Pagina:Beccaria - Opere, Milano, 1821.djvu/197

Da Wikisource.

e delle pene 111

distruggere. Le leggi che proibiscono di portar le armi, sono leggi di tal natura: esse non disarmano che i non inclinati, nè determinati ai delitti; mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre della umanità, e le più importanti del codice, come rispetteranno le minori, e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni, e l’esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima all’uomo, carissima all’illuminato legislatore, e sottopone gli innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori; non iscemano gli omicidii, ma gli accrescono, perchè è maggiore la confidenza nell’assalire i disarmati, che gli armati. Queste si chiamano leggi non ovviatrici, ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degli inconvenienti ed avvantaggi di un decreto universale. Falsa idea di utilità è quella che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria e l’ordine che soffre la materia bruta e inanimata; che trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de’ quali brevissima e debole è l’impressione, se una forza d’immaginazione, non ordinaria nella umanità, non supplisce coll’ingrandimento alla lontananza dell’oggetto. Finalmente è falsa idea di utilità quella che, sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal bene di tutti i particolari. Vi è