Legge del 13 maggio 1877, n. 3830

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Regno d'Italia

1877 Diritto Diritto Legge del 13 maggio 1877, n. 3830 Intestazione 31 ottobre 2017 75% Da definire

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) Dei Ministri Segretari di Stato, dei segretari generali dei Ministeri, del Ministro della Casa Reale, e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) Del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali: nei quali eseieltano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grädo sei mesi prima della elezione;

f) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

g) Dei professori ordinari delle Regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Fermo il disþosto della legge 3 luglio 1875, n. 2610.

Art. 2. Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffizi, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Art. 3. Non sono eleggibili i direttori, amniinistratori, i rappresentauti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti e d'interessi, quando questi sussidii non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Nón sono parimente eleggibili gli avvicati e procurati legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 4. Nón sono aldggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessione o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 5. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti ad Ambasciate, Legazioni o Consolati esteri, tanto residenti in Italia, quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da governo estero.

Art. 6. I funzionari ed impiegati eleggibili a senso dell'art. 1 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i Ministri Segretari di Stato ed i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie c, d, g, sopra indicate all'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbraeciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio.

Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie c, d, g, superera quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Le elezioni di quelli a cui non esea favorevole il sorteggio, saranno annullate.

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Art. 7. Durante il tempo in cui il deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun'ufficío retribuito, contemplato all'art. 1 della presinte legge, tranne che si tratti di missione all'estero.

Questo divieto non è applicabile ai deputati Ministri Segretari di Stato ed ai deputati segretari generali di Ministeri, i quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, nè a quelli tra loro che, quando cessino da tali uffici, siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

In questo caso cesseranno di essere deputati, ma potranno essere rieletti.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle colialzioni d'ineleggibilità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 8. Sono abrogati gli articoli 97, 100, 103 della legge elettorale 17 dicembre 1860, nella parte contraria alle disposizioni della presente legge, le quali andranno in esecuzione coll'apertura della XIV Legislatura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. Nicotera.