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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/178

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 9.

EDIZIONE OFFICIALE

Immagine dal testo cartaceo

112 Circolare del Ministro delle Finanze ai Presidi delle Province con cui s'inviano le soluzioni ai quesiti fatti sul prestito forzoso — pag. 147.

113 Ordinanza del Ministro di Grazia e Giustizia per la riapertura dei tribunali di prima istanza — pag. 151.

114 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina in cui si ordina l'invio de’ nuovi militari alla Intendenza Divisionaria — pag. 152.

115 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si stabilisce che i beni ecclesiastici appartenenti a chiese o corporazioni straniere o di altri stati d'Italia non sono dichiarati beni della Repubblica — pag. 153.

116 Circolare del Ministro delle Finanze ai Presidi delle Province perchè si astengano da qualunque disposizione che riguarda la Finanza, l'Amministrazione, o l'economia dello Stato — pag. 154.

117 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si dichiarano incapaci di acquistare le chiese, le corporazioni religiose ecc. — pag. 155.

118 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina in cui s'inibisce ai soldati di fare le comparse nei teatri — pag. 156.

119 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si stabiliscono le norme della corrispondenza fra i varii agenti dell'amministrazione pubblica — pag. 157.

120 Idem in cui s'istituisce una Commissione di guerra — pag. 158.



Roma 1849. — Tipografia Governativa.