Pagina:Barbaro, Camagna - Per Cannatà Girolamo, P. Lombardi, 1900.djvu/9

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La Corte d’Appello di Catanzaro decideva, sull’appello del Pubblico Ministero, essere ammissibile la costituzione di parte civile —, e con ciò dichiarava implicitamente dovere il Tribunale procedere al dibattimento. Ma quando il Tribunale di Palmi vede davanti a sè per la seconda volta Polimeni, e Caracciolo, senza volere interrogarli, inorridisce del bis in idem ed esclama: non possumus.

Si torna in Corte d’Appello a Catanzaro, e siccome questa volta la Corte dette ragione al Tribunale, così si dovette occupare la Corte di Cassazione — e questa dette torto alla Corte di Appello e al Tribunale — rinviò alla Corte d’Appello di Napoli. Questa mandò al Tribunale di Palmi di procedere al dibattimento. Ma, il Tribunale di Palmi è deciso, è fermo, incrollabile; e rivedendo davanti a sè per la terza volta Polimeni e Caracciolo, esterrefatto, esclama: Ma che! Nessuno può imporre ad un Tribunale di procedere ad un giudizio che esso non vuol fare; il Tribunale dice di averlo fatto, mentre neppure l’ha principiato, e tanto basta.

Pare impossibile — eppure è vero.

È cosa di fin de siècle.

Ed ecco la storia meravigliosa di questa causa eccezionale dove da una parte stanno la