Pagina:Archivio storico italiano, serie 3, volume 12 (1870).djvu/394

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100 i porti della maremma senese

catelano sia satisfatto a giusto suo potere. E quello cotale cittadino forestiere non possa en tale cosa assegniare benellcio di brivileggio d’avere alcuna munità1 o franchigia. E se alcuno cessarà di non volere pagare, o recusarà per alcuno modo, che a pititione di tali catelani mercatanti creditori sia detenuto nello cotale che cessasse di pagare infine a tanto che avara sodisfatto tale creditore, none ostante alcuno statuto o capitolo el quale en contrario disponesse. E in quello caso nel quale per lo detto Comune di Siena non si osservasse ragione, o per suo ufficiale, a quello creditore centra a quelli che dovera pagare, et non pagaràe, che allora el Comune di Siena sia tenuto a tale creditore satisfare tutto ciò che tale dovesse avere et fosse damnificato por negligentia, et giustitia la quale non fusse stata osservata.

Ancora, ch’e’ predetti Katelani e altri subditi et subgetti di messer lo re di Ragona possino e a loro sia licito comprare ognie e ciascheune mercie e mercantie di ciascune maniere o conditioni fussero nella città di Siena e in suo contado e distrecto, et esse mercie e ogni ferro laborato o no lavorato, e ogni legniamo lavorato e non lavorato o vero operato o none operato, e ciascheuna generatione d’arme potere comprare e trare fuore de la città, contado o distretto di Siena per porto di Talamone: tanto et così s’intenda et non altrimenti pagando la debita kabella, secondo e’ patti di sopra dichiarati, e secondo e’ patti fatti e composti intra e’ Fiorentini e ’l Comune di Siena per lo uso del porto di Talamone, si come detto ène.

Ancora, che si creda et sia dato fede a ciascheuno mercatante catelano, i’ nel pagare detta kabella delle sue mercantie e sue cose, al suo proprio iuramento. E che veruno ufficiale del Comune di Siena posto e deputato sopra a le kabelle, possi el detto mercatante o vero mercatanti katelani costregniare a fare alcuna pruova o disaminatione di lèctare, se non solamente al suo saramento prestare. E che e’ detti mercatanti catelani possino ligare e sciogliare balla e balle gazafilate, e robba e ogni mercie, le quali mectessero o traessero o volessero trare della città, contado e distrecto di Siena. E a questo non siano tenuti fare disaminatione o fare venire a vedere tali mercie alcuno ufficiale del Comune di Siena a farle sciogliare legare, come di sopra detto è: ma credasi al loro saramento al pagamento della kabella, per la forma si come di sopra si contiene [et] è dichiarata. Et non sia tenuto veruno de’ detti mercatanti pagare alcuna cabella per pulizia, se non la debita et usata kabella. E sieno tenuti e’ detti Catelani di giurare a sante di Dio guagne-

  1. Invece di immunità.