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REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
Visto il Decreto dell’Assemblea Costituente emanato il 24 Febbrajo p. p., col quale lo insegnamento dello Stato è posto sotto la dipendenza immediata del Potere Esecutivo, mediante il Ministero di pubblica Istruzione;
Considerando che il privilegio esercitato finora dal Collegio de’ Protonotari Apostolici per conferire Lauree dottorali nella Facoltà legale, e quelli esercitati dal Collegio degli Avvocati Concistoriali sopra la Università Romana, e così i dritti che si ascrive il Collegio stesso sopra la medesima, intralciano l’attuazione di quella immediata dipendenza;
Udito il Comitato Esecutivo, ed il Consiglio de Ministri;
Ordina:
Art. 1. Il privilegio esercitato dal Collegio dei Protonotari Apostolici pel conferimento delle Lauree, ed ogni giurisdizione o privilegio esercitati per qualunque titolo e causa dal Collegio degli Avvocati Concistoriali sopra la Università Romana, si dichiarano aboliti.
Art. 2. Le funzioni del Collegio Legale nella stessa Università, verranno provvisoriamente