Vai al contenuto

Pagina:Beccaria - Opere, Milano, 1821 II.djvu/469

Da Wikisource.

RELAZIONE 469

mercanzie che si vendevano rispettivamente a braccio lungo ed a braccio corto.

Io mi sono procurato una tale specifica dalla diligenza e dalla lunga perizia del capo assistente Vestri, dov’è esposta tanto la pratica della daziaria, quanto quella de’ negozianti nella vendita. Prima però di pubblicarla potrà verificarsi ulteriormente, per ciò che riguarda la pratica de’ negozianti nelle altre città dello stato, affine di prevenire tutti li possibili equivoci in danno del pubblico. Cadrà anche sotto questo capitolo l’ ordine che dovrà darsi a tutte le dogane e posti di questo stato, per la riduzione dei daziati da farsi su quelle merci che sono tariffate a braccio di cui parla la sovracitata specifica, ed a norma delle tabelle di riduzione, dove è calcolato il rapporto tra le pezze del braccio lungo e quello che ne risulta misurandole col nuovo braccio.

XXVI.

Quarto, potrebbe ritenersi l’ obbligo del semestrale bollo uniformemente in tutto lo stato, quando la M. S. non trovi più conveniente ritenerlo semplicemente annuale per minore incomodo ed aggravio del pubblico; per minore aggravio, se levato uno dei due bolli annuali S. M. si degnasse di condonare il corrispondente pagamento, il che però io per ora non ardirei di consigliare, essendo questo tenue ed essendovi il pubblico assuefatto; per minore incomodo, giacchè in questa maniera si potrebbe distribuire più facilmente, secondo li