Pagina:Beccaria - Opere, Milano, 1821.djvu/180

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94 dei delitti

accadere. Principio evidente, che ogni essere sensibile non s’interessa che pei mali che conosce. Questo delitto nasce dalla legge medesima; poichè crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando, e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce proibita e la roba che l’accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace, quanto più piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che l’esito felice dell’impresa produrrebbe.

Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? No: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile, fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio, la prigionia del contrabbandiere di tabacco non dev’essere comune con quella del sicario, o del ladro; e i lavori del primo, limitati al travaglio e servigio della regalía medesima che ha voluto defraudare, saranno i più conformi alla natura delle pene.