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48- | Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org |
e sviluppo tecnologico, si contemplano anche (anzi soprattutto) diritti di privativa industriale come i brevetti e i diritti d’autore.
Questo “scoprire le carte” viene chiamato tecnicamente “IPRs disclosure” (dove IPRs sta per Intellectual Property Rights) e rappresenta davvero uno dei punti chiave nell’attività di normazione. È infatti fondamentale che i detentori di diritti di privativa industriale si pongano il più possibile in un’ottica collaborativa e di massima trasparenza, dichiarando fin da subito la titolarità di diritti sulle soluzioni tecniche oggetto della standardizzazione e impegnandosi a non fare usi strategici di questi strumenti di tutela giuridica. Si pensi infatti al caso (non così raro, tra l’altro) in cui una delle aziende coinvolte nel processo di normazione tenesse nascosta agli altri soggetti coinvolti la titolarità di un brevetto su una parte delle tecnologia oggetto dello standard; e rivelasse solo a standard formalizzato e pubblicato la sussistenza di questi suoi diritti esclusivi, richiedendo royalty o addirittura minacciando azioni legali nei confronti degli altri soggetti. Sarebbe un comportamento piuttosto scorretto dal punto di vista etico e concorrenziale, ma soprattutto pericoloso per tutto il sistema della normazione, che rischierebbe di andare in stallo troppo facilmente e di vedere elusa la sua finalità essenziale di creare una piattaforma virtuosa per l’innovazione e l’interoperabilità.
È per questo che i più autorevoli enti di normazione prevedono policy trasparenti e coerenti in materia di proprietà intellettuale.1
Inoltre si consideri che - come detto - spesso lo standard, dopo esser stato formalizzato, potrà contenere a sua volta soluzioni tecniche protette da diritti di privativa ed è fondamentale scongiurare il rischio che l’adozione dello standard “a valle” da parte di operatori estranei al processo di standardizzazione si trasformi in una specie di “trappola”2, con pesanti conseguenze dal punto di vista legale. 3
- ↑ «Il fatto che diverse tecnologie tutelate da diritti di proprietà intellettuale vengano inserite in uno standard può rendere più agevole il processo innovativo, ma può dar luogo a condotte strategiche da parte di chi detiene le privative. [...] Il modo con cui le standard setting organizations fronteggiano gli aspetti legati alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale risulta di vitale importanza.» ibidem (p. 100).
- ↑ Alcuni parlano non a caso di “patent ambushes”. Per approfondire questo argomento si legga Hueschelrath, Patent Ambushes in Standars Setting Organizations. Implications for Antitrust Policy and the Design of IP Rules, AEA, 2008 (www.aea-eu.net/2008Tokyo/DOCUMENTS/Publication/Abstract/HUSCHELRATH.pdf); oppure Farrell, Hayes, Shapiro, Sullivan, Standard Setting, Patents, and Hold-Up, 74 Antitrust Law Journal No. 3 (2007]; o più semplicemente http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_ambush.
- ↑ «È evidente che la scoperta dell’esistenza di un brevetto molto tardi nelle fasi di sviluppo del prodotto o dell’applicazione pone lo sviluppatore dell’innovazione a valle in una condizione di estrema debolezza contrattuale». Calderini M., Giannaccari M., Granieri A., Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell’industria dell’informazione, Il Mulino, 2005 (p. 25).