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La «universitas bobacteriorum Urbis» 155

il capitolo comincia: «Nobilis Ars bobacteriorum semper sit» &c. L’argomento trova ancora un appoggio nel paragrafo seguente (127). Esso è intitolato: De omnibus Artibus debentibus habere consules. Si tratta di stabilire quali delle Arti debbano avere i consoli; e lo statuto le determina: «Et predicte Artes intelligantur ille que fecerint capita Artium» . Possono e debbono avere i consoli soltanto le capitudini delle Arti. Quest’articolo non può non riferirsi alla riforma del 12621263, che ebbe appunto per iscopo di fissare i capita Artium. I due seguenti capitoli contengono l’obbligo che hanno le Arti di far approvare dal senatore i propri statuti, e le norme per l’eleggibilità al consolato od al camerariato di qualsiasi Arte. Per tal modo da un lato il comune riconosceva e dava più regolare assetto alle corporazioni artiere, ne determinava la giurisdizione, le metteva a parte della civica rappresentanza, dall’altro affermava la supremazia del comune sopra di esse, con il diritto di rivederne e correggerne gli statuti.

Cosi giunsero i bobacterii insieme alle altre Arti a partecipare della vita politica nel comune e fin da questo momento li vediamo deliberare sulla cosa pubblica insieme ai consiglieri eletti dal popolo. Noi non sappiamo quanta parte essi avessero nelle deliberazioni; certo però i consoli dei bovattieri e quelli dei mercanti dovettero avere molta potenza, se guardiamo che nei documenti dell’epoca sono sempre in ispecial modo menzionati.

Questa riforma fu messa tosto ad effetto, come pure subito entrarono le Arti a partecipare ai Consigli. Difatti abbiamo notizia che ai 18 novembre del 1267 si riunirono in Campidoglio il «generale et speciale Consilium. .. et convenientibus ad dictum Consilium consulibus mercatorum et capitibus Artium urbis Rome»1.


  1. Gregorovius, op. cit. V, 354, nota i.