Divisione speciale di polizia per il comune di Palermo

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Regno d'Italia

1939 diritto diritto Regio Decreto Legge 20 Febbraio 1939, n. 326 - Divisione speciale di polizia per il comune di Palermo Intestazione 8 aprile 2012 50% Da definire

Regio decreto legge 20 febbraio 1939, n. 326

Istituzione di una divisione speciale di polizia per il comune di Palermo

(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 1939)


Articolo 1

Il corpo dei vigili urbani del comune di Palermo è soppresso.

Tutti i servizi di polizia urbana e di viabilità, ora disimpegnati nel comune di Palermo dal corpo predetto, vengono affidati al corpo degli agenti di P.S.

Articolo 2

Gli organici del corpo degli agenti di P.S. fissati con l'art. 1 del R. Decreto-Legge 20 febbraio 1939-xvii, n. 323, sono aumentati nei vari gradi delle seguenti unità:

Marescialli di 1/a classe n. 3 Marescialli di 2/a e 3/a classe n. 11 Brigadieri n. 23 Vicebrigadieri n. 27 Guardie scelte n. 10 Guardie n. 316 Allievi n. 10 totale n. 400

Articolo 3

Nel comune di Palermo è istituita una divisione speciale del corpo degli agenti di P.S., cui sono affidati i servizi di pubblica sicurezza ingegnere, nonché tutti i servizi di polizia urbana e di viabilità disimpegnati dai vigili urbani del corpo soppresso.

Il Ministero dell'Interno - nei limiti di 15 ufficiali e di 400 unità, tra sottufficiali e guardie - secondo le necessità del servizio stabilirà di quali reparti di agenti di P.S. dovrà essere costituita tale divisione speciale e la forza organica di ciascuno di essi, anche per quanto riguarda il numero dei funzionari da adibirsi al comando dei reparti stessi.

Articolo 4

I sottufficiali e vigili appartenenti al soppresso corpo dei vigili urbani di Palermo, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del presente decreto, possono far domanda di ammissione nel corpo degli agenti di P.S.

Coloro che siano iscritti al p.n.f. ed in possesso dei necessari requisiti da riconoscersi da una speciale commissione nominata dal ministro per l'interno, passeranno a far parte del corpo agenti di P.S.

Ad essi saranno assegnati i gradi che la commissione stessa riterrà, a giudizio insindacabile, di conferire loro in relazione a quello da ciascuno ricoperto nel corpo di provenienza, grado che non potrà essere superiore a quello già rivestito, o che importi per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, trattamento complessivo superiore a quello fruito ai medesimi titoli, né potranno eccedersi i limiti dei posti vacanti nei singoli gradi.

Per quanto riguarda l'inquadramento, il personale dichiarato idoneo prenderà posto nell'attuale ruolo di ciascun grado del corpo agenti di P.S. immediatamente dopo l'ultimo inscritto, seguente l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.

Articolo 5

Gli appartenenti al soppresso corpo dei vigili urbani di Palermo che intendano far passaggio nel ruolo degli ufficiali di P.S. o nel corpo degli agenti di P.S. o dei quali non sia stata accolta la domanda di passaggio, saranno ammessi a liquidare, a carico dei bilancio del comune di Palermo o dell'ente di previdenza cui eventualmente fossero iscritti, la pensione o la indennità cui avessero eventualmente acquisito diritto a norma delle disposizioni in vigore.

Agli stessi sarà, inoltre, concessa una indennità di buonuscita pari a tre mensilità di salario, se aventi diritto a pensione, e pari a cinque mensilità di salario, se aventi diritto soltanto ad indennità.

A coloro che non abbiano acquisito diritto né a pensione né ad indennità, sarà concessa una indennità di buonuscita pari ad una mensilità di salario per il primo anno o frazione di anno di servizio ed a mezza mensilità per ogni anno successivo.

I periodi di servizio successivi al primo anno saranno, agli effetti delle indennità di buonuscita, calcolati per anni interi, soltanto quando siano superiori a sei mesi.

Articolo 6

Il personale già appartenente al soppresso corpo dei vigili urbani di Palermo, il quale avrà fatto passaggio nel ruolo degli ufficiali di P.S. o nel corpo degli agenti di P.S., liquiderà, a suo tempo, la pensione con le norme rispettivamente in vigore per gli ufficiali di P.S. o per il corpo degli agenti di P.S. conservando, però, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio a quello eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore.

