Disegno di legge - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

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2019 diritto diritto Disegno di legge - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico Intestazione 3 marzo 2019 25% Da definire

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il set tore della produzione agricola, agroalimen tare e dell’acquacoltura con metodo biologico, con l’esclusione del sistema dei con trolli, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e

locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli al

tri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con

metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l’uso di un marchio nazionale che

contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia.

2. La produzione biologi ambientale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e sulla salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’in tensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall’articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all’incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche at traverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere bio logiche.

3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l’uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equipa rato al metodo di agricoltura biologica.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) « produzione biologica » o « metodo

biologico »: la produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) « prodotti biologici »: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla let

tera a);

c) « aziende »: le aziend

CAPO III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle po

litiche agricole alimentari, forestali e del tu rismo, di seguito denominato « Ministero », il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico

provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consul tivo per l’agricoltura biologica ed ecocompa tibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno

con funzioni di presidente, da un rappresen tante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni ita liani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per

ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nel l’ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici uti lizzati nell’agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall’Istituto superiore per la ricerca e la pro tezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all’articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in ca rica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità

per il Piano d’azione di cui all’articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nel l’ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica

a livello nazionale e dell’Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l’indirizzo

e l’organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d’azione per

favorire l’ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

CAPO IV DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dal l’indicazione « Biologico italiano » di cui al l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/ 2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al comma 1 dell’articolo 32 del rego lamento (UE) 2018/848 del Parlamento eu ropeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabi lite, entro novanta giorni dalla data di en trata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

CAPO V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano », che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all’articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo svi luppo della produzione biologica con l’obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo

biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un’azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici,

ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all’interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) incentivare il consumo dei prodotti

biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche am

CAPO V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano », che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all’articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo svi luppo della produzione biologica con l’obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo

biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un’azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici,

ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all’interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) incentivare il consumo dei prodotti

biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche am bientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l’andamento del settore

al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle inizia tive adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della spe rimentazione, tramite le attività del Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piat taforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti fina lità:

1) condividere le informazioni con il

Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del

settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d’informazione per il pubblico;

e) favorire l’insediamento di nuove

aziende nelle aree rurali montane;

f) migliorare il sistema di controllo e di

certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

g) stimolare le istituzioni e gli enti

pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

h) incentivare e sostenere la ricerca e

l’innovazione in materia di produzione bio logica, ai sensi dell’articolo 9, comma 1;

i) promuovere progetti di tracciabilità

dei prodotti biologici, provenienti dai di stretti biologici di cui all’articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all’informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla sa lubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull’utilizzo di prodotti fi tosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti uti lizzate;

l) valorizzare le produzioni tipiche ita

liane biologiche;

m) promuovere la sostenibilità ambien

tale con la definizione di azioni per l’incremento e il mantenimento della fertilità natu rale del terreno e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione bio logica, di cui all’articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche) 1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scienti fico del CREA, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con scadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all’ar ticolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all’articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui al l’articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con decreto annuale, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al l’articolo 11, comma 2, lettera d), e al piano di cui all’articolo 8, nonché le risorse finan ziarie necessarie per l’istituzione del marchio biologico italiano di cui all’articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per mate ria, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabi lito dall’articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l’obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l’ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell’anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presìdi sanitari di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l’elenco dei prodotti di cui al presente comma ».

6. Il contributo di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del pre sente articolo, è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del con tributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all’articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10. (Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l’aggregazione imprenditoriale e l’integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore bio logico e la sottoscrizione di contratti di fi liera tra gli operatori del settore.

