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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/128

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del 2 Marzo, ha promulgato il seguente Decreto.

È accordata al Ministero la facoltà di coniare una moneta erosa per una somma non superiore ad un milione di scudi.

La composizione di questa moneta sarà di argento e rame, ed avrà un valore intrinseco corrispondente a quattro decimi del suo valore nominale.

Vi saranno pezzi da 4, 8 e 12 bajocchi

Roma 3 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che tutti i Cittadini sono eguali avanti la legge, e che ogni privilegio di foro viola apertamente quest’eguaglianza;

Il Comitato Esecutivo notifica che l’Assemblea Costituente provvisoriamente ha decretato quanto segue:

disposizioni legislative

Art. 1. Ogni privilegio del Clero Secolare e