Pagina:Bianchi-Giovini - Biografia di Frà Paolo Sarpi, vol.1, Zurigo, 1846.djvu/312

Da Wikisource.
304 capo xv.

diritto di patentare i santi, e di assegnar loro il grado di santità e di venerazione che si meritano, ossia di creare divinità popolari. Nel 993 Giovanni XV fu il primo papa che esercitasse questo diritto nella canonizzazione di Sant’Uldarico vescovo di Augusta; poi nel 1179 papa Alessandro III decretò che nissuno debba essere tenuto e venerato per santo, quand’anco faccia miracoli, senza l’autorità del romano pontefice.

Oltre a questa divisione degli attributi divini rimessi ad uomini innalzati agli onori della apoteosi, la religione romana, consigliata da un gusto più raffinato, accettò dal paganesimo gli abiti sacerdotali, i riti, le solennità, le pompe tutte che riguardano il culto esterno: tutto ciò che possono fornire le arti del disegno o della musica, tutto ciò che può dilettare la squisitezza de’ sensi ed esilarare lo spirito, fu associato al cattolicismo, a tal che culto cattolico e culto delle belle arti sono quasi sinonimi.

Gl’Italiani si sono come identificati a questa maniera di religione: gli uomini colti vi trovano quello che è vero, e le moltitudini quello che piace; ma gli uni e gli altri l’approvano conforme al gusto nazionale: e qualunque possa essere il sistema religioso che governerà i nostri discendenti da qui a venti secoli, io oso dire che le sue forme esterne saranno a un dipresso le medesime di quelle di adesso e di quelle che già furono venti secoli innanzi.

Poste in non cale queste considerazioni, i protestanti, massime i riformati di Ginevra, giudicarono