Art. 11. (Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione bio logica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso

la possibilità di attivare corsi di laurea, dot torati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l’aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legisla tivo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nel l’ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del

Consiglio per la ricerca in agr terventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse

confluite nel Fondo di cui all’articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell’ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all’uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all’articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i con trolli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall’ar ticolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere in terprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significa tivi:

a) la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, al

l’interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che

insiste in un territorio sovracomunale, ovve rosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l’integrazione con le altre attività economiche presenti nell’area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratte rizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In partico lare, gli enti pubblici possono vietare l’uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l’inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell’ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le ca ratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l’immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull’atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla diret tiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all’autorizzazione integrata ambien tale di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all’attività dell’azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la

tutela degli ecosistemi, sostenendo la proget tazione e l’innovazione al servizio di un’economia circolare; b) stimolare e favorire l’approccio ter ritoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l’ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l’applicazione

delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collet tiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l’attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l’agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell’uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione

e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di

ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costi tuiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel ter ritorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promo tore non spettano compensi, indennità, get toni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costi tuito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo del l’ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell’ambito della Politica agricola comune dell’Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spet tano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo bio logico al fine del riconoscimento dei distretti biologici. 9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti internet istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, va lorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che con tengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare cri teri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presen tati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territo rio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico. 11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall’articolo 36 del rego lamento (UE) 2018/848 del Parlamento eu ropeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14. (Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica) 1. Al fine di favorire il riordino delle re lazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti

delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a

livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli in

teressi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui

prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la rea lizzazione di analisi sui possibili sviluppi fu turi del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando po tenziali mercati d’esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo ri levazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all’articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere con tratti-tipo compatibili con la vigente norma tiva dell’Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l’innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, raziona lizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orien tarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell’ambiente attraverso me todi atti a limitare l’impiego di prodotti fi tosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicu rezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tute lare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l’individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell’ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consuma tori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell’acquacoltura, anche al fine di acquisirne l’avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acqui renti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell’articolo 62, commi 1 e 2, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l’approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un’organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all’organizzazione maggiormente rappresentativa. L’organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un’associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o

più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività

economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresen tare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell’Unione eu ropea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati al l’unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limi tato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non ade renti all’organizzazione. Parimenti possono chiedere l’istituzione di contributi obbliga tori, connessi all’applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all’organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il di ritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

9. L’estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limi tato, dal Ministero, su richiesta dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta inte ressata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell’85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell’organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell’articolo 164 e all’ar ticolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s’intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresen tatività economica devono essere dimostrati dall’organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con rife rimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell’organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l’opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori eco nomici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l’estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti al l’organizzazione interprofessionale.

12. L’operatore economico che non si at tenga all’estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L’importo della sanzione è determinato in ragione dell’entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di fi liera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l’organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sot toscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell’ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a va

lorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di

preparazione e di trasformazione con me todo biologico, consentendo a tutti gli ope ratori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l’ambiente, la salute pubblica, le risorse

naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
e) promuovere e sostenere le attività

connesse delle aziende che adottano il me todo dell’agricoltura biologica;

f) promuovere l’istituzione e lo svi

luppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le

organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell’Unione eu ropea e nazionali.

4. L’intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell’Unione europea e nazionale, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le in tese di filiera e i conseguenti accordi o con tratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all’aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici) 1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell’Unione eu ropea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto. Atti parlament

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produt tori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad

esse aderenti;

b) l’attivazione di un programma ope

rativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, dal

punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;
3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adot

tando tecnologie innovative e favorendo l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l’apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e

tecniche di produzione rispettose dell’ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la rego

larità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l’obbligo per i soci di applicare le

regole dettate dall’organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l’obbligo per i soci di versare i con

tributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola

organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell’attività del l’organizzazione;

d) la quota minima della produzione

dei soci da conferire o cedere direttamente all’organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un

anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell’inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il

controllo democratico dell’organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di in fluenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell’organizzazione medesima. Qualora l’organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è ga rantito dal rispetto dell’articolo 2538 del codice civil

g) le regole relative all’ammissione di

nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di

inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall’organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione;
l) l’obbligo per i soci di fornire le in

formazioni richieste dall’organizzazione a fini statistici e di programmazione o di au torizzare l’accesso a proprie banche di dati per l’acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi ope rativi finalizzati all’attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio ali mentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All’articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. Per la commercializzazione di sementi biologiche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro nazionale delle varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell’ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria ».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19. (Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell’ar ticolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 20.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.