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capo ix. | 165 |
trasferirli da una sede all’altra, creare nuove sedi, dividerle, riunirle, e insomma far leggi come gli attalenta, e obbligare i vescovi a ciò che gli piace. Senza il suo assenso nissun concilio è legittimo, nissun libro santo è canonico. Pe’ suoi legati può presedere a tutti i concili, può giudicar tutti, e nissuno può giudicarlo; tutte le cause maggiori della Chiesa devono essere portate a lui, e pecca chi condanna quegli che appella alla Sede Apostolica. Può riformare le sentenze di ogni uno, ma nissuno può riformare le sue: chè il capo della Chiesa romana è infallibile, e il papa canonicamente eletto, è santo. Il suo nome è il solo da recitarsi nella Chiesa, e che sia sacro al mondo».
«Il solo papa può usare le insegne dell’imperio, creare e deporre gl’imperatori, e può liberare i sudditi dal giuramento di fedeltà. Tutti i principi sono obbligati a baciargli i piedi. Chi non è unito alla Chiesa romana, chi non professa queste massime, non è cattolico; e lo scomunicato dal papa debbe essere cansato da tutti».
Già le menti umane si erano avvezzate per lunga abitudine a considerare così enormi errori quali verità indubitabili, quindi non dobbiamo ammirare se ridotti a pratica legale furono creduti, registrati e comentati dai giureconsulti e dai teologi. Burcardo, poi Ivone, poi Graziano gl’inserirono nei loro Canoni, che diventarono il codice legislatore di tutta l’Europa: altri papi gli accrebbero, altri glossatori gl’interpretarono od ampliarono; e d’allora in poi l’autorità de’ pontefici fu fatta pari, e talvolta superiore a quella di Dio. Oltre alle facoltà sopradette,