Pagina:Arco - Statuto concesso al foro d'Arco, 1646.djvu/23

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del Còlile. £ cJdlìtrcmefi detti, concitilo in caufa ; fenza altra Condufìoneper gl’Arbi- tri,o parti: qual’conclufionefeguita, gi’Arbitri fiano obligati terminare « cama in termined’vn mefe immediatamente feguente, ad inftanza delle parti, o d'vna parte : e fe’n fpazio del detto mefe , dal giorno della conclusone in caula , non farà data la fentenza, per mancamento de l’attore, che non infta, la caufa s’intenda deferta : ma fe, inftando leparti , la caufa non lara finita, per mancamento de gl’Arbitri, quelli incorranonellapenadi ibre cinquanta, per ciafcheduno, d’applicarfi alla Camera Epìfcopale. Delli Citationi. Gap. 6. Parimente determiniamo , che ciafchedun habitatore della Città di Trento,de borghi,& fottoborghi,cioe de molimi,& altroché fanno con li borghi di Santa Croce Pedecaftello, e Santo Martino debbi, & polla ef- ler citato ad inftanza di chi fi lamenta di lui, ò fi volelTelamentare, vna vol- ta pedonalmente, o due à l’habitatione,in diuerfi giorni,cioèpei? duegior- m diuerfi auanti’l giorno del termine, & non altrimente. E ciafcun habita- tor del Diftretto di Trento debbi & polla elTer citato perfonalmente jòàl*- habitationevna volta fola, ad inftanza di chi fi lamenta, òuero volelfela- mentarfi di lui. Se poi la perfona da citarli ,ò la fua famiglia non habiti J ò dimori neila Città, ò Diftretto di Trento, in cafo tale balli, ch’eglifia cita- to allaluacafa , òuero al luogo della fuavltima folita habitatione, òuero della lua famiglia nella detta Città, ò nel Diftretto : purché gli detti citrati habbino beni nella Citta,ò Giuridittione:&alhora fi faccia la citationead alta voce, prefenti due vicini della cala, òuero 1uogo della folita habitatione predetta, delle qual’cofe predette, ed infrafcrittes’habbifedeall’officia- lepublico, dandola relatione, cheiacommi/Iioneè Hata fatta nel modo predetto. E cia fcun vagabundo, òuero non habitante nella Città di Trento, borghi,"ò Diftretto debbi ..epofta efler citato perfonalmente, fe fi traila; altrimente fipofta citare ad alta voce dell’officiale fono le fcale del Palazzo ds Trento, nella contrada della beccaria, e del cantone, luoghi à ciò confueti, cheli prefenti al Giudice , òà qualunque competente Officiale fióftrq, o de noftri S uccelfori, due volte in diuerfi giorni ; attaccata la cita- tionein albo del Podefta : à quali citati fi conceda termine almeno di tre giorm al comparere, da dffir affiegnato per il Giudice, ò offi ciale,ad inftanza di chi li lamenta, ò fi vuole lamentare di lui. La quale citatione in eia- fcundelh predetti cafi fia tenuta fofficiente, e legitima; intendendo fotto il marchio anco la femina : aggiongendo parimente, che l’officiale debbi nel darla relatione della cittatione da fe fatta ad alta voce, nominare quelli, chefurono pi efenti : &le cofe predette habbino luogo in qual fi voglia cafo, ò caufa, nequali ad inftanza di qualche perfona, per ordine del Giudice, òuer officiale noftro, ò delli noftri fucce{fori,farà fiata la citatione: contrala quale non fi poffa dedurreoppofitione, ò eccettione alcuna, douendo- 11 tenere nellipredetti cafi, e caulelegitima e fofficiente: non obliando le<*- ge commune, ne Statuto alcuno • Saiuo,che ciafchedun officiale s’intenda hauer commiffioncdal Podefta, ò altro Giudice, e perciò polla, fenza dare auifo al medemo Giudice, citare qual fi voglia perfona, ad inftanza d i chi ricerca, à comparere, e rifponder in iure: volendo,che le cofe predette habbino luogo, quando la caufa fi tratta appreffo di noi,ò de noftri Vicarij Spirituali, & Podefta in temporibus, ò qual fi voglia altro Giudice. Detér- B minando