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Decreta.
Art. 1. Ogni Uffizio di censura nelle dogane ed in ogni altro luogo, per qualunque genere di stampe, incisioni o figure, è abolito.
Art. 2. Rimane salva l’azione penale, laddove si spacciassero stampe, incisioni, o figure, delle quali la Legge proibisca la pubblicazione.
Il Ministro dell’Interno è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.
Roma 4 Marzo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo
(90)
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo della Repubblica
Notifica:
Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 3 del corrente mese, ha promulgato il presente Decreto, ed ordina,
Che sia eseguito nella sua forma e tenore.