Pagina:Arco - Statuto concesso al foro d'Arco, 1646.djvu/38

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Libro

Che nonfipuonno commetter caufe i Dotto- ri, fenonfonodel Collegio della Città di Trento. Cap. 42.

Eterminiamo,che niuna caufa ò configlio da darfi fopra qualche con- D trouerfia, ne taffa di (pele, fi pofla commettere; fe non àIurifperiti ha- bitanti nella Città , e che foftengonogli carichi dilci: trà quali fiano com- prefianco gli Signori Configlieridel Reuerendifimo Padronenofiro sedil Podeltà della Città,chefarà di rempo, in tempo; e facendofi altrimente,non vaglia, E niunolurifperito della Citrà di Trento pol effer eletto Giudi= ce à qualche Tribunale, ò Vffizio della Communità di Trento, fe nonfarà ferito nella Matricola del Collegio de gl'Auuocati e Procuratori d'efla Città : ed elegendofi, l'elettione fia diniunvalore. E chealli Giudici de- putatià tenerragione non fidebbino commetter confegli alcuni; ancorche fuffero fcritti nella matricola de Dottori di Jegge, e contrafacendofi, tanto chi commette, quanto chi riceue , ficondanniin venticinque libre di buo- namoneta; eciò chefarà itato effequito, fia di niffun momento.

D'hauer configlio in ciafcheduna caufa ; cofi ricercando le parti. Cap. 43.

Eterminiamo, che tutte le caufe ciuili , da dieci libre di buona mone-

tainsù, ne quali fi deue far fentenza definitiva, ò c'habbia forzadi definitiva, ricercandoleparti, ò vna confeglio di Sapiente, la commiffione fifaccia permezo delli Giudici , Sindici , è Confoli della Communitàdi Trento: quali Giudici però s'intendano obligati, quando effi, ò vnodi lo- ro nonfia Dottore, la commiffione, dico fi faccia è confeglio di Dottore del Collegio degl'Auuocati di Trento. Nelle quali commiffioni le parti non poftîno fofpettare alcuno ma ricercate dalli Giudici, ò dalle partidebbino nominare i fuoi Confidenti da fcriuerfi immediatamente dal Notaro della caufa ne gl'Atti fuoi: edijno tanti Confidenti, ches’incontrino invno mal quale ficommetta la caufa : ò almeno fiano tenuti nominaretre Confidenti per parte: efe s'incontraranno in più, vno fia cauato à forte: e fe non s'in- contraffero, s’elegga vno de Confidenti di ciafcuna parte , de quali due vno fia clettoà forte ;efeglicommetta la controuerfia. Chefe qualche perem- ptoriè citata, ò ricercata, è nominar gli fuoi confidenti, farà contumace;ò ricufarà nominarli , il Giudice , ò Giudici debbino commettere a queltio- neadynodegli Confidenti della parte, qualeperò non fia Afcendente, ne Defcendente di lei ,ne Giudice, ne Collaterale, final fecondo grado inclu- fiuè de iurecanonico . Et corrifpondenteal configlio del Dottorefi faccia la fentenza, in fpazio ditre giorni, dopo prefentato il parere ; non nafcen- do ; dobftanteeccettione alcuna : procedendofi nella caufa » conforme al detto confeglio . E commetrendofi le controuerfie in altro modo , fiano nulle; ne'lconfeglio , ne la fentenza fi mandi in effecutione: inmodo , che Ieparti fiano reffituite nel fato , nel quale fitrouanano auanti la commil fione. Anzila parte, in favore della quale foffe feguita fentenza, s'enter- mine di tre giorni non rinuncia alla detta fentenza sedadogni favore che

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