La spesa per tali pensioni farà carico al bilancio del comune di Palermo per la quota parte corrispondente agli anni di servizio prestati alle dipendenze del comune stesso ed al bilancio del ministero dell'interno per la quota parte corrispondente al successivo servizio.

Il personale, invece, che risulti iscritto alla cassa di previdenza dipendenti enti locali, liquiderà anch'esso, a suo tempo, la pensione con le norme in vigore per il corpo degli agenti di P.S., salvo riparto delle quote proporzionali, per il servizio prestato alle dipendenze del comune di Palermo e dello stato, fra la cassa di previdenza e il ministero dell'interno.

Nei casi contemplati dalla comma precedente, come pure in quelli previsti dall'art. 6, comma 3/a del r. decreto-legge 9 marzo 1936-xiv, n.472, qualora, secondo l'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, il complessivo servizio utile non dia diritto a pensione ma ad una indennità per una volta tanto, la cassa liquiderà soltanto - con le proprie norme - la quota proporzionale al servizio prestato con iscrizione alla cassa medesima, in ragione della indennità calcolata in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo stato come prestato presso ente con regolamento speciale di pensione.

Le indennità di buonuscita suddette faranno carico al bilancio del comune di Palermo.

Contro le decisioni della commissione suddetta non è ammesso alcun gravame.

Articolo 7

Il ruolo organico degli ufficiali di P.S. (gruppo a) di cui all'art. 2 del R. Decreto-legge 20 febbraio 1939-xvii, n. 323, è sostituito dal seguente:

GRUPPO A

GRADO

5/A - QUESTORI ED ISPETTORI GENERALI DI 1/A CLASSE N. 60

6/A - QUESTORI ED ISPETTORI GENERALI 2/A CLASSE N. 83

7/A - VICE QUESTORI N. 82

7/A - COMMISSARI CAPI N. 146

8/A - COMMISSARI N. 476

9/A - COMMISSARI AGGIUNTI N. 508

10/A - VICE COMMISSARI 479

11/A - VICE COMMISSARI AGGIUNTI 479

TOTALE N. 1834

Coloro che all'atto della soppressione del corpo dei vigili urbani prestino servizio nel corpo stesso in qualità di allievi potranno essere, se in possesso dei prescritti requisiti, assunti quali allievi guardie di P.S. coloro che saranno nominati guardie conseguiranno il trattamento economico e di carriera stabilito dal regolamento pel corpo agenti di P.S. mentre i non idonei saranno licenziati ed avranno diritto solo alla liquidazione delle eventuali indennità previste dal regolamento municipale, e non alla liquidazione della indennità di buonuscita stabilita nel presente decreto all'art. 5.

Articolo 8

E' in facoltà del ministro per l'interno, previo giudizio insindacabile di apposita commissione da lui nominata, di sistemare nel ruolo degli ufficiali di P.S. e nei limiti di un commissario e di quattro vice commissari o vice commissari aggiunti, gli ufficiali attualmente in servizio nel corpo dei vigili urbani del comune di Palermo, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale del regno.

Potranno però ottenere tale sistemazione soltanto quegli ufficiali che comprovino di essere inscritti al partito nazionale fascista e che siano stati nominati, giusta le norme del regolamento organico e disciplinare del corpo predetto, vice comandante ed ufficiali inferiori del corpo stesso, a seguito di promozione o di regolare concorso ed abbiano rivestito la qualità di ufficiale del regio esercito in servizio permanente effettivo o di complemento nelle armi combattenti.

Gli ufficiali che otterranno la richiesta sistemazione non potranno in ogni caso essere collocati in grado superiore a quello rivestito alla data di pubblicazione del presente decreto.

A tale effetto il grado di vice comandante viene considerato corrispondente a quello di commissario se l'ufficiale abbia prestato, alla data di sistemazione nel ruolo degli ufficiali di P.S., 18 anni di servizio effettivo in qualità di ufficiale nel corpo dei vigili urbani del comune di Palermo e a quello di commissario aggiunto se abbia minore anzianità.

Gli altri ufficiali sono considerati di grado corrispondente a vice commissario od a vice commissario aggiunto, a seconda che contino, alla data della sistemazione anzidetta, rispettivamente più di cinque anni o meno di cinque di effettivo servizio quale ufficiale del ripetuto corpo dei vigili.

