Pagina:Bianchi-Giovini - Biografia di Frà Paolo Sarpi, vol.2, Zurigo, 1847.djvu/330

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322 capo xxix.

Repubblica aveva fatto lo stesso in varii tempi: nel 1613 proibì a’ ministri secolari di eseguir decreti di tribunali ecclesiastici esistenti fuori dello Stato, e proibì lo stesso a’ tribunali ecclesiastici del paese quando non ne fossero licenziati dal governo; nel 1615 proibì l’esecuzione di Bolle citatorie o monitorie e simili senza l’approvazione del Senato: ma con questo non cessarono gli abusi, anzi nella provincia di Bergamo si erano moltiplicati con grave discomodo delle persone. Ad ogni minimo litigio per un beneficio, ad ogni minimo litigio tra’ vicari e giusdicenti, erano invocati monitorii da Roma: un prete chiamato ad ufficiare in una cappella domestica spinse l’audacia di far intimare ai patroni di essa una scomunica se non riducevano quella officiatura privata in beneficio perpetuo. Il che fece dire a Frà Paolo: «L’ufficio dell’Auditore della Camera romana concede monitorii a petizione di qualunque persona non solo ecclesiastica, ma anco secolare, in qualsivoglia genere di causa, nissuna l’eccettuata; sempre però con clausola salutare in fine, che chi è aggravato compari. La quale cosa serve non solamente al profitto presente che l’officio trae, ma anco ad acquistare giurisdizione; perchè chi ha speso impetrandoli, usa ogni arte acciocchè lo speso non sia perduto».

Il disordine andò tant’oltre che vi furono Comunità che invocarono Brevi da Roma onde conseguire la fertilità ai loro campi, o preservarli dalla gragnuola o dai topi o da altre calamità naturali; e Dio guardi, diceva Frà Paolo, che i Romani le disingannassero da una superstizione tanto contraria alla dottrina cristiana.