L. 20 marzo 1865, n. 2248
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G.U. di pubblicazione: 27 aprile 1865, n. 101
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VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Art. 1.
Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti Leggi:
Legge sull’Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l’Allegato A.
Legge sulla sicurezza pubblica, che costituisce l’allegato B.
Legge sulla sanità pubblica, che costituisce l’allegato C.
Legge sull’istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l’allegato D.
Legge sul contenzioso amministrativo, che costituisce l’allegato E.
Legge sulle opere pubbliche, che costituisce l’allegato F.
Art. 2.
È data facoltà al Governo d’introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali specialmente interessati, nonchè il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.
Art. 3.
I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll’esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto R., e in ogni caso con tutto l’anno 1865.
Collo stesso Decreto R. sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.
Art. 4.
Il Capoluogo della provincia di Noto è restituito alla città di Siracusa, dalla quale assumerà il nome la Provincia stessa.
La città di Noto ritorna Capoluogo di Circondario.
Art. 5.
Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione del precedente articolo.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Torino addì 20 marzo 1865.
VITTORIO EMANUELE.
G. LANZA.
S. JACINI.