerenti allo stabilimento di strade ferrate nei Nostri Stati di terra ferma sotto il rapporto politico, strategico, economico e commerciale il parere di una special Commissione che abbiamo a tal fine nominato con Nostro Brevetto del 26 marzo ultimo scorso. Prese ora in matura e nuova considerazione le discussioni ed i pareri emessi nella sfera delle rispetti-ve incumbenze dalle dette due Commissioni, abbiamo giudicato util cosa di determinare intanto alcune basi, per le quali restino stabilite in massima, e sopra un più ampio sistema di comunicazioni e d'interessi le principali direzioni che le strade ferrate debbono percorrene nei Nostri Stati, con dare nel tempo stesso alcune disposizioni per la celere forma-zione degli studi occorrenti per mandarle ad eseguimento, e per l'assegnazione dei fondi a tali studi necessarii. Epperò di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo determinato, come colle presenti determiniamo quanto segue:

Art. 1 Il sistema delle strade ferrate nei Nostri Stati di terra ferma avrà luogo colla costruzione simultanea di una strada a ruotaie di ferro da Genova a Torino per Alessandria e la valle del Tanaro con diramazione verso la Lomellina, donde a Novara ed al Lago Maggiore.

Art. 2 Il punto, da cui dovrà partire detta diramazlone, sarà determinato in correlazione della località che in dipendenza di accurati studi sarà prescelta per varcare il fiume Po con maggiore utilità e sicurezza.

Art. 3 Compiuta od intrapresa la costruzione di detta strada bipartita nelle dette direzioni verso Torino ed alla Lomellina, verrà eseguita la diramazione di un altro tronco che, da quello verso la Lomellina, metta alla Lombardia nella direzione che le circostanze saranno per consigliare più opportuna.

Art. 4 Per l'effetto della costruzione delle strade ferrate nelle direzioni summenzionate saranno intrapresi gli occorrenti studi, che dovranno aver luogo nella conformità infra stabilita.

Art. 5 Il Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno e delle Finanze delegherà gl'Ingegneri per la formazione di detti studi, e stabilirà le retribuzioni e le indennità da assegnarsi ai medesimi ed alle altre persone addette a tali lavori.

Art. 6 A questo fine è da Noi autorizzata una spesa nuova di L. 100.000 da applicarsi ad una nuova categoria sotto la denominazione di strade ferrate, la quale verrà instituita sotto il N° 23 bis in aggiunta a quelle della Parte II Spese straordinarie del Bilancio passivo pel corrente anno 1844 della Nostra Generale Azienda Economica dell'Interno, riservandoci di provvedere in seguito, sulla proposta che ne verrà fatta, per lo stanziamento di quelle altre spese che per tale oggetto saranno necessarie.

Art. 7 Terminati che saranno i lavori e studi surriferiti, Ci verrà dalla Nostra Segreteria di Stato rassegnata apposita relazione sul definitivo risultamento dei medesimi per gli ulteriori nostri provvedimenti. Deroghiamo ad ogni disposizione o regolamento in quanto possa essere contrario alle presenti che mandiamo alla Camera Nostra de'conti di registrare, volendo che siano inoltre stampate ed inserite nella Raccolta degli Atti del Nostro Governo per essere da chiunque osservate e fatte osservare; che tale è Nostra mente. Date in Racconigi addi diciotto del mese di luglio, l'anno del Signore mille ottocento quarantaquattro, e del Regno Nostro il decimoquarto.


CARLO ALBERTO


V. AVET

V. SCATI per il Pr. Segr. di Guerra

V. DI COLLEGNO GALLINA


LA REGIA CAMERA DE' CONTI

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le Regie Patenti del diciotto corrente luglio, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate, e controssegnate del sig. Conte Gallina, Cavaliere Gran Croce, deco-rato del Gran Cordone dell'ordine de'Santo Morizio, e Lazzaro, Primo Se-gretario di Stato per gli affari dell'Interno e delle Finanze, colle quali Sua Maestà determina la direzione delle principali linee di strade ferrate del Genovesato e del Piemonte, autorizza la formazione degli studi per la loro costruzione, e provvede per lo stanziamento delle spese necessarie pel compimento dei medesimi; udito nelle sue conclusioni il sig. Collaterale Ferreri, Sostituto Procuratore Generale di S. M., a cui vennero le medesime comunicate, ed il tenore del tutto ben considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo registrare le succennate Regie Lettere Patenti, per essere osservate secondo la loro forma, mente e tenore. Dat. in Torino il venti di luglio mille ottocento quarantaquattro.

Per detta Eccellentissima REGIA CAMERA CERRUTI Segr.

Inizia una discussione su Regno di Sardegna - Regie Patenti 18 luglio 1844

Inizia discussione