Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/45

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e delle Pene. 11

ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà, che il sovrano conserva ai sudditi.






§. I I I.


Conseguenze.


La prima conseguenza di questi principj, è che le sole leggi possano decretare le pene sù i delitti; e questa autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale. Nessun magistrato, che è parte di società, può con giustizia infligger pene contro ad un’altro membro della società medesima. Ma una pena accres-


    parola giustizia l’idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, e di un essere esistente: ella è una semplice maniera di concepire degli uomini; maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno: nemmeno intendo quell’altra sorta di giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.


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