Pagina:Archivio storico italiano, serie 3, volume 12 (1870).djvu/397

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documenti 103

E simile modo oservare si debba se avenisse che alcuno katelano comettesse alcuno malefitio o facesse alcuna ingiuria o villania ad alcuno uomo della città di Siena o del contado o distretto d’essa città.

Anco, che sia licito a’ detti mercatanti katelani et a’ loro ministri et famiglia l’andare di notte tempo dopo l’ultimo suono che si chiama el posciaio della campana del Comune di Siena, la quale suona la sera di notte per la città di Siena, a le case loro e ciascheuno di loro e a’ loro fondachi o magazini. E da essi fondachi e magazini possino ritornare a le case 1oro per le loro necessità e bisogni, andando onestamente con lume acceso, [e] possino andare et tornare liberamente senza pena.

Ancora, se avenisse che alcuno mercatante katelano, o vero di loro famiglia, o fattore, si veramente che fusse katelano, comettesse alcuno maleficio criminale o vero delicto ne la città o contado o distrecto di Siena, in terra o vero in mare, che nelli beni suoi non si possa per alcuno ufficiale del Comune di Siena fare alcuna novità o impedimento dare; se solamente nella propria persona di quello cotale el quale fatto avesse o comesso tale maleficio, la executione et la giusta ragione si debba fare; et sopra al tale si proceda a farlo prèndare et fare executione personale, se ’l caso e’ richiedesse, secondo e’ malefitii comessi. E ciò fare si debba, secondo el modo e forma delli Statuti e ordinamenti del Comune di Siena.

Ancora, che ogni mercatanti katelani e altri subditi e suggetti de re di Ragona possino godere et usare tutti privileggi e ciascheune gratie della città di Siena, e’ quali privilegi! e gratie godono et usano e’ veri cittadini della città di Siena, eri quello caso nel quale godere e usare volessero o piaciarà d’usare.

Anco, che se avenisse che il Comune di Siena o per esso Comune si facessero o si concedessero più gratie a genti alcune d’altre nationi per lo usu del porto di Talamone; che e’ detti mercatanti katelani e ogni altri suditi o suggetti di misser lo re di Ragona possino godere e usare le dette gratie e brivileggi così fatte a tali genti e nationi, sì come fatte fussero a essi Katelani e mercatanti e subgetti di misser lo re di Ragona.

Anco, che ogni ripresaglia conceduta da qui arietro per lo Comune di Siena centra alquanti Katelani o suditi de re di Ragona, o vero centra ad esso re, s’intendano èssare sospese e di ninuo valore di ragione per tutto el tempo el quale e’ detti Katelani staranno nella città di Siena, e usaranno nel detto porto di Talamone. E mentre che e’ detti Catelani e mercatanti staranno nella città di Siena, e usaranno el detto porto di Talamone, che per lo Comune