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Simone Aliprandi - Apriti standard! www.standardaperti.it - www.aliprandi.org -113

diffusione di programmi informatici a codice sorgente aperto e di formati liberi come strumenti e modalità operative in grado di assicurare la libertà di accesso, l’interoperabilità tra le applicazioni ed i servizi, l’uso e lo sviluppo delle tecnologie, il pluralismo e la crescita della competitività nell’offerta dei prodotti informatici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, adottano programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi.
3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l’adozione dei programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
4. Ai fini della presente legge, per assicurare maggiore economicità alle attività della pubblica amministrazione e favorire al tempo stesso la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche, nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per l’acquisizione di programmi informatici costituisce titolo preferenziale l’uso di codici sorgente aperti o di formati liberi, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.


14. La sentenza 122/2010 della Corte Costituzionale

Tra le leggi regionali sopra citate, ce n’è una che merita particolare attenzione poiché è stata oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale: la legge regionale del Piemonte n. 9 del 2009, sottoposta ad esame della Consulta per alcuni rilievi di incostituzionalità relativi alla suddivisione di competenze fra legislazione regionale e legislazione statale (alla luce del Titolo V Cost. riformato nel 2001).

Tale sentenza (datata 23 marzo 2010), al di là della sua portata abrogativa limitata all’ambito regionale, rappresenta un’importante pietra miliare per le riflessioni tecnico-giuridiche sui temi oggetto di questo libro; infatti con essa si può finalmente disporre di un primo riferimento giurisprudenziale in cui il fenomeno del FLOSS ottiene idealmente un riconoscimento anche a livello giurisprudenziale e non più solo a livello di dottrina giuridica o di mera prassi contrattuale. A ciò si aggiunga che gli articoli censurati dalla Consulta sono ripresi quasi pedissequamente in altre leggi regionali (come ad esempio la legge umbra); quindi l’impatto di questa sentenza può facilmente estendersi ad altre regioni.

Dei tre rilievi sollevati di fronte alla Corte (comma 3 dell’articolo 1, articolo 3 e commi 1 e 2 dell’articolo 6) quello che più interessa la nostra analisi è quello inerente all’art. 3. Si riporta un estratto della sentenza della