Gli ufficiali predetti saranno nominati con anzianità iniziale nel nuovo grado come sopra conferito, andranno a prendere posto in ruolo immediatamente dopo l'ultimo funzionario dei gradi rispettivi, e dovranno compiere, nei gradi stessi, il periodo di esperimento di un anno.

Se al termine di tale periodo, valutabile a tutti gli effetti, essi saranno riconosciuti idonei, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione del personale di P.S., conseguiranno la nomina effettiva.

In caso contrario, saranno licenziati ed ammessi a fruire del trattamento previsto dall'art. 5 del presente decreto.

Articolo 9

La sistemazione dei provenienti dal soppresso corpo dei vigili urbani del comune di Palermo, sia mediante passaggio nei ruoli degli ufficiali di P.S. o del corpo degli agenti di P.S., sia mediante collocamento in quiescenza, dovrà essere effettuat entro tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dai precedenti articoli 4 e 8 per la presentazione delle domande.

Articolo 10

I funzionari di P.S. da destinarsi alla divisione speciale del corpo agenti di P.S. di Palermo sono designati con provvedimento del ministro per l'interno in numero non superiore a quindici.

Ad essi compete l'obbligo di provvedersi e di mantenere in efficienza la divisa stabilita per il corrispondente grado di ufficiali degli agenti di P.S., ed a tal fine viene corrisposta a ciascuno di essi l'indennità annua prevista dall'articolo 10 del R. Decreto - legge 9 marzo 1936, n.472.

L'incarico può essere sempre revocato.

Articolo 11

I provenienti dal soppresso corpo dei vigili urbani di Palermo, ai quali, per effetto dell'ammissione nel corpo degli agenti di P.S. spettasse un trattamento economico complessivo - a titolo di stipendio o paga; supplemento di servizio attivo; aggiunta di famiglia; indennità di caroviveri ai celibi; indennità di servizio speciale di P.S., valida agli effetti della pensione; indennità speciale di P.S., quota personale e quota famiglia per i soli sottufficiali di P.S. ammogliati; indennità di alloggio;indennità vestiario e soprassoldo speciale di P.S. - in misura inferiore a quello complessivamente goduto ai medesimi titoli, nonché per indennità di grado, nel corpo di provenienza, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbire coi successivi aumenti nelle suindicate competenze.

Articolo 12

I provenienti dal soppresso corpo dei vigili urbani di Palermo che entreranno a far parte del corpo degli agenti di P.S. dovranno prestare giuramento con la formula di cui all'art.10 del regolamento in vigore per il corpo.

Coloro che, all'atto del passaggio nel corpo degli agenti di P.S., non hanno ancora raggiunto nel corpo dei vigili urbani tre anni di effettivo servizio, dovranno contrarre la ferma senza premio per il periodo occorrente a completare il triennio di servizio.

La commissione, di cui all'art.4 del presente decreto, potrà disporre che gli appartenenti al corpo soppresso, i cui precedenti non risultassero completamente favorevoli, siano, previo giuramento, assunti in servizio nel corpo agenti di P.S. in via di esperimento senza vincoli di ferma per il periodo di un anno. scaduto tale periodo la commissione prevista dall'art.35 del vigente regolamento del corpo si pronunzierà definitivamente sulla ammissibilità o meno alla ferma o rafferma secondo i casi.

Coloro che non saranno ammessi conserveranno il diritto alla pensione ed indennità previste nei precedenti articoli.

Articolo 13

I vigili urbani di Palermo ammessi nel corpo agenti di P.S. e che avranno, all'atto del passaggio, compiuto tre anni di effettivo servizio e non superato il dodicesimo, saranno ammessi a contrarre rafferme triennali con premio secondo le norme in vigore per il corpo degli agenti di P.S.

In base agli anni di effettivo servizio prestati nel corpo di provenienza i vigili, che hanno ottenuto il passaggio nel corpo agenti, saranno ammessi a contrarre la prima, la seconda o la terza rafferma ed alle rispettive scadenze sarà ad essi corrisposto, secondo le norme del regolamento pel corpo agenti di P.S., il premio intero ad esse inerente o tanti trentaseiesimi quanti sono i mesi di servizio maturati nel corpo agenti.

in ogni caso tenuto conto dei premi di rafferma, eventualmente percepiti in precedenza, l'ammontare complessivo dei premi non potrà superare la somma di lire settemila al lordo della riduzione del doppio 12%.

