Pagina:Archivio storico italiano, serie 3, volume 12 (1870).djvu/383

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documenti 89

nanzi di bene in meglio; e a honore e laude dello onipotente Idio et della sua gloriosissima madre Vergine Maria, e de’ santi apostoli Pietro et Pavolo, et di tutti li altri, e de’ pretiosissimi martiri, cioè Ansano, Savino, Crescentio et Victorio, singulari padroni et difenditori et avocati della città di Siena, et della beata Enalia vergine di Barzalona, e di tutta la corte celestiale.

E in prima, che ogni e ciascheuno mercatante catelano et ogni et ciascheuno subdito et subgietto del serenissimo et magnifico signore misser lo re di Ragona, possino et a loro sia licito usare el porto di Talamone del contado di Siena, et abbiano libera facultà al detto porto venire, et esso porto usare, e conduciare e conduciare fare al detto porto di Talamone e a la città di Siena e suo contado e distrecto ognie et ciascheuno mercantie e cose di qualunque luogo et parti del mondo, per mare e per terra, per qualunque modo fussero. E le dette cose et mercantie possino méctare e introduciare per lo detto porto di Talamone; e ancora potere trare dal detto porto di Talamone le cose le quali essi v’avessero messe o per mare o per terra, per tempo el quale a essi Catalani piaciarà e vorranno. Sì veramente che, qualunque ora al detto Comune di Siena non piacesse o non volesse ch’e’ detti Catelani usassero al detto porto che venissero più1 loro mercantie, che allora et in quello tanto el detto Comune di Siena e per lo detto Comune sia notificato a’ detti catelani mercatanti, o vero a’ loro proposti e maggiori nella città di Siena, al luogo della loro loggia e residentia. E che dopo la predetta protestagione et notificazione a’ detti Catelani facta, e’ detti Catelani e mercatanti catelani abbiano termine uno anno e uno mese e uno dì a sgombrare ed escire colle loro persone e mercantie della città et contado e distrecto di Siena. E che fatta la detta protestagione in iscrittura apresso a la loro loggia per lo Comune di Siena o per sua parte, che e’ detti Catelani non usino più el detto porto di Talamone; allora e in quello caso, compiuti uno anno e uno mese e uno dì proximi dipo’ la detta protestagione e notificagione, non sia tenuto el decto Comune di Siena a osservare la carta de’ detti capitoli, né alcuni d’essi capitoli e’ quali si contengono nel presente contracto de’ Catelani. E non sia tenuto a veruno subdito o suggetto de re di Ragona, pagando per missione et estrazione delle mercantie e delle cose le quali per lo detto porto o altrunde mectessero o traessero per Gabella al Comune di Siena tanto, cioè la metà di cabella o cabelle le quali erano disposte dovere pagare secondo e’ patti fatti et composti tra ’l Comune di Siena et el Comune di Fiorenza per lo uso del detto porto di Talamone; de’ quali patti appare publica carta per mano di ser Mino di ser

  1. Corretto il testo che pone: o venissero più che loro ec.