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SECONDO. 109

De i falsi testimonii in giuditio. Cap. CXXV.

Se bene ogni falso testimonio in qualunque luogo si dica affermando il falso, ò negando il vero, è sempre grave peccato, nondimeno gravissimo è quando si fà in giuditio, dove è l’autorità publica, dove interviene il giuramento, dove s’interpone il nome di Dio, et dove finalmente si hà da proferir la sentenza secondo gli atti et le prove, et quello si hà per vero, che il legitimo numero de i testimonii giurati asserisce, non potendo il giuditio humano giudicar dell’occulto. Per il che il testimonio falso commette grandissimo peccato, come le tante, et cosi importanti circonstanze di quella attione giudiciale et publica apertamente ci dimostrano. La onde tanto più è da dolersi, che questo delitto sia molto frequente à i nostri tempi, et che si trovi gran copia d’huomini, che non solo per amore, et per odio et altri simili affetti, ma per piccolo prezzo hanno la propria anima venale, et esposta ad ogni iniquità, à questo genere si riducono i falsi contratti, et testamenti, et le persone supposite, et mille altri simili inganni et falsità, delle quali speriamo che il nostro giovanetto per divino aiuto, et per buona educatione paterna sarà inimicissimo et per tanto il buon padre deve persuadere il figliuolo con le più efficaci ragioni che gli sia possibile, che giamai in vita sua ne per nuocere all’inimico, ne per giovare allo amico, ne per satisfare alle preghiere di chi si sia, ne per acquistare tutto l’oro, ne tutti gli honori del mondo si lasci condurre à dar testimonianza del falso, et sappia, che non è veramente huomo da bene colui, la cui integrità per qualche modo, qualunque egli si sia può finalmente esser espugnata, si come non saria propriamente casta quella donna, la cui pudicitia per alcun prezzo se ben grandissimo si potesse comperare, conciosia che l’huomo virtuoso è tale elettivamente per l’istessa virtù, et per l’amor di Dio, et non per humani rispetti. Et perche il nostro giovanetto doverà à suo tempo esercitarsi nel governo, et ne gli offitii publici, sarà pienamente instrutto dal padre, et ben risoluto in se medesimo che non solo come testimonio, ma ne anco come procuratore, ò advocato, et molto meno come giudice, ne in detto, ne in fatto, ne nelle publiche congregationi, et consigli, ne meno nelle private testificarà il falso, ne approvarà, et favorirà la bugia, ne opprimerà il vero. Et guai à chi in disprezzo delle humane, et divine leggi farà altrimenti, percioche le calunnie, i pergiurii, et i falsi giuditii, saranno giustamente condennati, et severissimamente castigati al giusto et tremendo Tribunale di Dio, oltra che molte volte comincia l’infamia, et il castigo in questo mondo, permettendo Iddio, che gli occulti inganni di simili, più tosto mostri che huomini, venghino à luce, et à notitia di tutto ’l mondo.