Per l'eventuale pagamento parziale del premio, in caso che l'agente cessi dal servizio, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del regolamento pel corpo agenti di P.S.

Coloro che, all'atto dell'ammissione nel corpo agenti avranno prestato un periodo di servizio superiore ai dodici anni ed inferiore ai ventuno, saranno ammessi a contrarre rafferme triennali senza premio, secondo le norme in vigore per il corpo agenti.

Articolo 14

Durante il periodo che intercede fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di sistemazione dei provenienti dal soppresso corpo dei vigili urbani del comune di Palermo, mediante passaggio nei ruoli del ministero dell'interno, o mediante collocamento in quiescenza, il personale seguiterà a godere del trattamento economico di cui è provvisto, a carico del comune di Palermo, salvo rimborso della spesa relativa da parte del ministero dell'interno, dietro presentazione degli appositi stati nominativi, compilati dalla amministrazione comunale e quietanzati dai singoli percipienti.

Le ritenute, giustificate da conti in sospeso per debiti vari, regolarmente accertati, verso il comune di Palermo e verso enti ed istituzioni pubbliche, che gravino sugli assegni del personale suddetto sistemato in ruolo, saranno continuate, a cura del ministero dell'interno, sino alla estinzione dei debiti stessi.

Coloro che hanno compiuto nel corpo dei vigili urbani ventuno anni di servizio, saranno ammessi a rafferma annuale senza premio secondo le norme in vigore per il corpo degli agenti di P.S.

Articolo 15

Le caserme, attualmente occupate nel comune di Palermo dai vigili urbani, passeranno in uso al corpo degli agenti di P.S. senza che sia dovuto alcun compenso da parte dell'amministrazione dell'interno al comune interessato.

Qualora le caserme mancassero, o non fossero sufficienti per alloggiare tutti gli agenti di pubblica sicurezza, che verranno adibiti, in sostituzione dei vigili urbani, al servizio di polizia urbana e di viabilità, di cui nei precedenti articoli, i fitti dei fabbricati da assumersi concorreranno a determinare la variazione del contributo, di cui al secondo comma del successivo art. 17.


le norme, contenute nei comma precedenti, si applicano anche per quanto riguarda l'accasermamento degli agenti di pubblica sicurezza adibiti, in sostituzione dei vigili urbani, al servizio di polizia urbana e di viabilità nella città di napoli, e pertanto l'art. 15 del r.decreto-legge 9 marzo 1936-xiv, n.472, resta modificato nei sensi suesposti.

Articolo 16

Il comune di Palermo cederà al corpo degli agenti di P.S. tutte le biciclette, motociclette, automezzi, telefoni, armi e buffetterie, ed in genere il materiale di equipaggiamento e vestiario attualmente in dotazione al soppresso corpo dei vigili urbani, senza diritto ad alcun compenso da parte dell'amministrazione dell'interno.

Articolo 17

Il comune di Palermo verserà, per i servizi di polizia urbana e di viabilità, che saranno assunti dal corpo degli agenti di P.S., e per il mantenimento in genere del corpo dei vigili urbani, dal giorno dell'andata in vigore del presente decreto, il contributo annuo di l.3.600.000.

La differenza tra detto contributo e l'effettivo ammontare delle spese pel mantenimento della divisione speciale di polizia di Palermo - ivi compreso anche l'onere per le pensioni - sarà assunta a carico dello stato.

Il comune di Palermo sarà però tenuto a corrispondere, in proporzione all'entità del servizio disimpegnato dal corpo degli agenti di P.S., la maggiore spesa eventualmente occorrente per l'aumento di organici e per incremento dei servizi di polizia urbana e di viabilità. alla conseguente variazione di contributo verrà provveduto con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto col ministro per le finanze e sentita l'amministrazione comunale interessata.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 18

Il governo del Re è autorizzato ad includere nel regolamento del corpo degli agenti di P.S. le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto ed a modificare il regolamento stesso nelle parti in cui sarà ritenuto necessario.

Fino alle modifiche, di cui al precedente comma, tutte le disposizioni del vigente regolamento per il corpo, approvato con r. decreto 30 novembre 1930, n.1629, sono applicabili agli appartenenti al soppresso corpo dei vigili urbani di Palermo ammessi nel corpo agenti di P.S., in quanto non contrastino con il presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.


Il Duce, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.