Legge regionale Sicilia 6 maggio 1981, n. 85 - Insegnamento del siciliano
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IL CONSIGLIO REGIONALE L.R. n. 85 DEL 6 maggio 1981
Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell’isola e norme di carattere finanziario
Bollettino Ufficiale n. 23 del 9 maggio 1981
Titolo I
Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell’isola
ARTICOLO 1
Nel quadro delle iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, la Regione, al fine di promuovere lo studio e la conoscenza del dialetto siciliano (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) da parte degli studenti e dei cittadini, interviene in favore delle scuole e degli istituti d' istruzione di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio regionale, che intendano realizzare, con le modalità previste dalla vigente normativa statale, attività integrative (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) volte alla introduzione dello studio del dialetto ed all’approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi.
ARTICOLO 2
Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì destinati a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del dialetto siciliano (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
ARTICOLO 3
L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, a favore delle scuole, istituti ed istituzioni di cui ai precedenti articoli, i cui progetti risultino rispondenti alle finalità della presente legge, contributi:
- a) (lettera omessa in quanto impugnata, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello
Stato per la Regione siciliana);
- b) per la corresponsione ai docenti, che, in aggiunta al normale orario di servizio, espleteranno
anche l’attività integrativa di insegnamento del dialetto e delle lingue di cui al precedente art. 2 per due ore la settimana, di un' indennità pari alla retribuzione oraria vigente, per tutto il periodo dell’anno scolastico in cui si effettuerà l’attività prevista dal relativo progetto.
ARTICOLO 4
Per la concessione dei contributi di cui all’articolo precedente, il legale rappresentante della scuola, istituto o istituzione dovrà presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, all’assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, apposita domanda corredata da un dettagliato programma di attività didattica integrativa (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) o di educazione degli adulti regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa.
ARTICOLO 5
L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione istituisce direttamente o promuove, mediante apposita convenzione con istituti universitari dell’isola e con il Centro di studi filologici e linguistici siciliani, corsi di aggiornamento culturale sulla materia del dialetto siciliano, (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) per i docenti delle scuole ed istituti di cui all’art. 1 (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). Ai corsi di aggiornamento culturale di cui al comma precedente sono ammessi gli insegnanti elementari e medi che ne facciano richiesta previo nulla osta del Provveditore agli studi. I corsi si svolgeranno entro il mese di aprile di ogni anno.