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lamento dell’impugnata ordinanza e conseguente inapplicabilità del ripetuto Art. 7 P. P. L’ammissione di costituzione di parte civile che era già avvenuta (fol. 78) è un dippiù che sta a dimostrare come la ordinanza nulla per la forma, era stata annullata nel merito e che il dibattimento doveva riprendersi e svolgersi con la parte civile.
E quando ripropostasi la causa dinanzi al Tribunale quel Collegio dichiarò di aver esaurito la propria giurisdizione, una col dispositivo dichiarò la propria incompetenza e quando la Corte pur censurando la formola terminativa finiva col confermarla, Tribunale e Corte di Appello, emettevano due sentenze che hanno dato luogo alle aspre censure della Corte regolatrice.
Da che consegue che revocata dalla Corte l’ordinanza del Tribunale, ritornata dinanzi a questo la causa, esso dovea procedere senz’altro a dibattimento a carico di Polimeni e Caracciolo. Ma poichè, invece il Tribunale emise una sentenza con la quale si dichiarava incompetente e questa sentenza fu confermata dalla Corte di Catanzaro, annullata dalla Corte di Cassazione questa ultima sentenza, a questa Corte non rimane che fare quello che doveva quella di Catanzaro, revocare ed annullare cioè la seconda sentenza o meglio il secondo pronunziato del Tribunale di Palmi, come era stato annullato il primo, l’ordinanza 13 aprile 1898 per modo che la causa ritorna al primo stato dinanzi ai giudici di primo grado per procedere al dibattimento eliminata solamente l’eccezione della difesa, dell’applicabilità dell’Art. 7 Proc. Penale respinto con la prima sentenza della Corte di merito che revocò ed annullò l’ordinanza del Tribunale e dispose la prosecuzione del dibattimento con l’ammissione della costituzione di parte civile.
Questa Corte annullata la sentenza di Catanzaro, deve giudicare in merito all'appello del Procuratore Generale contro la sentenza 15 luglio 1898 del Tribunale di Palmi, la quale deve essere revocata ed annullata, per avere ritenuto che con la sentenza 30 maggio 1898 la Corte di Catanzaro contrariamente al fatto ed alla verità, non avesse annullata l'ordinanza che fu appellata, e l’appello accolto.
E poichè il Tribunale di Palmi non si è occupato del merito non avendo nemmeno, in entrambe le volte, interrogato gl’imputati sui reati loro ascritti, si deve applicare l'Art. 366 Proc: Pen: e revocata la sentenza 15 Luglio 1898, rinviare la causa allo stesso Tribunale di Palmi per il dibattimento in merito alle imputazioni, ascritte ai sudetti Polimeni e Caracciolo per esaurire il primo grado di giurisdizione.»