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102 i porti della maremma senese

naviglio el quale rompesse, con buono et favorevole aiutorio più che si potrà. E che e’ detti navilii così rotti, o loro cose de tali naviganti così arrivati, non possino essera danniflcati per alcuna persona, o vero lo’ possa èssare tolto alcuna cosa per cagione d’avere rotto in mare. Ed e’ tali non s’intenda che in mare sieno stati rotti, ma per veri mercatanti sieno avuti et ricevuti.

Anco, che sia licito a’ detti Katelani e mercatanti catelani eleggere nella città di Siena uno consolo, cittadino di Siena, per quello tempo el quale a loro piaciarà; el quale s’intenda essere colui el quale essi Catelani vorranno che sia. E sia licito a’ soprascritti mercatanti katelani avere loggia, la quale a loro piaciarà e potaranno avere nella città di Siena; apresso a la quale loggia possano e’ detti mercatanti katelani tenere arboli e bandiere o vero stendardo reale i’ nel Campo1 o vero in qualunque luogo lo’piacerà, dinanzi a la detta loggia, con ogni e ciascheune libertà le quali sogliono avere l’altre loggie de’ detti Katelani, o vero debbano, in qualunque parte del mondo. Salvo et ecepto, che nella detta loggia non possino giocare e’ cittadini della città di Siena, né altra persona, excepto che essi mercatanti katelani. E ciò s’intenda a giuoco vetato, secondo la forma dello Statuto del Comune di Siena. El quale consolo abbia piena cognitione di qualunque questione o questioni aparissero tra essi mercatanti katelani o marinari o padroni o loro famiglia o fattori, excepto che ne’ casi criminali. E a loro mercatanti katelani non sia licito di tenere alcuno estendardo sopra a la selice del Campo di Siena, nè anco in alcuna strada maestra de la città di Siena.

Anco, se avenisse (la quale cosa Edio cessi) che tra mercatante e mercatante katelano o alcuno subdito o suggetto de Re di Ragona fusse alcuna meschia o rissa o ferite o omicidio nella città o nel contado o distretto di Siena, che in tale caso, se tale malefactore potrà essere preso, si debba menare e méctare nella forza di misser lo sanatore o vero podestà di Siena; sì veramente che a quello cotale malefactore non li possa èssare fatta alcuna molestia, forza violenza, nè pónare ad alcuno tormento. E che misser lo sanatore potestà sia tenuto fare ragione et giustitia secondo la forma delli Statuti della città di Siena; sì e in tale modo ch’elli non possa pónare esso malefactore a tormento; nè esso molestare in persona, se non saranno passati tre dì. E passati e’ tre dì, el possa disaminare esso malefactore e tormentare nella presenza de’ consoli de’ detti mercatanti, e none altrimenti: ma possa esso malefactore ritener costretto personalmente et sotto buona guardia2.


  1. Intendasi la Piazza del Campo, ab antico appellata Campum fori.
  2. Cosi credemmo doversi emendare la lezione del testo certamente erronea, che dice: possa ma esso malefactore mentre ritener costretto ec.