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GIURISPRUDENZA TEATRALE



Recentemente, una controversia insorta fra Direzione e Maestro nel maggiore teatro nostro, ha sollevato questioni che meritano d'essere considerate. Bene inteso che le considerazioni nostre sono affatto oggettive, anche perchè non conosciamo come i fatti si sono svolti.

Anzi tutto può l'orchestra fare atto di indisciplina verso il maestro, e dichiarare di non voler continuare nelle prove? La disciplina in un teatro è gran parte della probabilità di successo.

Gli artisti, dal più nobile, al più modesto, sono persone per natura portate al disprezzo delle norme regolatrici: se una mano forte e intelligente non sa imporsi, anche con severa fermezza, la disciplina ne soffre, e, con questa, l'esito dello spettacolo. Chi dirige gli elementi artistici di un teatro, è il maestro, al quale è demandato l'obbligo di fare rispettare il regolamento interno e il diritto di imporre la sua volontà. Tale volontà deve però essere subordinata alle misure del giusto e del lecito. Se un maestro pretende da una orchestra composta di elementi male retribuiti la perfezione, eccede — è colpevole, se maltratta, se vien meno al rispetto che è dovuto a chiunque presta la sua opera. Di fronte alla eccessività e alla colpevolezza del maestro, l'orchestra ha diritto di resistere, di domandare la risoluzione del contratto, di pretendere i danni dall'Impresa. La quale quindi non è tenuta a dare ragione al maestro, anche se questi si trova in colpa, ma deve valutare i fatti, con giusta equità.

⁂ Recentemente al teatro Dal Verme, l'Impresa licenziò alcuni elementi dell'orchestra, perchè avevano fatto atto di indisciplina: se essa si fosse trovata di contro ad un maestro che con eccessiva pretesa avesse provocato tali atti di indisciplina, avrebbe dovuto licenziare il maestro o pretendere che egli rientrasse nei confini del giusto.

Poichè, se è vero che al maestro spetta la responsabilità dello spettacolo, al maestro spetta anche l'obbligo di avvertire l'Impresa che l'orchestra non è sufficientemente preparata, o di prendere le sue misure in tempo perchè l'orchestra non debba trovarsi in tale condizione — ma il maestro non potrà mai pretendere da uomini più di ciò che l'umana natura può dare. É però da osservare che non è possibile pretendere da una Impresa di giudicare e di punire a seconda dei casi; essa deve anche rispetto al prestigio del maestro, come alle giuste pretese dell'orchestra,

⁂ Ad ogni modo, dato che l'Impresa si trovi di fronte ad una aperta guerra, dovrà valutare le ragioni dell'uno e degli altri e subire le conseguenze di questo giudizio, licenziando o punendo la parte in colpa. Che se così non facesse, certamente nell'una parte e nell'altra vi sarebbe il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e i danni conseguenti.

⁂ In qualsiasi caso però, nè l'orchestra, nè il maestro potranno risolvere il contratto, per difficoltà insorte fra loro, se prima l'Impresa non sarà stata avvertita. Tanto l'una come l'altro hanno contrattato con l'Impresa, la quale non deve essere vittima di ciò che può insorgere fra i suoi dipendenti; precisamente come un operaio non può risolvere il contratto stimolato con lo Stabilimento, solo perchè è venuto a contesa con un compagno o con un direttore. Egli deve presentare allo Stabilimento le sue lamentele, e solo quando questo si sia rifiutato di provvedere in suo favore, egli avrà il diritto di abbandonare il lavoro e di chiedere i danni. É però da notare una circostanza — che mentre l'Impresa ha diritto di tutto pretendere dal maestro, questi non può tutto esigere dall'Impresa, perchè, il più delle volte, fu egli stesso che ha scelto gli elementi che compongono l'orchestra, e non può quindi essere troppo severe con l'Impresa se questi elementi non si addimostrano al tutto corrispondenti a ciò che da loro è richiesto.

⁂ Dopo quanto abbiamo esposto, è evidente che, ove insorga un malinteso fra l'orchestra il maestro, questo può bene pretendere che sia rispettato il suo prestigio con la rimozione di quegli elementi che possono aver suscitato il malinteso, ma non può domandare che tutta l'orchestra sia licenziata. Ad ogni modo solo quando egli vede compromessa la sua autorità, in danno suo e dello spettacolo che dirige, egli deve rivolgersi all'Impresa; questa erigere giudice alla controversia, e subire le conseguenze del giudizio. Se l'Impresa farà opera parziale, avrà diritto di allontanarsi, non potendosi pretendere che egli assista a ciò che nuove al suo decoro; se l'Impresa accoglierà il suo reclamo e farà ciò che le è possibile perchè il suo prestigio non venga vulnerato, egli dovrà rimanere. Ma ad ogni modo non gli sarà lecito di deporre la bacchetta e di allontanarsi, senza aver prima cercato di ottenere riparazione, perchè in questo caso sarà responsabile dei danni.

⁂ E i danni possono essere di difficile constatazione. L'Impresa potrà anche, essendosi allontanato il maestro, non trovar possibile sostituzione — in questo caso il maestro dovrà risarcire tutti i danni derivati dal mancato spettacolo. Potrà invece trovare possibile la sostituzione, ma a caro prezzo; in questo caso il maestro dovrà risarcire l'Impresa di ciò che ha speso in più per il nuovo contratto. Che se non è giusto pretendere che l'Impresa si sostituisca un maestro mediocre, con un maestro di molte pretese, per addossare al primo la spesa, non sarebbe nemmeno giusto pretendere che l'Impresa, stretta dal tempo e dalle circostanze, debba scegliere nel nuovo maestro, un artista di uguali meriti. Al giudice è affidato il criterio perchè il danno sia commisurato ad un equo rispetto dei reciproci interessi.

Avv. Renato Lama.