Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/93

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derate in una nazione, le leggi, che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nella esatta proporzione dell’atrocità de’ delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell’esame, e crescere quello della prescrizione: il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere; o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti. La prima è quella dei delitti atroci; e questa comincia dall’omicidio, e comprende tutte le ulteriori scellerag-


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