Pagina:Beccaria - Opere, Milano, 1821.djvu/191

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e delle pene 105

allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all’uomo insidiatore; così gli uomini fuggono i piaceri medesimi, quando la tirannia li distribuisce.

Egli è dunque dimostrato che la legge che imprigionia i sudditi nel loro paese, è inutile ed ingiusta: dunque lo sarà parimente la pena del suicidio; e perciò quantunque sia una colpa, che Dio punisce, perchè solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini; perchè la pena invece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno mi opponesse, che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall’uccidersi, io rispondo, che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l’esistenza quaggiù, talchè vi preferisca un’infelice eternità, dev’essere niente mosso dalla meno efficace e più lontana considerazione dei figli o dei parenti.


§ XXXVI.

Delitti di prova difficile.

Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi. Tali sono l’adulterio, l’attica venere, l’infanticidio.

L’adulterio è un delitto che considerato politicamente ha la sua forza e la sua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli uomini,