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168 ARS ET LABOR

GIURISPRUDENZA TEATRALE



In questa rubrica si risponderà alle domande giuridiche di indole teatrale che i lettori della Rivista vorranno rivolgere alla direzione.



Recentemente, fra gli abbonati di uno ei nostri maggiori teatri, cominciò a circolare la voce, che una delle opere di grande interesse, la quale costituisce anzi l'unica vera novità della stagione, per alcune contestazioni sorte fra maestro d'orchestra ed autore, non sarebbe stata data, ma sarebbe stata sostituita con altra opera di gran pregio.

Ci si chiede se gli abbonati devono sottostare a tale modificazione di cartellone o se possono ribellarsi. É necessario distinguere due casi — che il cartellone consenta all'Impresa il diritto alla sostituzione; che tale clausola non vi sia indicata. — Se la facoltà della modificazione non è accennata, non vi ha dubbio che l'abbomato ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, o la riduzione di pezzo. Anche se l'Impresa ha sostituito l'opera, poichè l0abbonato ha, pagando, acquistato dei diritti, tali diritti devono essere integralmente rispettati e per ciò l'Impresa è responsabile ove l'opera non sia rappresentata, anche se ciò non derivi da sua colpa, anche se si tratti di caso di forza maggiore. L'elemento della colpa, l'indagine della forza maggiore, non hanno importanza giuridica, che agli effetti del rinascimento del danno, ma la restituzione o la riduzione del prezzo di abbonamento, derivano senz'altro dal mancato adempimento dell'obbligazione assuntasi dall'Impresa verso gli abbonati.

Più sottile è invece la questione, se l'impresa nel cartellone si sia riservato il diritto di sostituire le opere ivi indicate.

É necessario por mente al contenuto del cartellone, perchè questo costituisce l'espressione dell'impegno assuntosi dall'Impresa — è l'oggetto su cui le parti hanno voluto stipulare il contratto.

Questo permesso, osserviamo che se l'opera che non viene rappresentata sia di tale importanza da costruire l'unico spettacolo interessante della stagione, spettacolo che ragionevolmente ha indotto il pubblico ad abbonarsi, viene a cadere l'elemento essenziale del contratto, e perciò non ci par dubbio che l'abbonato possa chiedere la risoluzione del contratto. Quando l'Impresa esponeva il cartellone e si obbligava a rappresentare una determinata opera, evidentemente, pure accennando al suo diritto di sostituzione, non intendeva distruggere l'obbligazione principale, ma unicamente si riferiva al diritto di sostituire un'altra opera di minore importanza. Diversamente quella clausola avrebbe la portata di una condizione potestativa che non può essere consentita.

É quindi una induzione di fatto che deve fare il Magistrato che è chiamato a giudicare — vedere se veramente l'opera che si vuole sostituire, costituisca tutto l'oggetto del contratto — o se, la stagione sia così ricca di spettacoli, da offrire sufficiente interesse, malgrado la fatta sostituzione.

Così, ad esempio, nei teatri di provincia generalmente si danno due spettacoli — l'uno importante, l'altro di aiuto. — Se questo è sostituito, l'abbonato, di fronte all'esistenza della clausola accennata, non può lamentarsi. — Se invece è sostituito lo spettacolo che costituisce l'interesse vero della stagione, con altro, sia pure altrettanto importante, l'abbonato ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

Per contro, nei teatri che presentano una ricca varietà di spettacoli la sostituzione di un'opera non può consentire uguale diritto, a meno che non si tratti di opera nuova, e di importanza veramente eccezionale.

Quando un disgraziato che si reca a teatro per godere lo spettacolo si trova dietro una signora armata di un cappello così enorme da togliergli la possibilità di vedere il palcoscenico, ha diritto di rivolgersi contro l'Impresa? La questione si è fatta e i Magistrati, cavallerescamente, han dato ragione alle signore.

Essi hanno osservato che chi va a teatro deve sapere quanto sono onerosi i capricci della moda e subirli in pace.

Noi pensiamo invece che l'Impresa deve dar modo agli spettatori che pagano di godere lo spettacolo, e deve provvedere con prescrizioni affinchè le signore siano più moderate nel seguire l'imperio alla moda. E pensiamo che se una qualche sentenza consacrasse questo principio, in pochi mesi vedremmo risolta la vessata questione, che, poiché riguarda la prativa della vita, non deve essere discussa con argomentazioni sentimentali.

Avv. Renato Lama.


CRONACA GIUDIZIARIA



Lunedì, al Tribunale di Cremona, ebbe luogo la discussione di una causa importante per la questione di massina da risolvere ed anche per la novità del caso, in quanto la discussione fu accompagnata da una esecuzione musicale — un fatto tipico e forse unico negli annali del Tribunale.

Trattavasi di una causa che la Ditta Ricordi e C. di Milano aveva intentata alla Ditta Anelli e C. di Cremona, fabbricante dai rulli musicali traforati per gli instrumenti meccanici, applicabili ai pianoforti e conosciuti sotto il nome di Pianole “Cecilian, ecc.„.

La Ditta Ricordi si è assunta di dimostrare che i rulli sui quali sono riprodotti pezzi musicali, costituiscono una vera e propria edizione ledente i diritti di proprietà riservata agli autori o suoi aventi causa.

Il patrocinatore della Ditta Ricordi, l'avvocato Umberto Campanari, oltre che con argomentazioni giuridiche ha voluto praticamente dimostrare in fatto il fondamento della sua tesi e siccome oltre ad essere avvocato è anche musicista e conoscitore del “Cecilian„, su un magnifico pianoforte a cosa portato nella sala d'udienza eseguì parecchi pezzi musicali fra la viva attenzione dei presenti, che oltre ai giudici erano moltissimi, attratti dalla novità del caso.

A giorni sarà pubblicata la sentenza, che stabilirà una massima importante in tema di diritti d'autore, specie in ordine alle diverse applicazioni della musica ed apparecchi meccanici.