L.cost. 10 novembre 1971, n. 1 - Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

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1971 diritto diritto L.cost. 10 novembre 1971, n. 1 Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
1971
Documenti collegati:
  • L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
  • L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia
  • L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta
  • L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige
  • L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

10 novembre 1971, n. 1, in materia di Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige


TESTO ORIGINALE, SENZA LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGI SUCCESSIVE

Art. 1.

All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica».

Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

Art. 2.

L'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

  1. ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
  2. ordinamento degli enti para-regionali;
  3. circoscrizioni comunali;
  4. espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
  5. impianto e tenuta dei libri fondiari;
  6. servizi antincendi;
  7. ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
  8. ordinamento delle camere di commercio;
  9. sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
  10. contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale».

Art. 3.

L'articolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

  1. ordinamento dei comuni;
  2. ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  3. ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonchè delle aziende di credito a carattere regionale».

Art. 4.

L'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1943, n. 3, è sostituito dal seguente:

«La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero dei tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro».

Art.5.

L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall’articolo 4, nelle seguenti materie:

  1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
  2. toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
  3. tutela e conservazione dei patrimonio storico, artistico e popolare;
  4. usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
  5. urbanistica e piani regolatori;
  6. tutela del paesaggio;
  7. usi civici;
  8. ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell’articolo 847 del codice civile; ordinamento dei “masi chiusi “ e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
  9. artigianato;
  10. edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
  11. porti lacuali;
  12. fiere e mercati;
  13. opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
  14. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
  15. caccia e pesca;
  16. alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
  17. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
  18. comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
  19. assunzione diretta di servizi pubblici, e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
  20. turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
  21. agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
  22. espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
  23. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
  24. opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
  25. assistenza e beneficenza pubblica;
  26. scuola materna;
  27. assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
  28. edilizia scolastica;
  29. addestramento formazione professionale».

Art. 6.

L'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:

  1. polizia locale urbana e rurale;
  2. istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
  3. commercio;
  4. apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
  5. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
  6. spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
  7. esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
  8. incremento della produzione industriale;
  9. utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
  10. igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
  11. attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature».

Art. 7.

Dopo l'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 12-bis:

«Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità dì residenza».

Art. 8.

Dopo l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 13-bis:

«Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto».

Art. 9.

Al primo comma dell'articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunta la seguente disposizione:

«La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi».

Art. 10.

L'articolo 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata».

Art. 11.

L'articolo 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonchè i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata».

L'articolo 63 dello Statuto speciale è soppresso.

Art. 12.

L'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Nella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca. Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonchè il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata».

Art. 13.

Al secondo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole:

«ovvero della polizia locale, urbana e rurale».

Art. 14.

Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 16-bis:

«I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta».

Art. 15.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-bis:

«La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie».

Art. 16.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-ter:

«E' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

E' altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato».

Art. 17.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-quater:

«Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego, dei, fondi stessi è effettuato d’intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno dei gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari».

Art. 18.

I commi secondo e quarto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

«Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero dei abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

«Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'art. 54-ter durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza».

Art. 19.

Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere fino alla elezione del nuovo consiglio regionale».

Art. 20.

L'articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti».

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28».

Art. 22.

Nel primo comma dell'articolo 44 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dopo la parola «provinciale» sono inserite le parole «di Trento».

Il terzo comma dello stesso articolo 44 è sostituito dai seguenti commi:

«Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel, suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo. in caso di assenza o impedimento».

Art. 23.

Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppressa la parola «particolarmente».

Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto è aggiunto il seguente comma:

«Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia».

Art. 24.

Il n. 5 dell'articolo 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorchè siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti».

Art. 25.

I commi primo e quarto dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

«I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione».

«Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo competente».

Art. 26.

Dopo l'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 49-bis:

«Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo».

Art. 27.

All'articolo 54 dello Statuto speciale per.il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso».

Art. 28.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentine-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-bis:

«Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonchè le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

Art. 29.

Dopo l’articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-ter:

«Per l’esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma dell'articolo 19».

Art. 30.

La denominazione del titolo V dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

«Demanio e patrimonio della regione e delle province».

Art. 31.

Dopo l'articolo 58 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 58-bis:

«Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale».

Art. 32.

All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale: a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni; b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali; c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite».

Art. 33.

L'articolo 60 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è abrogato.

Art. 34.

L’articolo 61 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«E’ devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati».

Art. 35.

L'articolo 62 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell’importo del canone annuale stabilito a norma di legge».

Art. 36.

All'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«Le Province hanno facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente».

Art. 37.

Nell'articolo 66 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le parole: «la regione ha », sono sostituite da quelle: «la regione e le province hanno» e le parole: «da essa», da quelle: «da esse».

Art. 38.

L'articolo 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori».

Art. 39.

All'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«Sono altresì devoluti alle province i nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al precedente comma, addetti agli stabilimenti situati nei rispettivi territori».

Dopo l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono istituiti i seguenti articoli:

Art. 68-bis.

«Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni; b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa; c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province; d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province».

Art. 68-ter.

«Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale».

Art. 68-quater.

«L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 40.

L'articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale».

Art. 41

L'articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione».

Art. 42.

L'articolo 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza, dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine dì tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa nè a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non sì forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata».

Art. 43.

La denominazione del titolo VII dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

«Rapporti fra Stato, regione e provincia».

Art. 44.

L'articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

  1. coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l’amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
  2. vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;
  3. compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale».

Art. 45.

Dopo l'articolo 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 77-bis:

«Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo».

Art. 46.

L'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo».

Art. 47.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-bis:

«I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 78 dello Statuto, devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato, tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali».

Art. 48.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-ter:

«Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi all'autonoma sezione di Bolzano dei tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso».

Art. 49.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-quater:

«Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano».

Art. 50.

Il primo comma dell'articolo 82 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici».

Art. 51.

L'articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano».

Art. 52.

L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue».

Art. 53.

L'articolo 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonchè con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadini cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all’interno degli ordinamenti di tipo militare ».

Art.54.

Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

Il secondo comma dello stesso articolo 87 è sostituito dai seguenti:

«Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina».

Art. 55.

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano».

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56.

Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 57

L'articolo 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di 12 membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione dì cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Art. 58.

Salvi ì casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Se nei primi 18 mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi 6 mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i beni di cui all'articolo 31 della presente legge che passano alle province, nonchè le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 59.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati i beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 11, n. 3, dello Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 15 dello Statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Art. 60.

La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 58 della presente legge.

Art. 61.

In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla presente legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Art. 62.

Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi a mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla presente legge dalla regione alle province, nonchè alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 63.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 64.

La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

La dizione «Trentino-Tiroler Etschland» contenuta nell'articolo 96 dello Statuto, è sostituita da quella «Trentino-Südtirol».

Art. 65.

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge si applicano dalla prima scadenza, del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 66.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, rimaste in vigore e da quelle di cui alla presente legge.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.